CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 32529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 giugno 2022, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Bari del 5 marzo 2021 e a seguito della rinuncia degli interessati ai motivi di appello sulla responsabilità penale, ha rideterminato la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante comparabile, in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 900 di multa e la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalente rispetto alla recidiva contestata, in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 16.000 di multa; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, è manifestamente infondato, in quanto volto a sollecitare un differente apprezzamento di merito non consentito in questa sede, a fronte delle pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, nella quale (a pag. 24) il giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche è stato giustificato, in maniera non illogica, in ragione della gravità del reato per cui si è proceduto (tentata estorsione aggravata) e dei precedenti in materia di armi da cui [OSCURATO:PERSONA] risulta essere gravato. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di Ferrara, con cui si deduce il vizio di motivazione della sentenza gravata rispetto alla sussistenza dei delitti ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ascritti al ricorrente, è parimenti inammissibile, posto che l'imputato, nel giudizio di appello, aveva rinunciato ai motivi in tema di responsabilità, dovendosi richiamare sul punto l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006), secondo cui la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi di appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi; Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]*sigliere estensore