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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38368/2025

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria integrativa, si rileva quanto segue.

1. Il ricorrente, condannato ex artt. 73, commi 1 e 2, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché trasportava e comunque deteneva a fini di cessione ingenti quantitativi di cocaina, deduce, con due distinti motivi, violazione di legge penale e vizio di motivazione, essendo stata ritenuta l'ingente quantità di sostanza stupefacente senza motivare sulla prova della conoscenza o della conoscibilità di tale elemento da parte dell'imputato (non essendo state rilevate le impronte digitali sul contenitore della droga né accertate le modalità del suo occultamento).

2. I motivi sono manifestamente infondati, a fronte della completa e coerente motivazione del provvedimento impugnato, che dà atto: dello stato di agitazione dell'imputato alla vista dell'estintore in cui era collocata la droga (cocaina per un corrispondente di 62.912 dosi medie singole) e del quale aveva poco prima cercato di disfarsi, essendo seguito dalle forze dell'ordine; del fatto che risultasse usato un sistema di localizzazione per monitorare il prezioso carico; delle cautele usate nel trasporto (uso di materiali imbevuti di liquido infiammabile e complici a bordo di un'altra auto, individuata dagli operanti).

Alla luce di tali elementi, la prova della consapevolezza dell'ingente quantitativo, ampiamente conseguita, risulta anche logicamente dimostrata.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P 'esi end i s tte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria integrativa, si rileva quanto segue. 1. Il ricorrente, condannato ex artt. 73, commi 1 e 2, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché trasportava e comunque deteneva a fini di cessione ingenti quantitativi di cocaina, deduce, con due distinti motivi, violazione di legge penale e vizio di motivazione, essendo stata ritenuta l'ingente quantità di sostanza stupefacente senza motivare sulla prova della conoscenza o della conoscibilità di tale elemento da parte dell'imputato (non essendo state rilevate le impronte digitali sul contenitore della droga né accertate le modalità del suo occultamento). 2. I motivi sono manifestamente infondati, a fronte della completa e coerente motivazione del provvedimento impugnato, che dà atto: dello stato di agitazione dell'imputato alla vista dell'estintore in cui era collocata la droga (cocaina per un corrispondente di 62.912 dosi medie singole) e del quale aveva poco prima cercato di disfarsi, essendo seguito dalle forze dell'ordine; del fatto che risultasse usato un sistema di localizzazione per monitorare il prezioso carico; delle cautele usate nel trasporto (uso di materiali imbevuti di liquido infiammabile e complici a bordo di un'altra auto, individuata dagli operanti). Alla luce di tali elementi, la prova della consapevolezza dell'ingente quantitativo, ampiamente conseguita, risulta anche logicamente dimostrata. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P 'esi end i s tte
Sentenza Cassazione n. 38368/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris