CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 24400/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terza interessata (figlia dell'indagato), avverso il decreto emesso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 3 maggio 2023, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/92, prevista ora dall'art. 240-bis cod. pen., della somma di euro 14.000,00 ritenendo sussistente in capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA] il fumus del reato di cui agli artt. 56 - 629, 416-bis 1. cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione la Marzano, deducendo la violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. E' stato omesso l'esame delle doglianze difensive relative alla non riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della somma sequestrata, nei limiti dell'importo di euro 300,00 rinvenuto nella cameretta in uso da ragazza alla ricorrente, trattandosi di risparmi di esigua entità, custoditi dalla stessa presso l'abitazione dei genitori anche dopo il suo matrimonio e giustificati con documentate fonti di reddito. 3. In data 12/03/2024 è pervenuta in cancelleria la rinuncia al ricorso da parte del difensore procuratore speciale della Marzano. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Alla dichiarazione di rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13 marzo 2024 I