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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 37734/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /WItt...eArrle conclusiopi del [OSCURATO:PERSONA]— eA 3 1,9 -C,p C-d udito il^nsore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale cittadino che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere e ad altri indagati altre misure cautelari perché gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere e di una pluralità di estorsioni consumate e tentate, di circonvenzione di incapace e di truffa aggravata.

L'ordinanza cautelare si fondava su complesse indagini concernenti attività criminose poste ai danni di anziani, che ricevevano telefonate da parte di un sedicente avvocato e da un maresciallo di carabinieri o altro militare che prospettavano uno stato di fermo o di arresto di un congiunto (figlio, coniuge, nipote) della vittima di turno, asseritamente perché colta mentre viaggiava su vettura priva di copertura assicurativa e/o per eccesso di velocità o altro, sicché per risolvere la vicenda occorreva il pagamento di una multa o, comunque, di una significativa somma, che in alcuni casi veniva corrisposta in contanti dalla vittima, in altri, invece, nel difetto di disponibilità in contanti, venivano consegnati preziosi o monili vari di ingente valore.

In altri casi, invece (quale ad esempio l'episodio di cui al capo 8a), l'azione criminosa non veniva portata a termine solo perché la vittima contattava le forze dell'ordine, sicché il reato si arrestava allo stadio di tentativo.

Nella massima parte degli episodi descritti nell'ordinanza impugnata, pertanto, lo Scarpa si presentava nelle case delle anziane vittime per ritirare denaro o preziosi, qualificandosi come avvocato, così come preannunciato da una telefonata di un sedicente militare dell'arma, che avrebbe evitato un grave pregiudizio che veniva prospettato altrimenti verificarsi con certezza ai danni di un prossimo congiunto delle vittime se non avesse ricevuto quanto richiesto.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Sarpa chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi di impugnazione:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione delle condotte configurate come estorsioni - consumate o tentate - e non già come truffe aggravate, come ad avviso della difesa sarebbe stato corretto difettando quella coazione della volontà con minacce o violenze, necessarie per la configurazione dell'estorsione.

3. Violazione di legge con riferimento al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo ed altresì in ordine alla valutazione di esigenze cautelari tali da non poter essere tutelate con misura diversa dalla custodia in carcere, quale anche gli arresti domiciliari con il presidio di strumenti elettronici di controllo.

4. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Con memoria scritta del 3/6/2021 la difesa ha prodotto copia di ordinanza del Tribunale di Trieste che, in caso analogo, ha qualificato i fatti ai sensi dell'art.640 cod. pen., e del successivo provvedimento del GIP del Tribunale di Roma che il 18/5/2021 ha sostituito la misura originariamente applicata al Sarpa con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella dell'indagato, con l'ausilio di braccialetto elettronico; ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità. 2.11 primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile in quanto la qualificazione del fatto come truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 5) cod. pen., reato per il quale sono consentite misure coercitive - sarebbe comunque priva di valenza ostativa rispetto all'applicazione della misura cautelare imposta al ricorrente: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, condivisa dal collegio, invece, può riconoscersi l'interesse all'impugnazione volta ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto solo quando da questa consegua per il ricorrente una concreta utilità (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Rv. 269783; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, Rv. 258984), mentre non può riconoscersi alcun interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento "de libertate" quando, come nel caso di specie, sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d'imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita (così Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Rv. 264762).

3. La censura difensiva, di cui al secondo motivo di ricorso, con la quale si deduce l'insussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto associativo è, invece, inammissibile perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, prospetta l'assenza di "affectio societatis" tra gli indagati senza indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata e, così, senza ih alcun modo confrontarsi con la pluralità di elementi sui quali l'ordinanza impugnata ha fondato il riconoscimento della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., quali il costante reiterarsi di condotte criminose con modalità analoghe, con l'utilizzo comune di autovetture intestate a soggetti estranei ai fatti o a società di noleggio, ed altresì il costante uso di schede telefoniche intestate a prestanomi stranieri, in modo da eludere accertamenti di polizia giudiziaria, così da potersi riconoscere quella struttura organizzativa anche minima, con predisposizione di mezzi, sintomatica della configurabilità del delitto in parola.

Anche la circostanza che i reati non venivano previamente organizzati, ma decisi sulla base di intese sul momento, alla luce delle risultanze delle perlustrazioni dei luoghi effettuate dagli indagati, è stata non illogicamente ritenuta dal Tribunale del riesame un ulteriore indizio del dell'indeterminatezza del programma criminoso propria del reato associativo.

