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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03655/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30210/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente principale e controricorrente ai ricorsi incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. TOMMASO D'AQUINO, 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) SINTONIA 2008 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], quale cessionario quota parte del credito già di titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] spa, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria del credito delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Suprema [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti incidentale- avverso SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 2299/2019 depositata il 04/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

In fatto e in diritto La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2299/219, pubblicata il 4.4.2019, ha rigettato le impugnazioni proposte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalle società concessionarie - [OSCURATO:PERSONA], Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Fallimento n. 14/2016 Tribunale di Lariano di [OSCURATO:PERSONA], Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] spa, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria del credito delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Suprema [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione- proposte contro il lodo reso dal Collegio arbitrale depositato in Roma il 17 maggio 2012 con il quale, in parziale accoglimento delle domande proposte da varie società concessionarie per la gestione e l’esercizio dell’attività di gioco, notoriamente conosciuto come “bingo” riteneva l’inadempimento dell’amministrazione autonoma del monopolio di Stato agli obblighi discendenti dalle convenzioni sottoscritte con i concessionari ed accoglieva le domande delle società concessionarie condannando l’Amministrazione dei monopoli al pagamento degli importi indicati con riferimento a ciascuna società, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese del giudizio arbitrale. [OSCURATO:SOCIETA] delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e con controricorso e ricorso incidentale, affidati tutti ad un unico motivo: a) le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., affidato ad un unico motivo; c) le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Gestione giochi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Suprema [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., F.I.P.AB [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale cessionaria del credito della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale cessionaria del credito già del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], quale cessionario quota parte del credito già di titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il Fallimento n. 103/2019 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dogane ha resistito con controricorso ai ricorsi incidentali proposti.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] spa e la [OSCURATO:SOCIETA].

Con atto di rinuncia parziale al ricorso principale notificato il 12.6.2020 -depositato il 15 giugno 2020- ad istanza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] spa, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], già denominata [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:SOCIETA]., e della [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA]. l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha rinunziato al ricorso principale nei confronti delle società anzidette.

Le società [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], Iside, Melissa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno aderito alla rinunzia al ricorso principale, rinunciando al ricorso incidentale condizionato dalle stesse proposto in data 12.11.2019.

Hanno depositato memorie l’Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , Suprema [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. società costituita in Romania, F.I.P.AB. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Sig. [OSCURATO:PERSONA], Fallimento n.103/2019 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata posta in decisione all’udienza del 21 dicembre 2023.

Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente ha censurato la decisione della Corte di appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la richiesta di declinatoria di incompetenza del collegio arbitrale proposta dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.4 c.p.c. nonché la violazione degli artt. 1,13 e 43 del R.D. n.1611/1933 e degli artt. 9 e 12 della l. n. 103/1979.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile la declinatoria di competenza arbitrale formulata dall’Avvocatura distrettuale, vertendosi in tema di atto processuale o comunque di atto ad effetti processuali che l’Avvocatura dello Stato, anche in relazione alle competenze alla stessa ex lege riservate, competeva senz’altro.

Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte evocata dalla Corte di appello a sostegno della soluzione espressa nel lodo dovrebbe ritenersi non corretta, non prendendo direttamente in considerazione il problema del soggetto al quale spetta di formare e manifestare all’esterno la volontà dell’amministrazione, la natura della declinatoria, interna al giudizio arbitrale, sostanziale ad effetti processuali, sull’eventuale successivo giudizio ordinario e ancor meno il peculiare regime giuridico delle difese affidate all’Avvocatura dello Stato come contemplato dagli artt. 1,13 r.d.n.1611/1933, 9 e 12 l. n. 103/1979, non essendo nemmeno richiesto, per costante giurisprudenza, alcuno specifico mandato all’Avvocatura distrettuale e nemmeno il provvedimento del competente organo dell’ente recante l’autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa.

Peraltro, ove anche si dovesse ritenere che la declinatoria della competenza arbitrale sia un atto di esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale ad effetti processuali, all’Avvocatura dello stato sarebbe da ritenersi attribuita la facoltà di compierlo in nome e per conto dell’Amministrazione patrocinata in relazione alle norme appena indicate e all’art. 43 R.D. n. 1611/1933.

Con il secondo motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione del lodo formulati dall’Agenzia, ritenendo erroneamente che essi fossero volti a un rinnovato giudizio di merito comportante una diversa valutazione delle prove fornite dalle parti e un diverso accertamento in fatto rispetto a quello già compiuto dagli arbitri, dovendosi piuttosto ritenere che il provvedimento impugnato fosse privo di motivazione laddove aveva ritenuto adeguata la motivazione del lodo rispetto a quanto esposto nell’impugnazione del lodo stesso, riportata ai fini dell’autosufficienza nel ricorso.

Con i ricorsi incidentali proposti dalle società concessionarie (non rinunzianti) sopra indicate è stata dedotta la violazione dell’art. 241, c.15 bis, d.lgs. n. 163/2006 nonché dell’art. 4, c.7 d.l. n. 40/2010, conv. in legge n. 73/2010.

La Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente tempestiva l’impugnazione del lodo depositato presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici il 12 maggio 2012 da parte della ricorrente principale proposta con atto di citazione notificato il 13 maggio 2013 e, dunque, oltre il termine decadenziale di 180 giorni previsto dal citato art. 241, c.15 bis, cit., offrendo una interpretazione in tesi costituzionalmente orientata che si fonderebbe, però , su un orientamento giurisprudenziale di questa Corte reso in vicenda non assimilabile.

Ciò posto, ritiene il Collegio che la causa vada rimessa all’udienza pubblica, presentando valore nomofilattico la questione sottesa al primo motivo di ricorso principale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30210/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente principale e controricorrente ai ricorsi incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. TOMMASO D'AQUINO, 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) SINTONIA 2008 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], quale cessionario quota parte del credito già di titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] spa, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria del credito delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Suprema [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti incidentale- avverso SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 2299/2019 depositata il 04/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e in diritto La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2299/219, pubblicata il 4.4.2019, ha rigettato le impugnazioni proposte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalle società concessionarie - [OSCURATO:PERSONA], Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Fallimento n. 14/2016 Tribunale di Lariano di [OSCURATO:PERSONA], Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] spa, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria del credito delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, Suprema [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione- proposte contro il lodo reso dal Collegio arbitrale depositato in Roma il 17 maggio 2012 con il quale, in parziale accoglimento delle domande proposte da varie società concessionarie per la gestione e l’esercizio dell’attività di gioco, notoriamente conosciuto come “bingo” riteneva l’inadempimento dell’amministrazione autonoma del monopolio di Stato agli obblighi discendenti dalle convenzioni sottoscritte con i concessionari ed accoglieva le domande delle società concessionarie condannando l’Amministrazione dei monopoli al pagamento degli importi indicati con riferimento a ciascuna società, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese del giudizio arbitrale. [OSCURATO:SOCIETA] delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e con controricorso e ricorso incidentale, affidati tutti ad un unico motivo: a) le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., affidato ad un unico motivo; c) le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Gestione giochi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Suprema [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., F.I.P.AB [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale cessionaria del credito della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale cessionaria del credito già del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], quale cessionario quota parte del credito già di titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il Fallimento n. 103/2019 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dogane ha resistito con controricorso ai ricorsi incidentali proposti. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] spa e la [OSCURATO:SOCIETA]. Con atto di rinuncia parziale al ricorso principale notificato il 12.6.2020 -depositato il 15 giugno 2020- ad istanza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] spa, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], già denominata [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:SOCIETA]., e della [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA]. l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha rinunziato al ricorso principale nei confronti delle società anzidette. Le società [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], Iside, Melissa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno aderito alla rinunzia al ricorso principale, rinunciando al ricorso incidentale condizionato dalle stesse proposto in data 12.11.2019. Hanno depositato memorie l’Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , Suprema [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. società costituita in Romania, F.I.P.AB. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Sig. [OSCURATO:PERSONA], Fallimento n.103/2019 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata posta in decisione all’udienza del 21 dicembre 2023. Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente ha censurato la decisione della Corte di appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la richiesta di declinatoria di incompetenza del collegio arbitrale proposta dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 n.4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.4 c.p.c. nonché la violazione degli artt. 1,13 e 43 del R.D. n.1611/1933 e degli artt. 9 e 12 della l. n. 103/1979. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile la declinatoria di competenza arbitrale formulata dall’Avvocatura distrettuale, vertendosi in tema di atto processuale o comunque di atto ad effetti processuali che l’Avvocatura dello Stato, anche in relazione alle competenze alla stessa ex lege riservate, competeva senz’altro. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte evocata dalla Corte di appello a sostegno della soluzione espressa nel lodo dovrebbe ritenersi non corretta, non prendendo direttamente in considerazione il problema del soggetto al quale spetta di formare e manifestare all’esterno la volontà dell’amministrazione, la natura della declinatoria, interna al giudizio arbitrale, sostanziale ad effetti processuali, sull’eventuale successivo giudizio ordinario e ancor meno il peculiare regime giuridico delle difese affidate all’Avvocatura dello Stato come contemplato dagli artt. 1,13 r.d.n.1611/1933, 9 e 12 l. n. 103/1979, non essendo nemmeno richiesto, per costante giurisprudenza, alcuno specifico mandato all’Avvocatura distrettuale e nemmeno il provvedimento del competente organo dell’ente recante l’autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa. Peraltro, ove anche si dovesse ritenere che la declinatoria della competenza arbitrale sia un atto di esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale ad effetti processuali, all’Avvocatura dello stato sarebbe da ritenersi attribuita la facoltà di compierlo in nome e per conto dell’Amministrazione patrocinata in relazione alle norme appena indicate e all’art. 43 R.D. n. 1611/1933. Con il secondo motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione del lodo formulati dall’Agenzia, ritenendo erroneamente che essi fossero volti a un rinnovato giudizio di merito comportante una diversa valutazione delle prove fornite dalle parti e un diverso accertamento in fatto rispetto a quello già compiuto dagli arbitri, dovendosi piuttosto ritenere che il provvedimento impugnato fosse privo di motivazione laddove aveva ritenuto adeguata la motivazione del lodo rispetto a quanto esposto nell’impugnazione del lodo stesso, riportata ai fini dell’autosufficienza nel ricorso. Con i ricorsi incidentali proposti dalle società concessionarie (non rinunzianti) sopra indicate è stata dedotta la violazione dell’art. 241, c.15 bis, d.lgs. n. 163/2006 nonché dell’art. 4, c.7 d.l. n. 40/2010, conv. in legge n. 73/2010. La Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente tempestiva l’impugnazione del lodo depositato presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici il 12 maggio 2012 da parte della ricorrente principale proposta con atto di citazione notificato il 13 maggio 2013 e, dunque, oltre il termine decadenziale di 180 giorni previsto dal citato art. 241, c.15 bis, cit., offrendo una interpretazione in tesi costituzionalmente orientata che si fonderebbe, però , su un orientamento giurisprudenziale di questa Corte reso in vicenda non assimilabile. Ciò posto, ritiene il Collegio che la causa vada rimessa all’udienza pubblica, presentando valore nomofilattico la questione sottesa al primo motivo di ricorso principale
Sentenza Cassazione n. 03655/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris