Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 marzo 2021

Cassazione n. 47181/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/08/2022 della Corte di appello di Trieste.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria della Romania di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al mandato di arresto europeo, meglio indicato nella citata sentenza, emesso dal Tribunale di Ploiesti per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal suddetto Tribunale in data 22 marzo 2021.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Marinescu, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 97, 127 e 178 cod. proc. pen., stante la nullità del decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Trieste del 28 settembre 2022 per erronea nomina di un nuovo difensore di ufficio all'estradando e per omessa sua notifica al legittimo difensore.

A seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte in relazione alla sentenza che aveva respinto la richiesta di consegna disponendo la liberazione dell'estradando, la Corte d'appello di Trieste aveva "per errore" iscritto un nuovo procedimento, anziché mantenere il precedente; così facendo nominava, altresì, un nuovo difensore d'ufficio, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], mantenendo l'elezione di domicilio operata nel primo procedimento presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dei giudizio al difensore dell'imputato avrebbe determinato una nullità a regime intermedio non sanata dalla presenza in aula del sostituto del difensore medesimo.

Quest'ultimo non aveva, infatti, potuto prendere visione degli atti del procedimento successivi alla nomina di altro difensore di ufficio.

2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett, c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 97, 127 e 178 cod. proc. pen., stante la nullità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio del precedente e primo procedimento.

La notifica sarebbe dovuta avvenire presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.2.1 motivi vanno trattati congiuntamente, stante la loro evidente connessione.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Ed invero, trattandosi di un giudizio di rinvio, la Corte di appello avrebbe dovuto rispettare il principio dell'immutabilità del difensore di ufficio, rappresentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva effettivamente svolto attività nel corso del procedimento e non era rimasto inerte.

Dunque, la sua sostituzione non è giustificata.

Tanto premesso, se la notifica all'imputato può ritenersi corretta (il che induce a ritenere infondato il secondo motivo di ricorso), in quanto effettuata, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di ufficio originariamente nominato (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) e poi, peraltro, nominato difensore di fiducia un giorno prima dell'udienza, è anche vero che si è verificata una nullità a regime intermedio derivante dalla notifica del decreto di citazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], invece che all'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Se è vero che il difensore è stato poi nominato difensore di fiducia, il giorno prima dell'udienza ed è comparso in udienza attraverso un suo sostituto, ciò non esclude che, comunque, una nullità sia pur a regime intermedio, si era verificata.

Tale nullità è stata eccepita ritualmente in udienza e non poteva, quindi, ritenersi sanata con la comparizione.

Né può ritenersi idonea i superare tale nullità il fatto che il difensore in questione aveva ricevuto la notifica del decreto quale domiciliatario.

Egli, non risultando difensore di ufficio, non aveva potuto avere accesso al fascicolo per conoscere gli atti successivi alla decisione di annullamento con rinvio.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello territoriale per rinnovato giudizio sulla richiesta di consegna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste.• Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 12 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/08/2022 della Corte di appello di Trieste. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria della Romania di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al mandato di arresto europeo, meglio indicato nella citata sentenza, emesso dal Tribunale di Ploiesti per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal suddetto Tribunale in data 22 marzo 2021. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Marinescu, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 97, 127 e 178 cod. proc. pen., stante la nullità del decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Trieste del 28 settembre 2022 per erronea nomina di un nuovo difensore di ufficio all'estradando e per omessa sua notifica al legittimo difensore. A seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte in relazione alla sentenza che aveva respinto la richiesta di consegna disponendo la liberazione dell'estradando, la Corte d'appello di Trieste aveva "per errore" iscritto un nuovo procedimento, anziché mantenere il precedente; così facendo nominava, altresì, un nuovo difensore d'ufficio, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], mantenendo l'elezione di domicilio operata nel primo procedimento presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dei giudizio al difensore dell'imputato avrebbe determinato una nullità a regime intermedio non sanata dalla presenza in aula del sostituto del difensore medesimo. Quest'ultimo non aveva, infatti, potuto prendere visione degli atti del procedimento successivi alla nomina di altro difensore di ufficio. 2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett, c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 97, 127 e 178 cod. proc. pen., stante la nullità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio del precedente e primo procedimento. La notifica sarebbe dovuta avvenire presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, dl. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.2.1 motivi vanno trattati congiuntamente, stante la loro evidente connessione. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ed invero, trattandosi di un giudizio di rinvio, la Corte di appello avrebbe dovuto rispettare il principio dell'immutabilità del difensore di ufficio, rappresentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva effettivamente svolto attività nel corso del procedimento e non era rimasto inerte. Dunque, la sua sostituzione non è giustificata. Tanto premesso, se la notifica all'imputato può ritenersi corretta (il che induce a ritenere infondato il secondo motivo di ricorso), in quanto effettuata, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di ufficio originariamente nominato (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) e poi, peraltro, nominato difensore di fiducia un giorno prima dell'udienza, è anche vero che si è verificata una nullità a regime intermedio derivante dalla notifica del decreto di citazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], invece che all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Se è vero che il difensore è stato poi nominato difensore di fiducia, il giorno prima dell'udienza ed è comparso in udienza attraverso un suo sostituto, ciò non esclude che, comunque, una nullità sia pur a regime intermedio, si era verificata. Tale nullità è stata eccepita ritualmente in udienza e non poteva, quindi, ritenersi sanata con la comparizione. Né può ritenersi idonea i superare tale nullità il fatto che il difensore in questione aveva ricevuto la notifica del decreto quale domiciliatario. Egli, non risultando difensore di ufficio, non aveva potuto avere accesso al fascicolo per conoscere gli atti successivi alla decisione di annullamento con rinvio. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello territoriale per rinnovato giudizio sulla richiesta di consegna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste.• Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 12 dicembre
Decreto Cassazione n. 47181/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris