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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2024

Cassazione n. 15271/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 276, comma 1 ter cod. proc. pen. la misura della :ustodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], in origine ristretto agli arresti dcmiciliari perché attinto da iniziativa cautelare nel corso del procedimento di estradizione passiva promosso ai suoi danni in esito al mandato di cattura emesso dal Tribunale di E otucatu (Brasile); Rilevato che avverso il detto provvedimento ha promosso ricorso lé difesa dell'estradando prospettando tre diversi motivi, nessuno dei quali può ritenersi n grado di superare la soglia della ammissibilità, alla luce, peraltro, del disposto di cui all'Id. 719 che, avuto riguardo alle decisioni cautelari, limita i vizi prospettabili in sede di leq in materia di estradizione, alla sola ipotesi della violazione di legge; Ritenuto, in particolare, che il difetto di motivazione prospettato, con a prima censura, quanto alla valutazione della lieve entità della trasgressione a .certata, rivendicata dalla difesa quale fattore ostativo alla adozione della misura cust ndiale di maggior rigore applicata, nel caso risulta smentita dal portato con plessivo dell'argomentare speso nel descrivere la vicenda a giudizio, dal quale emerg e, tanto implicitamente quanto nitidamente, un giudizio di non modesta consistenza della affettiva lesività della trasgressione realizzata dal ricorrente, alla luce del momento di es!cuzione della condotta (avvenuta nottetempo) e della sostanziale indifferenza nriost -ata dal ricorrente rispetto ai momenti di verifica messi in atto dall'autorità demandata al :ontrollo della puntuale esecuzione della misura (non rispondendo neppure alle relative sollecitazioni telefoniche), aspetti, questi, evidentemente indicativi della inades uatezza della misura sostituita quanto allo spontaneo rispetto degli obblighi che alla 5tessa si riconnettono, vieppiù se filtrati alla luce del rilevante portato dei fatti di reatc posti a fondamento della richiesta di estradizione (reati in materia di armi e esplosivi e partecipazione ad associazione terroristica) e del peculiare portato che assume il pericolo di fuga da neutralizzare in funzione della puntuale esecuzione della chiesta estn dizione, icasticamente rassegnato dall'ultimo periodo dell'art. 714, comma 2, cod. prc c. pen., profili argomentativi, questi, che risultano inadeguatamente criticati dal ricorsc tramite prospettazioni in fatto estranee al perimetro tipico del sindacato di legittimità cc nsentito nella specie; Ritenuto, ancora, che il secondo motivo, con il quale si lamenta una Htegrale pretermissione della valutazione sottesa alla effettiva sussistenza delle !sigenze cautelari, non si confronta con le ragioni sottese all'applicazione della custodia in carcere, nel caso, per l'appunto, legata alla trasgressione della pregressa misura deg arresti domiciliari in attuazione dell'art. 276, comma 1 ter citato, sì che, accertata una trasgressione non minimale, il giudice della cautela deve ritenersi obbligato ad é pplicare la custodia infrannuraria ex lege, non potendosi mettere in discussione a monte II! ragioni di cautela che in origine avevano giustificato la misura trasgredita, vieppiù quand D, come nella specie, le ragioni di contestazione prospettate dal ricorso non si legano 3 fattori sopravvenuti rispetto alla originaria valutazione cautelare; Ritenuto, infine, che deve ritenersi inammissibile anche il terzo motivo, cor il quale si contesta la misura cautelare applicata perché nel caso non sussisterE bbero i presupposti costitutivi del futuro accoglimento della chiesta estradizione si che l'i liziativa cautelare ab origine non poteva essere radicalmente assentita giusta il comma 3 dell'art.714 cod. proc. pen. (qui per la rivendicata possibilità che il ricorrente possz essere sottoposto in Brasile a trattamenti comunque lesivi dei diritti fondamentali della p ?rsona), trattandosi di aspetti che presuppongono una preventiva verifica in fatto aln videnza incompatibile rispetto al perimetro cognitivo tipicamente proprio del coni rollo di legittimità in sede cautelare nella materia che occupa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell a spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/12/2024 Il Consigliere estensore -Il Pr4idente BENEDESO(pA [OSCURATO:PERSONA] I STf ANO f JH SEZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 276, comma 1 ter cod. proc. pen. la misura della :ustodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], in origine ristretto agli arresti dcmiciliari perché attinto da iniziativa cautelare nel corso del procedimento di estradizione passiva promosso ai suoi danni in esito al mandato di cattura emesso dal Tribunale di E otucatu (Brasile); Rilevato che avverso il detto provvedimento ha promosso ricorso lé difesa dell'estradando prospettando tre diversi motivi, nessuno dei quali può ritenersi n grado di superare la soglia della ammissibilità, alla luce, peraltro, del disposto di cui all'Id. 719 che, avuto riguardo alle decisioni cautelari, limita i vizi prospettabili in sede di leq in materia di estradizione, alla sola ipotesi della violazione di legge; Ritenuto, in particolare, che il difetto di motivazione prospettato, con a prima censura, quanto alla valutazione della lieve entità della trasgressione a .certata, rivendicata dalla difesa quale fattore ostativo alla adozione della misura cust ndiale di maggior rigore applicata, nel caso risulta smentita dal portato con plessivo dell'argomentare speso nel descrivere la vicenda a giudizio, dal quale emerg e, tanto implicitamente quanto nitidamente, un giudizio di non modesta consistenza della affettiva lesività della trasgressione realizzata dal ricorrente, alla luce del momento di es!cuzione della condotta (avvenuta nottetempo) e della sostanziale indifferenza nriost -ata dal ricorrente rispetto ai momenti di verifica messi in atto dall'autorità demandata al :ontrollo della puntuale esecuzione della misura (non rispondendo neppure alle relative sollecitazioni telefoniche), aspetti, questi, evidentemente indicativi della inades uatezza della misura sostituita quanto allo spontaneo rispetto degli obblighi che alla 5tessa si riconnettono, vieppiù se filtrati alla luce del rilevante portato dei fatti di reatc posti a fondamento della richiesta di estradizione (reati in materia di armi e esplosivi e partecipazione ad associazione terroristica) e del peculiare portato che assume il pericolo di fuga da neutralizzare in funzione della puntuale esecuzione della chiesta estn dizione, icasticamente rassegnato dall'ultimo periodo dell'art. 714, comma 2, cod. prc c. pen., profili argomentativi, questi, che risultano inadeguatamente criticati dal ricorsc tramite prospettazioni in fatto estranee al perimetro tipico del sindacato di legittimità cc nsentito nella specie; Ritenuto, ancora, che il secondo motivo, con il quale si lamenta una Htegrale pretermissione della valutazione sottesa alla effettiva sussistenza delle !sigenze cautelari, non si confronta con le ragioni sottese all'applicazione della custodia in carcere, nel caso, per l'appunto, legata alla trasgressione della pregressa misura deg arresti domiciliari in attuazione dell'art. 276, comma 1 ter citato, sì che, accertata una trasgressione non minimale, il giudice della cautela deve ritenersi obbligato ad é pplicare la custodia infrannuraria ex lege, non potendosi mettere in discussione a monte II! ragioni di cautela che in origine avevano giustificato la misura trasgredita, vieppiù quand D, come nella specie, le ragioni di contestazione prospettate dal ricorso non si legano 3 fattori sopravvenuti rispetto alla originaria valutazione cautelare; Ritenuto, infine, che deve ritenersi inammissibile anche il terzo motivo, cor il quale si contesta la misura cautelare applicata perché nel caso non sussisterE bbero i presupposti costitutivi del futuro accoglimento della chiesta estradizione si che l'i liziativa cautelare ab origine non poteva essere radicalmente assentita giusta il comma 3 dell'art.714 cod. proc. pen. (qui per la rivendicata possibilità che il ricorrente possz essere sottoposto in Brasile a trattamenti comunque lesivi dei diritti fondamentali della p ?rsona), trattandosi di aspetti che presuppongono una preventiva verifica in fatto aln videnza incompatibile rispetto al perimetro cognitivo tipicamente proprio del coni rollo di legittimità in sede cautelare nella materia che occupa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell a spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/12/2024 Il Consigliere estensore -Il Pr4idente BENEDESO(pA [OSCURATO:PERSONA] I STf ANO f JH SEZIONE
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