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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14283/2023

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14276/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso l’ ordinanza d el [OSCURATO:PERSONA] n. 1419/2019 depositata il13/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto la liquidazione di compensi profes- sionali di avvocato (€ 19.743,00, per i giudizi civili nn. 2629/2016 e 2di 4 – RG 14276/2022 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 30) – Caponi est. 2629-1/2016 RGAC) compiuta nel 2021 dal Tribunale di Cosenza in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] carico d el cliente [OSCURATO:PERSONA] (in accoglimento di istanza di revocazione per errore di fatto).[OSCURATO:PERSONA]- bunale di Cosenza ha accertato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha redatto gli at- ti di causa per i quali ha chiesto il compenso, ma si è limitata solo a sottoscriverli dopo averne affidato la redazione alla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]- lerno, figlia del cliente, che si è valsa dell’aiuto del marito giudice, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] partecipato ad alcune udienze, di rinvio.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo.

Resi- ste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivosi lamenta l’inesistenza della motivazione con ri- ferimento all’applicazione dei criteri di liquidazione del compenso per le distinte fasi (violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., nonché dell’art. 14 d. lgs. 150/2011).

In realtà, il ricorrente non denuncia l’inesistenza, quanto l’irriducibile contraddittorietà della motivazione.In particolare, le cen- sure del ricorrente s’indirizzano in particolare, in relazione al giudizio n. 2629/2016 (valore: circa € 1.777.000), contro: (a) la computazio- ne di € 2.862,00 per la fase di studio della controversia, compenso che sarebbe dovuto venire meno per la mancanza di «qualsivoglia apporto intellettivo-redazionale» da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; (b) la computazione di € 11.730,00 per la fase istruttoria, alla quale si sa- rebbe dovuta applicare una riduzione fino al 70/% ex art. 4, co. 1 d.m. 55/2014, cioè fino a € 5.027 per «ragioni indubbie e cristalline», che si appuntano su una valutazione dell’importanza dell’opera pre- stata in concreto.

Il motivo non è fondato.

Secondo il Tribunale, la circostanza pacifi- ca che gli atti processuali siano stati redatti dai congiunti del cliente 3di 4 – RG 14276/2022 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 30) – Caponi est. non esclude che in capo a questi sia sorto il rapporto professionale e l’obbligazione di pagamento.

Infatti, l’assunzione del patrocinio da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è il tramite necessario per la valorizzazione pro- cessuale degli atti e delle difese, senza il quale essi non avrebbero potuto trovare ingresso in sede processuale.

La suddetta circostanza pacifica incide tuttavia sul quantum del compenso, da d eterminare nel minimo tariffario in relazione a tutte le prestazioni documentate.

La motivazione è congrua e non presenta profili sindacabili in sede di legittimità.

Con riferimento ai rilievi del ricorrente, si può aggiungere: (a) l’assunzione di un affare entro il carico professione ne implica logica- mente l’esame, cioè l’attività di studio ; (b) quanto ai profili sistemici, la formazione professionale di un praticante si giova di indicazioni e insegnamenti di ordine generale, derivanti dal suo inserimento nello studio professionale, apprendimenti che devono poter concretizzarsi nel corso del tirocinio professionale nell’autonoma redazione di atti processuali, retribuita sulla base economica della provvista generata dalla corresponsione al titolare dello studio legale di compensi profes- sionali secondo i parametri forensi.

Il motivo è rigettato e con esso il ricorso nel suo complesso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- 4di 4 – RG 14276/2022 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 30) – Caponi est. te, che liquida in €2000, oltre a € 200,00, per esborsi, alle spese ge- nerali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ri- corre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14276/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso l’ ordinanza d el [OSCURATO:PERSONA] n. 1419/2019 depositata il13/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto la liquidazione di compensi profes- sionali di avvocato (€ 19.743,00, per i giudizi civili nn. 2629/2016 e 2di 4 – RG 14276/2022 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 30) – Caponi est. 2629-1/2016 RGAC) compiuta nel 2021 dal Tribunale di Cosenza in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] carico d el cliente [OSCURATO:PERSONA] (in accoglimento di istanza di revocazione per errore di fatto).[OSCURATO:PERSONA]- bunale di Cosenza ha accertato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha redatto gli at- ti di causa per i quali ha chiesto il compenso, ma si è limitata solo a sottoscriverli dopo averne affidato la redazione alla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]- lerno, figlia del cliente, che si è valsa dell’aiuto del marito giudice, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] partecipato ad alcune udienze, di rinvio. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo. Resi- ste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivosi lamenta l’inesistenza della motivazione con ri- ferimento all’applicazione dei criteri di liquidazione del compenso per le distinte fasi (violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., nonché dell’art. 14 d. lgs. 150/2011). In realtà, il ricorrente non denuncia l’inesistenza, quanto l’irriducibile contraddittorietà della motivazione.In particolare, le cen- sure del ricorrente s’indirizzano in particolare, in relazione al giudizio n. 2629/2016 (valore: circa € 1.777.000), contro: (a) la computazio- ne di € 2.862,00 per la fase di studio della controversia, compenso che sarebbe dovuto venire meno per la mancanza di «qualsivoglia apporto intellettivo-redazionale» da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; (b) la computazione di € 11.730,00 per la fase istruttoria, alla quale si sa- rebbe dovuta applicare una riduzione fino al 70/% ex art. 4, co. 1 d.m. 55/2014, cioè fino a € 5.027 per «ragioni indubbie e cristalline», che si appuntano su una valutazione dell’importanza dell’opera pre- stata in concreto. Il motivo non è fondato. Secondo il Tribunale, la circostanza pacifi- ca che gli atti processuali siano stati redatti dai congiunti del cliente 3di 4 – RG 14276/2022 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 30) – Caponi est. non esclude che in capo a questi sia sorto il rapporto professionale e l’obbligazione di pagamento. Infatti, l’assunzione del patrocinio da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è il tramite necessario per la valorizzazione pro- cessuale degli atti e delle difese, senza il quale essi non avrebbero potuto trovare ingresso in sede processuale. La suddetta circostanza pacifica incide tuttavia sul quantum del compenso, da d eterminare nel minimo tariffario in relazione a tutte le prestazioni documentate. La motivazione è congrua e non presenta profili sindacabili in sede di legittimità. Con riferimento ai rilievi del ricorrente, si può aggiungere: (a) l’assunzione di un affare entro il carico professione ne implica logica- mente l’esame, cioè l’attività di studio ; (b) quanto ai profili sistemici, la formazione professionale di un praticante si giova di indicazioni e insegnamenti di ordine generale, derivanti dal suo inserimento nello studio professionale, apprendimenti che devono poter concretizzarsi nel corso del tirocinio professionale nell’autonoma redazione di atti processuali, retribuita sulla base economica della provvista generata dalla corresponsione al titolare dello studio legale di compensi profes- sionali secondo i parametri forensi. Il motivo è rigettato e con esso il ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co.1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- 4di 4 – RG 14276/2022 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 30) – Caponi est. te, che liquida in €2000, oltre a € 200,00, per esborsi, alle spese ge- nerali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ri- corre
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