4. Del pari inammissibile, infine, è la censura difensiva volta a contestare, peraltro anch'essa in termini generici, la valutazione del tribunale in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari tali da non poter essere tutelate con misura diversa dalla custodia in carcere, quale anche gli arresti domiciliari con il presidio di strumenti elettronici di controllo: l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che il 18/5/2021 ha sostituito l'originaria misura cautelare con quella degli arresti domiciliari, infatti, ha determinato la carenza di interesse del ricorrente all'accoglimento del motivo dedotto.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in camera di consiglio il 18 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /WItt...eArrle conclusiopi del [OSCURATO:PERSONA]— eA 3 1,9 -C,p C-d udito il^nsore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale cittadino che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere e ad altri indagati altre misure cautelari perché gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere e di una pluralità di estorsioni consumate e tentate, di circonvenzione di incapace e di truffa aggravata. L'ordinanza cautelare si fondava su complesse indagini concernenti attività criminose poste ai danni di anziani, che ricevevano telefonate da parte di un sedicente avvocato e da un maresciallo di carabinieri o altro militare che prospettavano uno stato di fermo o di arresto di un congiunto (figlio, coniuge, nipote) della vittima di turno, asseritamente perché colta mentre viaggiava su vettura priva di copertura assicurativa e/o per eccesso di velocità o altro, sicché per risolvere la vicenda occorreva il pagamento di una multa o, comunque, di una significativa somma, che in alcuni casi veniva corrisposta in contanti dalla vittima, in altri, invece, nel difetto di disponibilità in contanti, venivano consegnati preziosi o monili vari di ingente valore. In altri casi, invece (quale ad esempio l'episodio di cui al capo 8a), l'azione criminosa non veniva portata a termine solo perché la vittima contattava le forze dell'ordine, sicché il reato si arrestava allo stadio di tentativo. Nella massima parte degli episodi descritti nell'ordinanza impugnata, pertanto, lo Scarpa si presentava nelle case delle anziane vittime per ritirare denaro o preziosi, qualificandosi come avvocato, così come preannunciato da una telefonata di un sedicente militare dell'arma, che avrebbe evitato un grave pregiudizio che veniva prospettato altrimenti verificarsi con certezza ai danni di un prossimo congiunto delle vittime se non avesse ricevuto quanto richiesto. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Sarpa chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi di impugnazione: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione delle condotte configurate come estorsioni - consumate o tentate - e non già come truffe aggravate, come ad avviso della difesa sarebbe stato corretto difettando quella coazione della volontà con minacce o violenze, necessarie per la configurazione dell'estorsione. 3. Violazione di legge con riferimento al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo ed altresì in ordine alla valutazione di esigenze cautelari tali da non poter essere tutelate con misura diversa dalla custodia in carcere, quale anche gli arresti domiciliari con il presidio di strumenti elettronici di controllo. 4. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Con memoria scritta del 3/6/2021 la difesa ha prodotto copia di ordinanza del Tribunale di Trieste che, in caso analogo, ha qualificato i fatti ai sensi dell'art.640 cod. pen., e del successivo provvedimento del GIP del Tribunale di Roma che il 18/5/2021 ha sostituito la misura originariamente applicata al Sarpa con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella dell'indagato, con l'ausilio di braccialetto elettronico; ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità. 2.11 primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile in quanto la qualificazione del fatto come truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 5) cod. pen., reato per il quale sono consentite misure coercitive - sarebbe comunque priva di valenza ostativa rispetto all'applicazione della misura cautelare imposta al ricorrente: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, condivisa dal collegio, invece, può riconoscersi l'interesse all'impugnazione volta ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto solo quando da questa consegua per il ricorrente una concreta utilità (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Rv. 269783; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, Rv. 258984), mentre non può riconoscersi alcun interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento "de libertate" quando, come nel caso di specie, sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d'imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita (così Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Rv. 264762). 3. La censura difensiva, di cui al secondo motivo di ricorso, con la quale si deduce l'insussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto associativo è, invece, inammissibile perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, prospetta l'assenza di "affectio societatis" tra gli indagati senza indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata e, così, senza ih alcun modo confrontarsi con la pluralità di elementi sui quali l'ordinanza impugnata ha fondato il riconoscimento della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., quali il costante reiterarsi di condotte criminose con modalità analoghe, con l'utilizzo comune di autovetture intestate a soggetti estranei ai fatti o a società di noleggio, ed altresì il costante uso di schede telefoniche intestate a prestanomi stranieri, in modo da eludere accertamenti di polizia giudiziaria, così da potersi riconoscere quella struttura organizzativa anche minima, con predisposizione di mezzi, sintomatica della configurabilità del delitto in parola. Anche la circostanza che i reati non venivano previamente organizzati, ma decisi sulla base di intese sul momento, alla luce delle risultanze delle perlustrazioni dei luoghi effettuate dagli indagati, è stata non illogicamente ritenuta dal Tribunale del riesame un ulteriore indizio del dell'indeterminatezza del programma criminoso propria del reato associativo. 4. Del pari inammissibile, infine, è la censura difensiva volta a contestare, peraltro anch'essa in termini generici, la valutazione del tribunale in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari tali da non poter essere tutelate con misura diversa dalla custodia in carcere, quale anche gli arresti domiciliari con il presidio di strumenti elettronici di controllo: l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che il 18/5/2021 ha sostituito l'originaria misura cautelare con quella degli arresti domiciliari, infatti, ha determinato la carenza di interesse del ricorrente all'accoglimento del motivo dedotto. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in camera di consiglio il 18 giu
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