Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08224/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In data 5 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA], citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 640 cod. pen., presentava istanza di rimessione del processo ex artt. 45 e ss. cod. proc. pen.

Rilevato che la richiesta risulta proposta senza la produzione dei documenti su cui si fonda e, inoltre, non risulta notificata alle altre parti, il tutto in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In data 5 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA], citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 640 cod. pen., presentava istanza di rimessione del processo ex artt. 45 e ss. cod. proc. pen. Rilevato che la richiesta risulta proposta senza la produzione dei documenti su cui si fonda e, inoltre, non risulta notificata alle altre parti, il tutto in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08224/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris