CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06593/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 ottobre 2021„ la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 28 febbraio 2020, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale amministratore unico di una società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul vallore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse da [OSCURATO:PERSONA], indicava, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione e di travisamento delle dichiarazioni del curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA] e del consulente tecnico della difesa [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione difensiva, il primo giudice avrebbe operato una presunzione fondata sulla massima esperienziale secondo cui si ritiene altamente probabile che il soggetto che annota le fatture poi le consideri effettivamente nella dichiarazione fiscale; presunzione non autorizzata dal tenore dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, a norma del quale le operazioni prodromiche all'indicazione delle fatture in dichiarazione sono penalmente irrilevanti. Si contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, evidenziando che in dichiarazione è riportato solo il totale degli elementi attivi e passivi, afferma che il curatore fallimentare non ha rilevato una mancata corrispondenza tra i dati della contabilità e quelli dichiarati al fisco. Si sostiene che il curatore non ha mai riferito di avere svolto riscontri specifici, essendosi limitato a ritenere possibile che le fatture oggetto dell'imputazione fossero state inserite in dichiarazione. Anzi, secondo la prospettazione difensiva, il curatore ha denunciato di aver rilevato delle irregolarità, consistenti nella mancata tenuta delle scritture contabili negli anni 2010-2011 e ha rinvenuto in contabilità solo quattro delle fatture contestate, che ha trasmesso alla Guardia di Finanza. Si sarebbe anche trascurato di considerare quanto rilevato dal consulente della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale è possibile verificare la sussistenza o meno dell'utilizzazione delle passività fiscali attraverso una analitica delle variazioni in aumento. 2.2. In secondo luogo, si censura la carenza di motivazione relativamente alla invocata riqualificazione del reato contestato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, non potendo i documenti oggetto di imputazione essere qualificati come fatture e mancando una motivazione circa il principio di diritto applicato dal giudice di appello. 2.3. Con successiva memoria, la difesa ha ribadito quanto già dedotto, contestando le conclusioni del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Le prima censura — riferita la mancanza di prova dell'effettiva utilizzazione delle fatture in dichiarazione — è inammissibile, perché diretta ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettaizione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, SeZ. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Data per pacifica la falsità delle fatture oggetto dell'imputazione e la loro inclusione in una contabilità, seppure irregolarmente tenuta, la difesa non contesta in modo logicamente adeguato l'affermazione secondo cui il curatore fallimentare aveva accertato che le fatture stesse erano state registrate. Egli, infatti, non aveva riscontrato discrasie tra la contabilità della società - sia pure tenuta in modo gravemente irregolare - e le passività portate in dichiarazione; discrasie che sarebl?ero dovute emergere con evidenza nell'eventualità - non verificatasi nel 444% 5><42 caso oniiiw«.. - di una mancata utilizzazione quali elementi passivi di fatture per operazioni inesistenti ricevute e registrate. Né la difesa evidenzia qualsivoglia elemento dal quale possa desumersi la asserita discrasia tra le passività registrate e quelle utilizzate, a fronte di un quadro di complessiva irregolarità fiscale nel cui ambito l'uso delle fatture in questione si inserisce quale coerente epilogo delittuoso. In tale contesto, del tutto coerentemente i giudici di primo e secondo grado ritengono che la prospettazione difensiva sia basata sulla mera asserzione della mancata utilizzazione di fatture della cui accertata falsità la stessa difesa non si duole; asserzione contraria ai dati probatori e alla comune esperienza. A ciò deve aggiungersi che la doglianza non appare sufficientemente specifica, perché si basa sull'estrapolazione di alcuni passaggi delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avulsi dal contesto generale. 2.2. Il secondo motivo di doglianza, riferito alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, è manifestamente infondato. La difesa si limita ad asserire che i documenti in contestazione non possono essere qualificati come fatture, senza indicare, neanche in via di mera prospettazione, elementi a sostegno di tale asserzione. Del tutto correttamente, sul punto, la Corte d'appello evidenzia in diritto come il richiamato art. 3 contempli una fattispecie residuale rispetto a quella, disciplinata dall'art. 2, di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. E non assume rilevanza - anche secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa Corte d'appello - la differenza fra falsità ideologica e falsità materiale della fattura, essendo entrambi tali tipologie riconducibili all'art. 2 e non all'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 (ex plurimis, Sez. 3, n. 10916 dei 12/11/2019, dep. 01/04/2020, Rv. 279859 - 03; Sez. 3, n. 6360 del 25/10/2018, dep. 11/02/2019, Rv. 275698; Sez. 3, n. 2156 del 18/10/2011,, dep. 19/01/2012, Rv. 251877). Né la difesa richiama compiutamente con il ricorso per cassazione la concreta rilevanza di tale differenza nel caso di specie, non spiegando le ragioni per le quali i documenti oggetto dell'imputazione dovrebbero essere ritenuti materialmente falsi ovvero inesistenti. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e