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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21623/2023

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NTENZA sul ricorso iscritto al n.30601/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 670, presso lo studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentatoe difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – IRPEFDINIEGO RIMBORSOavverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

ABRUZZO, [OSCURATO:PERSONA],N. 422/2020, depositata il 24 settembre 2020 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del05 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Pescara che, a propria volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego frapposto all’istanza di rimborso delle ritenute operate sulle pensioni corrisposte dall’Inps e dal [OSCURATO:PERSONA] per il 2014.

2. Il contribuente, ex dirigente Unicredit in pensione, sul presupposto di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2013, invocava l’art. 18 della [OSCURATO:PERSONA]Svizzera contro le doppie imposizioni in ragione del quale le pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili solo inSvizzera.

L’Ufficio disattendeva l’istanza di rimborso assumendo che il contribuente fosse residente in Italia.

3. La C.t.p di Pescara, innanzi alla quale venivaimpugnato l’atto di diniego, accoglieva il ricorso affermando che il ricorrente aveva dimostrato sia l’effettiva residenza in Svizzera sia l’assoggettamento in detto Stato dei redditi da pensione.

La C.t.r.confermava la sentenza di primo grado ritene ndo che il contribuente, diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio, avesse provato entrambi i requisiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 2 t.u.i.r., dell’art. 43 cod. civ. edegli artt. 4, 18 e 29 della [OSCURATO:PERSONA]Svizzeraratificata con legge 23 dicembre 1978 , n. 943 contro le doppie imposizioni.

Con il motivo l’Ufficio muove due diverse censure.

Con la prima, criticala sentenza impugnata per aver rite nuto che il contribuente, su cui gravava il relativoonere, avesse provato la residenza in Svizzera .

Con la seconda, critica la sentenzaper aver ritenuto che il presupposto per l’applicazione della normativa richiamata fosse la residenza in Svizzera, mentre l’istante era chiamato a provare la doppia imposizione,vale a dire l’avvenuto assoggettamento a tassazione ed il definitivo pagamento.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Deduce che la sentenza è viziata per motivazione illogica, e dunque inesistente.

In particolare, censura la medesima nella parte in cui afferma che la messa in vendita nel 2013 dell’appartamento sito in Italiadimostrava che dal 2014 lo stesso non costitutiva la residenza abituale della famiglia e, ancora,ove afferma che il ruolo di socio , in società con sede in Italia,non comportava comunque la presenza di un interesse economico nell’impresa.

3. Il secondo motivo, da esaminarsi in via preliminare in quanto sottende la nullità dell’intera sentenza,è inammissibile.

3.1. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,(e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione , senza alcuna argomentazione –ovvero nel caso in cui es sa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . (Cass. Sez.

U.07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante , Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).

Le Sezioni Unite della Corte hanno, altresì, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Come ricordato da ultimo da Cass. 23/05/2022, n. 16653).

4.2. La sentenza in esame non incorre nel vizio denunciato.

La C.t.r. ha espressamente illustrato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere provato il requisito della residenza in Svizzera e, dall’esposizione delle medesime, non è dato cogliere alcuna contraddizione.

In particolare, la C.t.r. ha ritenuto di dare rilevanza ad una serie di requisiti valutati congiuntamente, ovvero che l’immobile sito in Italia era in vendita dal 2013 e che dal 2014 era occupato dalla figlia dell’istante; che gli altri immobili non erano abitati dal contribuente; che il fatto che quest’ultimo fosse socio ( non amministratore)di società italiane non provava che in Italia vi fosse il centro dei suoi interessi, tanto più che non vi era stata distribuzione di dividendi; che irrilevante era la proprietà di immobili in zone di villeggiatura, cosìcome di un’imbarcazione da diporto; che dal 2013 il contribuente aveva locato un appartamento in Svizzera e nel 2015 ne aveva acquistato un altro.

A tutto ciò la C.t.r. ha aggiunto che il Barzi aveva prodotto numerosi documenti comprovanti che viveva in Svizzera (locazione di un parcheggio, utenze, contratti bancari e assicurativi, contratto di mutuo per l’acquisto di una casa).

Detta motivazione è certamente rispondente al c.d. minimo costituzionale ed è idonea a rendere noto il ragionamento sotteso al decisum.

4. Il primo motivo è inammissibile con riferimento ad entrambe le censure.

2.1. L’Ufficio, pur deducendo , apparentemente, l a violazione di norme di legge,mira a una rivalutazione dei fatti che ha nno portato il giudice del merito a ritenere che il contribuente avesse provato entrambi i presupposti per accedere ai benefici convenzionali in tema di doppia imposizione, ovvero la residenza in Svizzera e l’assolvimento degli oneri tributari.

Così facendo, tuttavia, il ricorso si presta ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758).

Oggetto del giudizioche si vorrebbe demanda re a questa Corte, non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass. 14 /01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).

2.2. In merito alla prima censura, l’Ufficio, se pure assume la violazione di legge quanto alla necessaria sussistenza del requisito della residenza in Svizzeraal fine di poter usufruire dei benefici della Convenzione contro le doppie imposizioni, si duole, in realtà, della valutazione in fatto resa in sentenza,così come esposta nell’esame del secondo motivo.

2.3. La seconda censura,oltre a proporre una valutazione in fatto degli elementi che hanno indotto la C.t.r. a ritenere provato il pagamento delle imposte in Svizzera,non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

L’Agenzia, infatti, assume che la C.t.r. –a suo dire errando in diritto –avrebbe ritenuto sufficiente ai fini del diritto al rimborso «l’astratta “imposizione” dei redditi» e non «l’avvenuto e definitivo pagamento delle imposte».

La C.t.r., invece , ha affermato che da tutta la documentazione prodotta risultava che il Barzi sui redditi oggetto del contendere [ovvero gli stessi tassati in Italia] aveva pagato le imposte svizzere.

In motivazione, tra l’altro, la C.t.r. indicava, tra gli altri documenti valutati, una specifica certificazione dell’autorità svizzera che attestava che i redditi in questione erano stati dichiarati in Svizzera e che su di essi il contribuenteaveva pagato le imposte previste dalla legislazione di quello Stato.

Diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio, pertanto, la C.t.r. ha ritenuto provato l’effettivo esborso, restando, cosìsuperata, con la motivazione resa, la diversa e non pertinente questione prospettata con il motivo.

