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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 38302/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 13/1/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri del 14/12/2022, che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), C) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.

Evidenzia che la motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento alla ritenuta attendibilità del narrato della persona offesa, non risponde ai canoni della logica, atteso che contrastano con i «dati di generica».

In particolare, poiché l'indagato ha riportato plurime ferite cagionate da arma da punta e taglio, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], la logica avrebbe dovuto portare il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere quest'ultimo aggressore del Musolino e non viceversa e, dunque, a ritenere inattendibile la ricostruzione dei fatti offerta dal Capogreco.

Quanto al rinvenimento del telefono all'interno del casolare, il difensore osserva che non vi sono elementi agli atti per poterlo ricondurre all'odierno ricorrente. 2.1 In data 12/6/2023 è pervenuta articolata memoria di replica alle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, con cui si reiterano ed ulteriormente specificano le doglianze avanzate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Va innanzitutto premesso, come pure ha evidenziato la difesa nell'introduzione del ricorso, che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01).1.2 Ciò posto, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto affidato ad un motivo aspecifico, che si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato.

Ed invero, tralascia alcuni argomenti motivazionali ritenuti significativi dai giudici di merito, quali: i) la riconducibilità al Musolino del telefono rinvenuto nel luogo teatro dei fatti, in ragione del contenuto dei messaggi contenuti, tutti indirizzati verso l'utenza del Capogreco, in uno dei quali - intervenuto lo stesso giorno - si fissava un appuntamento «al solito lido»; il) il rinvenimento vicino all'autovettura del Musolino delle chiavi dell'abitazione del Capogreco, asportate con elevata probabilità dall'autovettura di quest'ultimo dall'indagato, dopo averne infranto il finestrino (azione questa, secondo la versione inverosimile e del tutto illogica dell'indagato, posta in essere dal Capogreco); iii) la circostanza che il Musolino si sia trattenuto sul posto per circa venticinque minuti, fino all'arrivo degli agenti operanti, chiamati in soccorso dalla persona offesa, che è incompatibile con il comportamento che un soggetto aggredito avrebbe posto in essere, atteso che - approfittando dell'assenza del suo aggressore - avrebbe dovuto fuggire, avendo a disposizione anche la propria autovettura.

Tali circostanze - unitamente alla ferita lacero contusa alla mano sinistra del Capogreco, tipica di un gesto difensivo, riscontrata dal referto medico in atti - hanno portato i giudici della cautela a ritenere attendibile il narrato della persona offesa ed inverosimile la ricostruzione dei fatti offerta dal Musolino.

L'ordinanza impugnata, dunque, risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente.

Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 13/1/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri del 14/12/2022, che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Evidenzia che la motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento alla ritenuta attendibilità del narrato della persona offesa, non risponde ai canoni della logica, atteso che contrastano con i «dati di generica». In particolare, poiché l'indagato ha riportato plurime ferite cagionate da arma da punta e taglio, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], la logica avrebbe dovuto portare il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere quest'ultimo aggressore del Musolino e non viceversa e, dunque, a ritenere inattendibile la ricostruzione dei fatti offerta dal Capogreco. Quanto al rinvenimento del telefono all'interno del casolare, il difensore osserva che non vi sono elementi agli atti per poterlo ricondurre all'odierno ricorrente. 2.1 In data 12/6/2023 è pervenuta articolata memoria di replica alle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, con cui si reiterano ed ulteriormente specificano le doglianze avanzate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Va innanzitutto premesso, come pure ha evidenziato la difesa nell'introduzione del ricorso, che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01).1.2 Ciò posto, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto affidato ad un motivo aspecifico, che si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato. Ed invero, tralascia alcuni argomenti motivazionali ritenuti significativi dai giudici di merito, quali: i) la riconducibilità al Musolino del telefono rinvenuto nel luogo teatro dei fatti, in ragione del contenuto dei messaggi contenuti, tutti indirizzati verso l'utenza del Capogreco, in uno dei quali - intervenuto lo stesso giorno - si fissava un appuntamento «al solito lido»; il) il rinvenimento vicino all'autovettura del Musolino delle chiavi dell'abitazione del Capogreco, asportate con elevata probabilità dall'autovettura di quest'ultimo dall'indagato, dopo averne infranto il finestrino (azione questa, secondo la versione inverosimile e del tutto illogica dell'indagato, posta in essere dal Capogreco); iii) la circostanza che il Musolino si sia trattenuto sul posto per circa venticinque minuti, fino all'arrivo degli agenti operanti, chiamati in soccorso dalla persona offesa, che è incompatibile con il comportamento che un soggetto aggredito avrebbe posto in essere, atteso che - approfittando dell'assenza del suo aggressore - avrebbe dovuto fuggire, avendo a disposizione anche la propria autovettura. Tali circostanze - unitamente alla ferita lacero contusa alla mano sinistra del Capogreco, tipica di un gesto difensivo, riscontrata dal referto medico in atti - hanno portato i giudici della cautela a ritenere attendibile il narrato della persona offesa ed inverosimile la ricostruzione dei fatti offerta dal Musolino. L'ordinanza impugnata, dunque, risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, congrua ed esaustiva avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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