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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 11321/2024

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 35895-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA].

COOP. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA N. 1751 /20 18 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];Ric. 2018 n.35895- Sez. 1 - CC del 2 7 marzo 20 2 4 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 27/3/2024; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza de l [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato, su ricorso dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] dei Traslochi soc. coop. in liquidazione.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] dei Traslochi soc. coop. in liquidazione ha proposto, a norma dell’art. 18 l.fall., reclamo avverso tale sentenza, deducendone la nullità sul rilievo che il ricorso di fallimento era stato erroneamente notificato, ai sensi dell’art. 15 l.fall., presso la casa comunale di [OSCURATO:PERSONA] anche se la società resistente, sin dal2/3/2017, aveva trasferito la propria sede, in modo effettivo e non fittizio, a Manchester ([OSCURATO:PERSONA]), dove, pertanto, la notifica sa rebbe dovut a essere eseguita.

1.3. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettatoil reclamo.

1.4. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che la notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione era stata effettuata “presso la casa comunaledi [OSCURATO:PERSONA]” a seguito dell’esito negativo della notifica tentata dall’ufficiale giudiziario presso “la sede legale della societàin [OSCURATO:PERSONA]”, ha ritenuto che tale notifica, nonostante “il trasferimento all’estero della sede sociale … a far data dal 2/3/2017 e, dunque, in epoca antecedente al deposito dei ricorso di fallimento … “, doveva ritenersi valida “giacché il trasferimento … è fittizio”, come emerge dalla “valutazione globale e sinergica dei seguenti dati”, e cioè, tra l’altro, che:- il trasferimento della sede sociale all’estero è avvenuto in epoca Ric. 2018 n.35895- Sez. 1 - CC del 2 7 marzo 20 2 4 (2/3/2017) immediatamente successiva alla messa in liquidazione volontaria della società (20/12/2016) e per di più quando era già maturata la pesante esposizione debitoria nei confronti dell’erario; - la società reclamante, pur avendone la possibilità, non ha fornito alcun elemento indicativo dell’effettivo collegamento dell’attività e dell’amministrazione della società con la sede estera, essendosi limitata a produrre una certificazione da cui risulta esclusivamente il dato formale dell’intervenuta iscrizione della società nel registro delle imprese del [OSCURATO:PERSONA].

1.5. La corte, quindi, affermato il carattere fittizio del trasferimento della sede sociale all’estero, ha ritenuto, per un verso, che “la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di compar(i)zione è stata validamente effettuata”, “secondo le modalità prescritte dall’art. 15 L.F.”, “presso la sede legale in Italia”, e, per altro verso, che la cancellazione della società reclamante dal registro delle imprese in data 2/3/2017, in quanto conseguente al fittizio trasferimento all’estero della sede sociale, non rileva ai fini dell’art. 10 l.fall., che presuppone la cessazione dell’attività.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] dei Traslochi soc. coop. in liquidazione, con ricorso notificato il 10/12/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.7. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha resistito con controricorso.

1.8. [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo , la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 l.fall., in comb.disp. con l’art. 3, par. 1, del Regolamento CE n. 1346/2000, e dell’art.143 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la Ric. 2018 n.35895- Sez. 1 - CC del 2 7 marzo 20 2 4 sentenza impugnata nella parte in cui la c orte d ’ a ppello h a ritenuto che il ricorso di fallimento era stato correttamente notificato mediante deposito presso la casa comunale, senza, tuttavia, considerare che: - in quel momento, la società reclamante non aveva più la propria sede legale a [OSCURATO:PERSONA] avendola trasferita sin dal 2/3/2017, in modo effettivo e non fittizio, a Manchester ([OSCURATO:PERSONA]), dove, pertanto, a prescindere dalla giurisdizione del giudice italiano, che non è mai stata negata, sarebbe dovuto essere notificato il ricorso di fallimento; - la no tifica del ricorso è stata eseguita in data 20/2/2018 mentre l’udienza è stata celebrata in data 23/2/2018 e cioè, a fronte della previsione di cui all’art. 143, ult.comma, c.p.c., senza che fossero rispettati i termini a comparire.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza peraltro pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni proposta nel reclamo, ha ritenuto che la cancellazione della società reclamante dal registro delle imprese, in quanto conseguente al fittizio trasferimento della sede sociale all ’ estero, non rileva ai fini dell’art. 10 l.fall., che presuppone la cessazione dell’attività, senza, tuttavia, considerare che tale norma, a fronte della cancellazione della società dal registro delle imprese e del decorso del termine di un anno, escludeva che se ne potesse dichiarare il fallimento.

