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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 28057/2022

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to la seguente ORDINANZA (t,-5-1- ei-Oc-LfT00-kiq sul ricorso iscritto al n.

R.G. 20708/2013 proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Genova alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], già rappresentata e difesa, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente con atto di costituzione - Nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 82/50/13, pronunciata il 19 aprile 2013 e depositata il 30 aprile 2013 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con precedente ordinanza resa all'adunanza in camera di consiglio del 12 aprile 2021 la Corte disponeva il rinvio del processo a nuovo ruolo, affinché, preso atto del decesso in pendenza del giudizio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore, nonché domiciliatario, della società ricorrente, fosse data comunicazione alla parte personalmente del decreto di fissazione della nuova adunanza in camera di consiglio; - tuttavia la precedente ordinanza non ha avuto attuazione, stante la difficoltà nel reperimento dei dati riferiti all'organo rappresentativo e nell'individuazione della sede legale dell'ente sulla base di visura storica che tuttavia non pare riferita all'attuale compagine societaria; - ritenuta, pertanto, la necessità di disporre nuovamente la rinnovazione della comunicazione della fissazione della nuova adunanza alla parte personalmente presso quella che è indicata in ricorso come la sede legale dell'ente in Genova alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, ovvero, ove reperiti, presso il domicilio o la residenza del legale rappresentante pro-tempore indicato in ricorso nella persona di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1945 ([OSCURATO:PERSONA] 45L10 B665Q); P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente secondo quanto indicato in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA (t,-5-1- ei-Oc-LfT00-kiq sul ricorso iscritto al n. R.G. 20708/2013 proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Genova alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], già rappresentata e difesa, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente con atto di costituzione - Nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 82/50/13, pronunciata il 19 aprile 2013 e depositata il 30 aprile 2013 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con precedente ordinanza resa all'adunanza in camera di consiglio del 12 aprile 2021 la Corte disponeva il rinvio del processo a nuovo ruolo, affinché, preso atto del decesso in pendenza del giudizio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore, nonché domiciliatario, della società ricorrente, fosse data comunicazione alla parte personalmente del decreto di fissazione della nuova adunanza in camera di consiglio; - tuttavia la precedente ordinanza non ha avuto attuazione, stante la difficoltà nel reperimento dei dati riferiti all'organo rappresentativo e nell'individuazione della sede legale dell'ente sulla base di visura storica che tuttavia non pare riferita all'attuale compagine societaria; - ritenuta, pertanto, la necessità di disporre nuovamente la rinnovazione della comunicazione della fissazione della nuova adunanza alla parte personalmente presso quella che è indicata in ricorso come la sede legale dell'ente in Genova alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, ovvero, ove reperiti, presso il domicilio o la residenza del legale rappresentante pro-tempore indicato in ricorso nella persona di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1945 ([OSCURATO:PERSONA] 45L10 B665Q); P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente secondo quanto indicato in motivazione. Così deciso in Roma nella camera di
Decreto Cassazione n. 28057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris