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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37574/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO!dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un insussistente vizio di motivazione della sentenza di patteggiannento, stante la completezza della stessa; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO!dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un insussistente vizio di motivazione della sentenza di patteggiannento, stante la completezza della stessa; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37574/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris