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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18190/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

' di Triesteudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trieste, in funzione di riesame, haconfermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere adottatadal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico articolato motivo, laerronea applicazione della disposizione di cui all’art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895(Disposizioni per il controllo delle armi) e dell’art. 42 cod. pen., nonché la contraddittorietàdella motivazione.Premette il ricorrente che l’impugnazione concerne tutti i capi e i punti in cui l’ordinanzaha ritenuto sussistente il reato indicato ed evidenzia che l’affermazione della gravitàindiziaria è stata fondata sulla considerazione che il ricorrente non poteva non sapere cosastesse trasportando, in tal modo forzando il dettato normativo di cui all’art. 1 della legge n.895 del 1967 anche in punto di elemento psicologico.

Si rileva che il Tribunale avrebbe desunto la gravità indiziaria da numerose circostanzeslegate le une dalle altre, senza valorizzare gli elementi favorevoli all’ imputato.L’ordinanza, inoltre, confonderebbe il discrimen tra dolo generico e dolo eventualefacendo in un primo momento riferimento al dolo eventuale, identificandolo nellacondivisione di un rischio e l’accettazione consapevole della natura speciale e illecita deltrasporto, e in un secondo momento, facendo riferimento al dolo generico, individuato nellanon meglio precisata conoscenza e volontà del trasporto di armi da guerra.Il ricorrente deduce, poi, che non è stato preso in considerazione il vagliogiurisdizionale dell’autorità albanese, né è stata considerata la circostanza che né lapredetta autorità, né quella italiana abbiano ritenuto di non perseguire Fatjon GjergJ, che eracolui che impartiva le indicazioni di viaggio all’indagato.Secondo la difesa le sentenze di merito presenterebbero elementi di contraddittorietà inquanto i due autisti che si sono susseguiti alla guida hanno avuto sorti diverse venendoDeda [OSCURATO:PERSONA] scarcerato, diversamente da quanto accaduto per il ricorrente; ed inoltre, siosserva che pur volendo dare credito alle argomentazioni del Gip e del riesame in ordinealla consapevolezza del carico trasportato – non si comprenderebbe il motivo per cui non siastato indagato il contatto comune tra il soggetto arrestato in Albania che ha portato le valigieal furgone e il datore di lavoro che ha fornito le istruzioni del viaggio.

Sussisterebbe pertantoun vulnus nella ricostruzione motivazionale da parte del Tribunale del riesame che non hadato conto delle ragioni della gravità indiziaria, come evidenziato dai messaggi, tradotti dalladifesa, tra il [OSCURATO:PERSONA] e il datore di lavoro che dimostrerebbero l’inesistenza delle circostanzeindicate dal Gip.Infine, si evidenzia, che nel corso delle indagini in Albania, come emerge dalprovvedimento depositato innanzi al Tribunale, il datore di lavoro Gjergji unitamente ai suoicollaboratori ha aiutato le forze dell’ordine a identificare colui che ha caricato le valigie con ildoppio fondo.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Deve, in premessa, ricordarsi che Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828 - 01) ha affermato il principio secondo cui in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizidi colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare lagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Inmotivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, comemezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanzacautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e aipresupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto inevidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vistastrutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato almodulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendenteall'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza).

Numerose altre sentenze hanno dato continuità a tale principio (ex multis,Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 26992del 29/05/2013, Rv. 255460 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976– 01).3.

Tanto precisato va rilevato che le doglianze oggetto dell’unico articolato motivo diricorso non sono idonee a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato in ordinealla sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla consapevolezza della natura illecitadegli oggetti trasportati.La consistenza degli elementi indiziari della illecita introduzione nello Stato di armida guerra, (cinque fucili Kalashnikov con cinque caricatori e 356 cartucce) occultateall’interno di due valigie e trasportate a bordo di un minibus, è stata dal Tribunaleconfermata sulla base di una serie di elementi evidenziati nella motivazione delprovvedimento impugnato.La riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] del trasporto consapevole delle armi si è fondata sullaricostruzione fattuale del controllo operato dalla Guardia di Finanza del mezzo sul qualeviaggiava il [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri cittadini albanesi, a seguito del quale veniva rinvenutoun trolley con un doppio fondo, con all’interno tre fucili Kalashnikov, avvolti in un saccosigillato.

In un’ulteriore valigia venivano poi trovati altri due fucili dello stesso modello,unitamente a cinque caricatori e 365 cartucce.L’ordinanza, con puntuale descrizione degli esiti investigativi, ha evidenziato che abordo del veicolo vi erano sette cittadini albanesi, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente,entrambi impiegati come autisti per conto di una società di trasporti gestita da FatjonGjerji e che dall’analisi dei telefoni sequestrati al [OSCURATO:PERSONA] emergevano numerosi messaggiintercorsi con il Gjerji, titolare della società [OSCURATO:PERSONA]; figuravano, poi, fotografie,inviate dal [OSCURATO:PERSONA] al Gjerji delle medesime valigie poi risultate contenere le armi;conversazioni concernenti il pagamento di 150 euro a titolo di corrispettivo per il trasportodei bagagli; nonché indicazioni fornite dal Gjerji circa la destinazione finale delle valigie,che avrebbero dovuto essere consegnate a Milano; venivano inoltre rinvenuti l’elenco deipasseggeri del mezzo e riferimenti a presunti episodi corruttivi, consistenti nelversamento di denaro presso la dogana serba e presso un presidio di polizia.L’ordinanza dà altresì conto delle dichiarazioni rese dall’autista [OSCURATO:PERSONA] nel corsodell’interrogatorio, il quale riferiva che la gestione delle due valigie in questione eracompito del [OSCURATO:PERSONA] e che il loro caricamento era avvenuto a Milot da parte di un soggetto,ad opera del [OSCURATO:PERSONA] stesso e dietro istruzioni del titolare della società.Muovendo da tale non contestata ricostruzione fattuale, la motivazione circa laconsapevolezza della natura illecita degli oggetti trasportati, risulta affermata sulla base diuna serie di elementi convergenti individuati, con iter argomentativo privo di manifesteillogicità o contraddittorietà, nella sussistenza di un ruolo attivo del [OSCURATO:PERSONA] nella gestionedel trasporto e dei bagagli, nella circostanza che questi fosse in contatto continuo eoperativo con il titolare; nel dato che fosse l’unico destinatario di istruzioni su percorsostradale per giungere in Italia, percorso peraltro diverso da quello suggerito qualeevidentemente preferibile da Google maps, nel fatto che dette istruzioni attenesseroanche ai luoghi presso cui effettuare i rifornimenti di carburante; ed ancora nell’ avereammesso di aver corrisposto denaro a funzionari doganali (come emerso dai messaggiacquisiti), sia pur giustificando tale condotta con la necessità, come prassi diffusa inSerbia, di evitare i controlli per non rallentare il viaggio.Ulteriori elementi qualificanti la gravità indiziaria in punto di elemento soggettivovengono fondate sulla presa in carico di valigie, peraltro pesanti, che venivano manovratedal ricorrente nel corso del viaggio ed affidategli da soggetti non identificati, senzaeffettuare alcuna verifica sul contenuto né sulla affidabilità di colui che gli avevaconsegnato le valigie.Si tratta di elementi dai quali il Tribunale del riesame, con coerenza diragionamento, ha dedotto la consapevolezza della illiceità da parte del ricorrente delcarico illecito, attribuendo in tal senso decisivo rilievo al complessivo comportamento delMuca, che ha posto in essere, quale dipendente di una società di traporti, di una condottaestranea alle prassi lecite di un vettore e tipica di dinamiche del traffico illecito.In tale prospettiva, l’ordinanza ha altresì rilevato come i pagamenti ai funzionari difrontiera costituiscano un significativo elemento indiziante in quanto indicativi di adesionea pratiche corruttive finalizzate a evitare controlli accurati e dunque coerenti con iltrasporto di merce illecita soprattutto nel contesto di continui contatti con il referente e diun monitoraggio continuo del tragitto.In conclusione, il Tribunale del riesame ha fondato la gravità indiziaria su unimpianto motivazionale adeguato e coerente con gli elementi di valutazione econoscenza emersi, che non risultano smentiti dalle doglianze difensive che inverodeducono in modo generico circostanze peraltro non decisive.A fronte della analitica ricostruzione fattuale e del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] a sostegnodella gravità indiziaria, le censure del ricorrente in ordine alla circostanza che né l’autoritàalbanese, né quella italiana abbiano indagato il datore di lavoro, il quale ha collaboratoalla identificazione l’arresto di colui che ha caricato le valigie contenente le armi, oltre arivelarsi meramente generica, non risultano decisive, alla luce del compendio indiziarioillustrato dal Tribunale del riesame.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
' di Triesteudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trieste, in funzione di riesame, haconfermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere adottatadal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico articolato motivo, laerronea applicazione della disposizione di cui all’art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895(Disposizioni per il controllo delle armi) e dell’art. 42 cod. pen., nonché la contraddittorietàdella motivazione.Premette il ricorrente che l’impugnazione concerne tutti i capi e i punti in cui l’ordinanzaha ritenuto sussistente il reato indicato ed evidenzia che l’affermazione della gravitàindiziaria è stata fondata sulla considerazione che il ricorrente non poteva non sapere cosastesse trasportando, in tal modo forzando il dettato normativo di cui all’art. 1 della legge n.895 del 1967 anche in punto di elemento psicologico. Si rileva che il Tribunale avrebbe desunto la gravità indiziaria da numerose circostanzeslegate le une dalle altre, senza valorizzare gli elementi favorevoli all’ imputato.L’ordinanza, inoltre, confonderebbe il discrimen tra dolo generico e dolo eventualefacendo in un primo momento riferimento al dolo eventuale, identificandolo nellacondivisione di un rischio e l’accettazione consapevole della natura speciale e illecita deltrasporto, e in un secondo momento, facendo riferimento al dolo generico, individuato nellanon meglio precisata conoscenza e volontà del trasporto di armi da guerra.Il ricorrente deduce, poi, che non è stato preso in considerazione il vagliogiurisdizionale dell’autorità albanese, né è stata considerata la circostanza che né lapredetta autorità, né quella italiana abbiano ritenuto di non perseguire Fatjon GjergJ, che eracolui che impartiva le indicazioni di viaggio all’indagato.Secondo la difesa le sentenze di merito presenterebbero elementi di contraddittorietà inquanto i due autisti che si sono susseguiti alla guida hanno avuto sorti diverse venendoDeda [OSCURATO:PERSONA] scarcerato, diversamente da quanto accaduto per il ricorrente; ed inoltre, siosserva che pur volendo dare credito alle argomentazioni del Gip e del riesame in ordinealla consapevolezza del carico trasportato – non si comprenderebbe il motivo per cui non siastato indagato il contatto comune tra il soggetto arrestato in Albania che ha portato le valigieal furgone e il datore di lavoro che ha fornito le istruzioni del viaggio. Sussisterebbe pertantoun vulnus nella ricostruzione motivazionale da parte del Tribunale del riesame che non hadato conto delle ragioni della gravità indiziaria, come evidenziato dai messaggi, tradotti dalladifesa, tra il [OSCURATO:PERSONA] e il datore di lavoro che dimostrerebbero l’inesistenza delle circostanzeindicate dal Gip.Infine, si evidenzia, che nel corso delle indagini in Albania, come emerge dalprovvedimento depositato innanzi al Tribunale, il datore di lavoro Gjergji unitamente ai suoicollaboratori ha aiutato le forze dell’ordine a identificare colui che ha caricato le valigie con ildoppio fondo.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Deve, in premessa, ricordarsi che Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828 - 01) ha affermato il principio secondo cui in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizidi colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice dimerito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare lagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Inmotivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, comemezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanzacautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e aipresupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto inevidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vistastrutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato almodulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendenteall'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza). Numerose altre sentenze hanno dato continuità a tale principio (ex multis,Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 26992del 29/05/2013, Rv. 255460 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976– 01).3. Tanto precisato va rilevato che le doglianze oggetto dell’unico articolato motivo diricorso non sono idonee a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato in ordinealla sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla consapevolezza della natura illecitadegli oggetti trasportati.La consistenza degli elementi indiziari della illecita introduzione nello Stato di armida guerra, (cinque fucili Kalashnikov con cinque caricatori e 356 cartucce) occultateall’interno di due valigie e trasportate a bordo di un minibus, è stata dal Tribunaleconfermata sulla base di una serie di elementi evidenziati nella motivazione delprovvedimento impugnato.La riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] del trasporto consapevole delle armi si è fondata sullaricostruzione fattuale del controllo operato dalla Guardia di Finanza del mezzo sul qualeviaggiava il [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri cittadini albanesi, a seguito del quale veniva rinvenutoun trolley con un doppio fondo, con all’interno tre fucili Kalashnikov, avvolti in un saccosigillato. In un’ulteriore valigia venivano poi trovati altri due fucili dello stesso modello,unitamente a cinque caricatori e 365 cartucce.L’ordinanza, con puntuale descrizione degli esiti investigativi, ha evidenziato che abordo del veicolo vi erano sette cittadini albanesi, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente,entrambi impiegati come autisti per conto di una società di trasporti gestita da FatjonGjerji e che dall’analisi dei telefoni sequestrati al [OSCURATO:PERSONA] emergevano numerosi messaggiintercorsi con il Gjerji, titolare della società [OSCURATO:PERSONA]; figuravano, poi, fotografie,inviate dal [OSCURATO:PERSONA] al Gjerji delle medesime valigie poi risultate contenere le armi;conversazioni concernenti il pagamento di 150 euro a titolo di corrispettivo per il trasportodei bagagli; nonché indicazioni fornite dal Gjerji circa la destinazione finale delle valigie,che avrebbero dovuto essere consegnate a Milano; venivano inoltre rinvenuti l’elenco deipasseggeri del mezzo e riferimenti a presunti episodi corruttivi, consistenti nelversamento di denaro presso la dogana serba e presso un presidio di polizia.L’ordinanza dà altresì conto delle dichiarazioni rese dall’autista [OSCURATO:PERSONA] nel corsodell’interrogatorio, il quale riferiva che la gestione delle due valigie in questione eracompito del [OSCURATO:PERSONA] e che il loro caricamento era avvenuto a Milot da parte di un soggetto,ad opera del [OSCURATO:PERSONA] stesso e dietro istruzioni del titolare della società.Muovendo da tale non contestata ricostruzione fattuale, la motivazione circa laconsapevolezza della natura illecita degli oggetti trasportati, risulta affermata sulla base diuna serie di elementi convergenti individuati, con iter argomentativo privo di manifesteillogicità o contraddittorietà, nella sussistenza di un ruolo attivo del [OSCURATO:PERSONA] nella gestionedel trasporto e dei bagagli, nella circostanza che questi fosse in contatto continuo eoperativo con il titolare; nel dato che fosse l’unico destinatario di istruzioni su percorsostradale per giungere in Italia, percorso peraltro diverso da quello suggerito qualeevidentemente preferibile da Google maps, nel fatto che dette istruzioni attenesseroanche ai luoghi presso cui effettuare i rifornimenti di carburante; ed ancora nell’ avereammesso di aver corrisposto denaro a funzionari doganali (come emerso dai messaggiacquisiti), sia pur giustificando tale condotta con la necessità, come prassi diffusa inSerbia, di evitare i controlli per non rallentare il viaggio.Ulteriori elementi qualificanti la gravità indiziaria in punto di elemento soggettivovengono fondate sulla presa in carico di valigie, peraltro pesanti, che venivano manovratedal ricorrente nel corso del viaggio ed affidategli da soggetti non identificati, senzaeffettuare alcuna verifica sul contenuto né sulla affidabilità di colui che gli avevaconsegnato le valigie.Si tratta di elementi dai quali il Tribunale del riesame, con coerenza diragionamento, ha dedotto la consapevolezza della illiceità da parte del ricorrente delcarico illecito, attribuendo in tal senso decisivo rilievo al complessivo comportamento delMuca, che ha posto in essere, quale dipendente di una società di traporti, di una condottaestranea alle prassi lecite di un vettore e tipica di dinamiche del traffico illecito.In tale prospettiva, l’ordinanza ha altresì rilevato come i pagamenti ai funzionari difrontiera costituiscano un significativo elemento indiziante in quanto indicativi di adesionea pratiche corruttive finalizzate a evitare controlli accurati e dunque coerenti con iltrasporto di merce illecita soprattutto nel contesto di continui contatti con il referente e diun monitoraggio continuo del tragitto.In conclusione, il Tribunale del riesame ha fondato la gravità indiziaria su unimpianto motivazionale adeguato e coerente con gli elementi di valutazione econoscenza emersi, che non risultano smentiti dalle doglianze difensive che inverodeducono in modo generico circostanze peraltro non decisive.A fronte della analitica ricostruzione fattuale e del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] a sostegnodella gravità indiziaria, le censure del ricorrente in ordine alla circostanza che né l’autoritàalbanese, né quella italiana abbiano indagato il datore di lavoro, il quale ha collaboratoalla identificazione l’arresto di colui che ha caricato le valigie contenente le armi, oltre arivelarsi meramente generica, non risultano decisive, alla luce del compendio indiziarioillustrato dal Tribunale del riesame.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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