4. In conclusioneil ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna l a ricorrente a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5.600,00 a titolo di compenso,oltre 15 per cento rimbor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTENZA sul ricorso iscritto al n.30601/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 670, presso lo studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentatoe difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – IRPEFDINIEGO RIMBORSOavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO, [OSCURATO:PERSONA],N. 422/2020, depositata il 24 settembre 2020 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del05 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Pescara che, a propria volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego frapposto all’istanza di rimborso delle ritenute operate sulle pensioni corrisposte dall’Inps e dal [OSCURATO:PERSONA] per il 2014. 2. Il contribuente, ex dirigente Unicredit in pensione, sul presupposto di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2013, invocava l’art. 18 della [OSCURATO:PERSONA]Svizzera contro le doppie imposizioni in ragione del quale le pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili solo inSvizzera. L’Ufficio disattendeva l’istanza di rimborso assumendo che il contribuente fosse residente in Italia. 3. La C.t.p di Pescara, innanzi alla quale venivaimpugnato l’atto di diniego, accoglieva il ricorso affermando che il ricorrente aveva dimostrato sia l’effettiva residenza in Svizzera sia l’assoggettamento in detto Stato dei redditi da pensione. La C.t.r.confermava la sentenza di primo grado ritene ndo che il contribuente, diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio, avesse provato entrambi i requisiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 2 t.u.i.r., dell’art. 43 cod. civ. edegli artt. 4, 18 e 29 della [OSCURATO:PERSONA]Svizzeraratificata con legge 23 dicembre 1978 , n. 943 contro le doppie imposizioni. Con il motivo l’Ufficio muove due diverse censure. Con la prima, criticala sentenza impugnata per aver rite nuto che il contribuente, su cui gravava il relativoonere, avesse provato la residenza in Svizzera . Con la seconda, critica la sentenzaper aver ritenuto che il presupposto per l’applicazione della normativa richiamata fosse la residenza in Svizzera, mentre l’istante era chiamato a provare la doppia imposizione,vale a dire l’avvenuto assoggettamento a tassazione ed il definitivo pagamento. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Deduce che la sentenza è viziata per motivazione illogica, e dunque inesistente. In particolare, censura la medesima nella parte in cui afferma che la messa in vendita nel 2013 dell’appartamento sito in Italiadimostrava che dal 2014 lo stesso non costitutiva la residenza abituale della famiglia e, ancora,ove afferma che il ruolo di socio , in società con sede in Italia,non comportava comunque la presenza di un interesse economico nell’impresa. 3. Il secondo motivo, da esaminarsi in via preliminare in quanto sottende la nullità dell’intera sentenza,è inammissibile. 3.1. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,(e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione , senza alcuna argomentazione –ovvero nel caso in cui es sa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . (Cass. Sez. U.07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante , Cass.01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598). Le Sezioni Unite della Corte hanno, altresì, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Come ricordato da ultimo da Cass. 23/05/2022, n. 16653). 4.2. La sentenza in esame non incorre nel vizio denunciato. La C.t.r. ha espressamente illustrato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere provato il requisito della residenza in Svizzera e, dall’esposizione delle medesime, non è dato cogliere alcuna contraddizione. In particolare, la C.t.r. ha ritenuto di dare rilevanza ad una serie di requisiti valutati congiuntamente, ovvero che l’immobile sito in Italia era in vendita dal 2013 e che dal 2014 era occupato dalla figlia dell’istante; che gli altri immobili non erano abitati dal contribuente; che il fatto che quest’ultimo fosse socio ( non amministratore)di società italiane non provava che in Italia vi fosse il centro dei suoi interessi, tanto più che non vi era stata distribuzione di dividendi; che irrilevante era la proprietà di immobili in zone di villeggiatura, cosìcome di un’imbarcazione da diporto; che dal 2013 il contribuente aveva locato un appartamento in Svizzera e nel 2015 ne aveva acquistato un altro. A tutto ciò la C.t.r. ha aggiunto che il Barzi aveva prodotto numerosi documenti comprovanti che viveva in Svizzera (locazione di un parcheggio, utenze, contratti bancari e assicurativi, contratto di mutuo per l’acquisto di una casa). Detta motivazione è certamente rispondente al c.d. minimo costituzionale ed è idonea a rendere noto il ragionamento sotteso al decisum. 4. Il primo motivo è inammissibile con riferimento ad entrambe le censure. 2.1. L’Ufficio, pur deducendo , apparentemente, l a violazione di norme di legge,mira a una rivalutazione dei fatti che ha nno portato il giudice del merito a ritenere che il contribuente avesse provato entrambi i presupposti per accedere ai benefici convenzionali in tema di doppia imposizione, ovvero la residenza in Svizzera e l’assolvimento degli oneri tributari. Così facendo, tuttavia, il ricorso si presta ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizioche si vorrebbe demanda re a questa Corte, non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass. 14 /01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). 2.2. In merito alla prima censura, l’Ufficio, se pure assume la violazione di legge quanto alla necessaria sussistenza del requisito della residenza in Svizzeraal fine di poter usufruire dei benefici della Convenzione contro le doppie imposizioni, si duole, in realtà, della valutazione in fatto resa in sentenza,così come esposta nell’esame del secondo motivo. 2.3. La seconda censura,oltre a proporre una valutazione in fatto degli elementi che hanno indotto la C.t.r. a ritenere provato il pagamento delle imposte in Svizzera,non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. L’Agenzia, infatti, assume che la C.t.r. –a suo dire errando in diritto –avrebbe ritenuto sufficiente ai fini del diritto al rimborso «l’astratta “imposizione” dei redditi» e non «l’avvenuto e definitivo pagamento delle imposte». La C.t.r., invece , ha affermato che da tutta la documentazione prodotta risultava che il Barzi sui redditi oggetto del contendere [ovvero gli stessi tassati in Italia] aveva pagato le imposte svizzere. In motivazione, tra l’altro, la C.t.r. indicava, tra gli altri documenti valutati, una specifica certificazione dell’autorità svizzera che attestava che i redditi in questione erano stati dichiarati in Svizzera e che su di essi il contribuenteaveva pagato le imposte previste dalla legislazione di quello Stato. Diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio, pertanto, la C.t.r. ha ritenuto provato l’effettivo esborso, restando, cosìsuperata, con la motivazione resa, la diversa e non pertinente questione prospettata con il motivo. 4. In conclusioneil ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna l a ricorrente a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5.600,00 a titolo di compenso,oltre 15 per cento rimbor
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