3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

3.2. La sentenza impugnata, lì dove ha escluso ogni rilievo alla dedotta cancellazione della reclamante dal registro Ric. 2018 n.35895- Sez. 1 - CC del 2 7 marzo 20 2 4 delle impreseai fini dell’art. 10 l.fall. in quanto conseguente ad un trasferimento della sua sede all’esteroche la stessa sentenza ha ritenuto (con statuizione in fatto non censurata per omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio) meramente fittizio, si è, infatti, attenuta correttamente al principio secondo il quale il termine di un a nno dalla cancellazione dal registro delle imprese previsto dall’art. 10 l.fall. non trova applicazione laddove, com’è accaduto nel caso in esame, la cancellazione d ella società segua non a l compimento del procedimento di liquidazione dell’ente o comunque alla cessazione dell’attività, ma, come la stessa ricorrente assume, a l mero trasferimento all ’ estero della sua sede, il quale, in effetti, presuppone che la stessa società continui l’esercizio dell’impresa, sia pure in un altro Stato, atteso che un siffatto trasferimento (almeno nelle ipotesi , che la ricorrente non smentisce in alcun modo, in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi, sul punto, con i principi desumibili dalla legge italiana) non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita(Cass.

SU n. 5945 del 2013; Cass. n. 10793 del 2018).

3.3. Ed una volta che sia stata(definitivamente) esclusa l’operatività dell’(unico) fatto impeditivo invocato dalla reclamante, e cioè la decorrenza del termine annuale previsto dall’art. 10 l.fall., risulta, allora, evidente che, in ragione del pieno dispiegamento del suo diritto di difesa nel giudizio di reclamo (e, quindi, aprescindere dalla correttezza della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento prefallimentare), non si presta, evidentemente, a censure la decisioneche la stessa corte ha, di conseguenza, assunto, e cioè il rigetto, per infondatezza nel merito,del reclamo proposto avverso il fallimento dichiaratoai suoi danni dal tribunale.Ric. 2018 n.35895- Sez. 1 - CC del 2 7 marzo 20 2 4

3.4. D’altra parte, a fronte della fittizietà (oramai incontestatamente accertata) del trasferimento della sede legale all’estero, la notifica del ricorso di fallimento alla debitrice è stata correttamente eseguita,a norma dell’art. 15 l.fall. (e non, come la stessaassume, dell’art. 143 c.p.c.), dapprima presso “la sede legale in Italia” della società resistente da parte dell’ufficiale giudiziario, e poi, in ragione del suo esito negativo, con il deposito dell’atto presso la casa comunaledi [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come taledev’essere dichiarato .

5. Le spesedel giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 35895-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA N. 1751 /20 18 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];Ric. 2018 n.35895- Sez. 1 - CC del 2 7 marzo 20 2 4 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 27/3/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza de l [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato, su ricorso dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] dei Traslochi soc. coop. in liquidazione. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] dei Traslochi soc. coop. in liquidazione ha proposto, a norma dell’art. 18 l.fall., reclamo avverso tale sentenza, deducendone la nullità sul rilievo che il ricorso di fallimento era stato erroneamente notificato, ai sensi dell’art. 15 l.fall., presso la casa comunale di [OSCURATO:PERSONA] anche se la società resistente, sin dal2/3/2017, aveva trasferito la propria sede, in modo effettivo e non fittizio, a Manchester ([OSCURATO:PERSONA]), dove, pertanto, la notifica sa rebbe dovut a essere eseguita. 1.3. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettatoil reclamo. 1.4. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che la notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione era stata effettuata “presso la casa comunaledi [OSCURATO:PERSONA]” a seguito dell’esito negativo della notifica tentata dall’ufficiale giudiziario presso “la sede legale della societàin [OSCURATO:PERSONA]”, ha ritenuto che tale notifica, nonostante “il trasferimento all’estero della sede sociale … a far data dal 2/3/2017 e, dunque, in epoca antecedente al deposito dei ricorso di fallimento … “, doveva ritenersi valida “giacché il trasferimento … è fittizio”, come emerge dalla “valutazione globale e sinergica dei seguenti dati”, e cioè, tra l’altro, che:- il trasferimento della sede sociale all’estero è avvenuto in epoca Ric. 2018 n.35895- Sez. 1 - CC del 2 7 marzo 20 2 4 (2/3/2017) immediatamente successiva alla messa in liquidazione volontaria della società (20/12/2016) e per di più quando era già maturata la pesante esposizione debitoria nei confronti dell’erario; - la società reclamante, pur avendone la possibilità, non ha fornito alcun elemento indicativo dell’effettivo collegamento dell’attività e dell’amministrazione della società con la sede estera, essendosi limitata a produrre una certificazione da cui risulta esclusivamente il dato formale dell’intervenuta iscrizione della società nel registro delle imprese del [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. La corte, quindi, affermato il carattere fittizio del trasferimento della sede sociale all’estero, ha ritenuto, per un verso, che “la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza di compar(i)zione è stata validamente effettuata”, “secondo le modalità prescritte dall’art. 15 L.F.”, “presso la sede legale in Italia”, e, per altro verso, che la cancellazione della società reclamante dal registro delle imprese in data 2/3/2017, in quanto conseguente al fittizio trasferimento all’estero della sede sociale, non rileva ai fini dell’art. 10 l.fall., che presuppone la cessazione dell’attività. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] dei Traslochi soc. coop. in liquidazione, con ricorso notificato il 10/12/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.7. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha resistito con controricorso. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 l.fall., in comb.disp. con l’art. 3, par. 1, del Regolamento CE n. 1346/2000, e dell’art.143 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la Ric. 2018 n.35895- Sez. 1 - CC del 2 7 marzo 20 2 4 sentenza impugnata nella parte in cui la c orte d ’ a ppello h a ritenuto che il ricorso di fallimento era stato correttamente notificato mediante deposito presso la casa comunale, senza, tuttavia, considerare che: - in quel momento, la società reclamante non aveva più la propria sede legale a [OSCURATO:PERSONA] avendola trasferita sin dal 2/3/2017, in modo effettivo e non fittizio, a Manchester ([OSCURATO:PERSONA]), dove, pertanto, a prescindere dalla giurisdizione del giudice italiano, che non è mai stata negata, sarebbe dovuto essere notificato il ricorso di fallimento; - la no tifica del ricorso è stata eseguita in data 20/2/2018 mentre l’udienza è stata celebrata in data 23/2/2018 e cioè, a fronte della previsione di cui all’art. 143, ult.comma, c.p.c., senza che fossero rispettati i termini a comparire. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza peraltro pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni proposta nel reclamo, ha ritenuto che la cancellazione della società reclamante dal registro delle imprese, in quanto conseguente al fittizio trasferimento della sede sociale all ’ estero, non rileva ai fini dell’art. 10 l.fall., che presuppone la cessazione dell’attività, senza, tuttavia, considerare che tale norma, a fronte della cancellazione della società dal registro delle imprese e del decorso del termine di un anno, escludeva che se ne potesse dichiarare il fallimento. 3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 3.2. La sentenza impugnata, lì dove ha escluso ogni rilievo alla dedotta cancellazione della reclamante dal registro Ric. 2018 n.35895- Sez. 1 - CC del 2 7 marzo 20 2 4 delle impreseai fini dell’art. 10 l.fall. in quanto conseguente ad un trasferimento della sua sede all’esteroche la stessa sentenza ha ritenuto (con statuizione in fatto non censurata per omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio) meramente fittizio, si è, infatti, attenuta correttamente al principio secondo il quale il termine di un a nno dalla cancellazione dal registro delle imprese previsto dall’art. 10 l.fall. non trova applicazione laddove, com’è accaduto nel caso in esame, la cancellazione d ella società segua non a l compimento del procedimento di liquidazione dell’ente o comunque alla cessazione dell’attività, ma, come la stessa ricorrente assume, a l mero trasferimento all ’ estero della sua sede, il quale, in effetti, presuppone che la stessa società continui l’esercizio dell’impresa, sia pure in un altro Stato, atteso che un siffatto trasferimento (almeno nelle ipotesi , che la ricorrente non smentisce in alcun modo, in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi, sul punto, con i principi desumibili dalla legge italiana) non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita(Cass. SU n. 5945 del 2013; Cass. n. 10793 del 2018). 3.3. Ed una volta che sia stata(definitivamente) esclusa l’operatività dell’(unico) fatto impeditivo invocato dalla reclamante, e cioè la decorrenza del termine annuale previsto dall’art. 10 l.fall., risulta, allora, evidente che, in ragione del pieno dispiegamento del suo diritto di difesa nel giudizio di reclamo (e, quindi, aprescindere dalla correttezza della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento prefallimentare), non si presta, evidentemente, a censure la decisioneche la stessa corte ha, di conseguenza, assunto, e cioè il rigetto, per infondatezza nel merito,del reclamo proposto avverso il fallimento dichiaratoai suoi danni dal tribunale.Ric. 2018 n.35895- Sez. 1 - CC del 2 7 marzo 20 2 4 3.4. D’altra parte, a fronte della fittizietà (oramai incontestatamente accertata) del trasferimento della sede legale all’estero, la notifica del ricorso di fallimento alla debitrice è stata correttamente eseguita,a norma dell’art. 15 l.fall. (e non, come la stessaassume, dell’art. 143 c.p.c.), dapprima presso “la sede legale in Italia” della società resistente da parte dell’ufficiale giudiziario, e poi, in ragione del suo esito negativo, con il deposito dell’atto presso la casa comunaledi [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come taledev’essere dichiarato . 5. Le spesedel giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com
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