CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale959 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 34/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/02/2025 R.G.N. 180/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5827/2025Numero sezionale 959/2026Data pubblicazione 14/04/20261. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, inparziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto –per quanto qui rilevi - la domanda di impugnazione dellicenziamento intimato con decorrenza dal 31 gennaio 2022dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte, in estrema sintesi, ha premesso che «nel caso dispecie il Tribunale ha accertato che il licenziamento decorrentedal 31 gennaio 2022, oggetto di causa, era stato impugnato dallavoratore in data 2 febbraio 2022 e che la società avevaprovveduto a revocarlo in data 3 febbraio 2022, assegnando ildipendente alla sede lavorativa di Viterbo».Ha poi argomentato: «La qualificazione dell’atto datoriale del 3febbraio 2022 in termini di “revoca del licenziamento” non èstata devoluta al grado -in specie, dal lavoratore, che pur atanto avrebbe avuto interesse- e resta quindi confermata tra leparti, fermo restando che essa è -comunque- del tutto coerentecon il contenuto e il senso della complessiva dichiarazionedatoriale ivi rappresentata, in specie tenuto conto del passaggioin cui Meridio afferma di non aver ancora inviato la conferentedichiarazione all’Ispettorato del lavoro e di considerare ilSalvatore ancora in forza nell’organico aziendale».Secondo la Corte territoriale, una volta precisato che «la revocaè -all’evidenza- intervenuta nel termine di legge, deve alloradirsi che da tale momento in poi il rapporto di lavoro tra le partiera stato ripristinato senza alcuna soluzione di continuità esenza alcun diritto del lavoratore alle tutele connessedall’ordinamento al licenziamento illegittimo».La Corte ha quindi ritenuto che «la revoca della revoca» dellicenziamento, intervenuta il 7 febbraio 2022, non potesse farNumero registro generale 5827/2025Numero sezionale 959/2026rivivere il recesso del datore di lavoro, «trattandosi di attoN uomremro adi ir accolta generale 9512/2026Data pubblicazione 14/04/2026privato per legge dell’effetto negoziale suo proprio». Ha trovatoulteriore conforto a tale conclusione dalla considerazione «che,come emerge dai documenti di causa, la “revoca della revoca”del licenziamento è stata portata a conoscenza del lavoratoredopo la ricezione da parte sua della revoca dell’atto di recessodatoriale, non prima (artt. 1328, 1324 cc)».3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesiofferta dalla stessa parte ricorrente:1.1. il primo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. con conseguente vizio di extrapetizione e/oultrapetizione per essersi la Corte di Merito pronunciata su unaquestione esulante dal tema della controversia: decadenzadell’impugnativa di un preteso ed inesistente ulteriorelicenziamento rispetto a quello oggetto del giudizio peraltro noneccepita nella memoria di costituzione»;1.2. il secondo motivo denuncia: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2 Legge n. 604/1966 per avere la Corte diMerito equiparato alla comunicazione di cui al comma 2 dellapredetta norma la formalizzazione telematica formata ed inviatadalla parte datoriale all’UniLav il [OSCURATO:DATA_NASCITA]»;1.3. il terzo motivo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 5 D.Lgs. n. 23/2015 in relazione all’art. 1334 Cod. Civ.Numero registro generale 5827/2025Numero sezionale 959/2026per avere erroneamente valutato gli effetti della “revocaNu mdeerol ldai r accolta generale 9512/2026Data pubblicazione 14/04/2026revoca” del licenziamento»;1.4. il quarto motivo denuncia: «Omessa pronuncia sullaquestione riguardante l’illegittimità del licenziamento pergiustificato motivo oggettivo».2. Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1. I primi due motivi, che possono essere esaminaticongiuntamente per connessione, sono da respingere.Essi non attingono adeguatamente l’essenziale ratio decidendidella sentenza impugnata che riguarda esclusivamentel’impugnativa del licenziamento intimato a decorrere dal 31gennaio 2022, per cui ogni ulteriore argomentazione spesa nellamotivazione gravata concernente un preteso ulteriore recessosuccessivo è da ritenere ad abundantiam.Come noto, giurisprudenza consolidata vuole che sianoinammissibili motivi di ricorso per cassazione volti a censurareargomentazioni della sentenza gravata svolte ad abundantiam,e pertanto non costituenti ratio decidendi della medesima inquanto prive di effetti giuridici, di modo che chi ricorre difetta diinteresse ad impugnarle (cfr. Cass. n. 24591/2005; Cass. n.7074/2006; Cass. n. 23635/2010; Cass. n. 8755/2018; Cass.n. 18429/2022; ancora di recente, Cass. n. 1770/2025).2.2. Ne deriva altresì l’infondatezza del quarto motivo, attesoche, una volta escluso che il licenziamento avesse prodottoeffetto in quanto revocato, non occorreva certo che la Corteterritoriale si pronunciasse sulla pretesa illegittimità del recesso.Quanto alla eccepita nullità della revoca del licenziamentoperché accompagnata da un contestuale trasferimento, laquestione è inammissibile per il suo carattere di novità.Numero registro generale 5827/2025Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema CorteN umero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 9512/2026qualora una determinata questione giuridica - che implichi unData pubblicazione 14/04/2026accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solodi allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. un., n. 34469/2019),di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione, prima di esaminare nel merito la questionestessa (Cass., Sez. Un., n. 2399/2014; Cass. n. 2730/2012;Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass. n.3664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 32084/2019; Cass.n. 20694/2018; Cass. n. 27568/2017).Oneri, nella specie, non soddisfatti da parte ricorrente.2.3. Il terzo motivo è, infine, inammissibile perché contesta lamotivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenutoinidonea “la revoca della revoca” a determinare la reviviscenzadell’originario licenziamento, senza confutare efficacementel’assunto argomentato dai giudici d’appello secondo cui larevoca era comunque giunta nella sfera di conoscenza deldestinatario lavoratore successivamente al momento in cui laprima revoca aveva oramai prodotto i suoi effetti.3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.Numero registro generale 5827/2025228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deiN umero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 9512/2026presupposti processuali per il versamento, da parte delData pubblicazione 14/04/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 5827/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 9512/2026Data pubblicazione 14/04/2026