CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 24208/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; # [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dell'8 giugno 2022, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 6 e 8, cod. pen, riconoscendo la continuazione con un precedente giudicato. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 429 cod. proc. pen. per essere il decreto che dispone il giudizio d'appello gravato da nullità, essendo sprovvisto del riferimento agli istituti di giustizia riparativa. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi di ricorso, da trattare contestualmente per omogeneità dell'oggetto, risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha correttamente evidenziato che la mancanza nel decreto di citazione a giudizio dell'avviso all'imputato e alla persona offesa circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non costituisce causa di nullità del decreto, essendo tali cause tassativamente indicate all'art. 601, co. 6 cod. proc. pen. e non suscettibili di interpretazione estensiva. La giurisprudenza di questa Corte sostiene che, in tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre "ex officio" l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità (Sez. 6, n. 25367, 09/05/2023, Rv. 285639 - 01). A fronte di tale solido impianto motivazionale, la difesa si limita a reiterare la doglianza circa la nullità del decreto che dispone il giudizio. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il