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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05574/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]i PATERNO' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si mette in discussione la tenuta motivazionale della decisione gravata in relazione alla ritenuta intraneità associativa ascritta al ricorrente prospettando censure manifestamente infondate perché il tema risulta adeguatamente vagliato dai giudici del merito con argomentare inadeguatamente contrastato dal ricorso (senza effettuare un effettivo confronto critico con il tenore della decisione, prospettando apoditticamente l'inconsistenza del materiale probatorio apprezzato dai giudici del merito, introducendo temi - in particolare quello della credibilità soggettiva del collaborante rimasti estranei al devoluto di appello e comunque non decisivi, considerata la congerie di elementi a sostegno della responsabilità valorizzati in sentenza), quando di contro il percorso tracciato dalla sentenza impugnata deve ritenersi a) giuridicamente corretto (nel definire i termini del contributo garantito dal ricorrente, della stabilità dell'apporto e della consapevolezza sottesa all'innestarsi delle relative condotte nel più ampio contesto, organizzativo e dinamico, proprio dell'associazione diretta dal di lui padre); aa) all'evidenza puntuale, vieppiù considerando il portato delle doglianze difensive (la cui genericità risulta puntualmente rimarcata dalla corte territoriale); aaa) oltre che coerente rispetto alle emergenze acquisite (sono immediati i riferimenti alle dichiarazioni della acquirente "fidelizzata", a quelle del collaborante Mari, puntualmente integrate dai diversi ulteriori elementi acquisiti, di per se stessi autosufficienti sul piano probatorio, nonché ai contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate), interpretate senza incorrere in manifeste incongruenze logiche; con il secondo motivo si lamenta violazione dell'alt 597 cpp per l'applicazione d'ufficio della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici in misura di cinque anni, aspetto smentito dalla costante giurisprudenza di legittimità ( sul presupposto della automaticità della relativa applicazione ex art.20 cp con riguardo al fatto di reato più grave oggetto della condanna che occupa e della sua applicabilità anche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che erroneamente non la preveda), secondo indicazioni di principio che hanno trovato ulteriore conferma, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, nel percorso argomentativo tracciato recentemente dalla sentenza" Galdini" delle sezioni unite di questa Corte (n. 47502 del 29/09/2022); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]i PATERNO' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si mette in discussione la tenuta motivazionale della decisione gravata in relazione alla ritenuta intraneità associativa ascritta al ricorrente prospettando censure manifestamente infondate perché il tema risulta adeguatamente vagliato dai giudici del merito con argomentare inadeguatamente contrastato dal ricorso (senza effettuare un effettivo confronto critico con il tenore della decisione, prospettando apoditticamente l'inconsistenza del materiale probatorio apprezzato dai giudici del merito, introducendo temi - in particolare quello della credibilità soggettiva del collaborante rimasti estranei al devoluto di appello e comunque non decisivi, considerata la congerie di elementi a sostegno della responsabilità valorizzati in sentenza), quando di contro il percorso tracciato dalla sentenza impugnata deve ritenersi a) giuridicamente corretto (nel definire i termini del contributo garantito dal ricorrente, della stabilità dell'apporto e della consapevolezza sottesa all'innestarsi delle relative condotte nel più ampio contesto, organizzativo e dinamico, proprio dell'associazione diretta dal di lui padre); aa) all'evidenza puntuale, vieppiù considerando il portato delle doglianze difensive (la cui genericità risulta puntualmente rimarcata dalla corte territoriale); aaa) oltre che coerente rispetto alle emergenze acquisite (sono immediati i riferimenti alle dichiarazioni della acquirente "fidelizzata", a quelle del collaborante Mari, puntualmente integrate dai diversi ulteriori elementi acquisiti, di per se stessi autosufficienti sul piano probatorio, nonché ai contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate), interpretate senza incorrere in manifeste incongruenze logiche; con il secondo motivo si lamenta violazione dell'alt 597 cpp per l'applicazione d'ufficio della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici in misura di cinque anni, aspetto smentito dalla costante giurisprudenza di legittimità ( sul presupposto della automaticità della relativa applicazione ex art.20 cp con riguardo al fatto di reato più grave oggetto della condanna che occupa e della sua applicabilità anche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che erroneamente non la preveda), secondo indicazioni di principio che hanno trovato ulteriore conferma, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, nel percorso argomentativo tracciato recentemente dalla sentenza" Galdini" delle sezioni unite di questa Corte (n. 47502 del 29/09/2022); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 g
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