Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 17189/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8302/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro F.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5274/2017,depositata il 15/1 2 /2017 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 15 dicembre 2017, n. 5274.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, facendo valere ricorso incidentale.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese.

Con atti depositati il 24 e il 23 gennaio 2024 il ricorrente principale e quello incidentale hanno dichiarato di rinunciare al proprio ricorso e di aderire alla rinuncia di controparte.

Gli atti di rinuncia rispondono ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c non vi è provvedimento sulle spese, essendoci stata adesione alle rinunzie.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8302/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro F.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5274/2017,depositata il 15/1 2 /2017 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 15 dicembre 2017, n. 5274. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, facendo valere ricorso incidentale. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. Con atti depositati il 24 e il 23 gennaio 2024 il ricorrente principale e quello incidentale hanno dichiarato di rinunciare al proprio ricorso e di aderire alla rinuncia di controparte. Gli atti di rinuncia rispondono ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c non vi è provvedimento sulle spese, essendoci stata adesione alle rinunzie. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza d
Sentenza Cassazione n. 17189/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris