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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12438/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61 n.5 e 99, comma 4, cod. pen. limitatamente alla determinazione della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata e ritenuta, è manifestamente infondato, posto che il divieto di legge, ex art. 69, comma 4, cod. pen., impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61 n.5 e 99, comma 4, cod. pen. limitatamente alla determinazione della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata e ritenuta, è manifestamente infondato, posto che il divieto di legge, ex art. 69, comma 4, cod. pen., impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris