CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Taranto del 5/3/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; considerato che il difensore dell'imputato, avv.to Francesca G. Conte, ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; udito il difensore dell'imputato che ha esposto i motivi di ricorso insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 8/1/2015, la Corte di Assise di Lecce dichiarava, tra gli altri, l'imputato colpevole, per quanto qui di interesse, in concorso con altre persone, dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], posto in essere esplodendo più colpi di fucile e di pistola calibro 7,65, con premeditazione e per motivi abietti e futili consistiti in contrasti per la supremazia in campo criminale nell'ambito di un'associazione di tipo mafioso del quale il [OSCURATO:PERSONA] faceva parte, nonché per vendetta per l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato (capo F dell'imputazione). Pronunciandosi sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Assise di Appello di Lecce, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sempre per quanto qui di interesse, confermava la condanna per l'omicidio aggravato. 3. La Corte di cassazione, in esito al giudizio di legittimità promosso dall'imputato avverso la decisione di secondo grado, con sentenza n. 18020 del 24/10/2017, annullava con rinvio detta decisione limitatamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] rigettando, nel resto, il ricorso. La Corte d'assise d'appello di Taranto, con sentenza del 5.3.2020, decidendo in sede di rinvio e in riforma della sentenza della Corte di assise di appello di Lecce e della Corte di assise di Lecce, riduceva la pena per i capi F) ed M) (quest'ultimo già oggetto di pronuncia irrevocabile e concernente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) disponendo l'ergastolo con isolamento diurno di mesi 8 per effetto dell'assoluzione, divenuta irrevocabile, del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B) (concernente altro omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 627, comma 3, e 192, comma 3 del codice di rito per erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e per mancanza di riscontri esterni individualizzanti. In particolare, la Corte d'assise d'appello in sede di rinvio avrebbe eluso l'obbligo imposto dal Giudice di legittimità di "risolvere il problema preliminare dell'attendibilità delle fonti dichiarative utilizzate per la ricostruzione del fatto" in quanto, relativamente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nelle more del processo di merito), non avrebbe spiegato come e quando quest'ultimo avrebbe appreso dall'imputato notizie in merito all'omicidio Colazzo, (avvenuto il 3 settembre 1989) posto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato continuativamente detenuto da dicembre 1989; in relazione invece alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il giudice a quo avrebbe superato, con motivazione del tutto illogica e contraddittoria,. il contrasto tra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia in ordine al movente, ricondotto dal Macchia ad un'estorsione praticata dalla vittima sul territorio del [OSCURATO:PERSONA] senza il suo benestare, e individuato, invece, dal Cagnazzo e anche dall'altro collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nell'amicizia della vittima con tale [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dall'imputato responsabile della morte del fratello, [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 577, comma 1, n. 3, cod. pen. in quanto la sentenza impugnata, nel confermare l'aggravante della premeditazione, non avrebbe dato adeguatamente conto del momento dell'insorgenza del proposito criminoso nella mente dell'imputato e da costui accettato, con la conseguenza che, non essendo stato accertato tale momento, si è nell'impossibilità di valutare l'esistenza di un ragionevole lasso di tempo tra lo stesso e la sua attuazione. In altri termini, non vi sarebbe la prova di una risoluzione criminosa ferma nell'animo dell'agente, perdurante nel tempo, né che l'arco di tempo intercorso tra il proposito criminoso e l'esecuzione era stato tale da permettere il ripensamento. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e per violazione dell'art. 61, comma 1, n.1, cod. pen. La Corte ha ritenuto sussistere i motivi abietti e futili senza tenere conto del fatto che, avuto riguardo alle connotazioni culturali dell'imputato e al contesto socio-ambientale in cui lo stesso è sempre vissuto, la "trucidazione" del proprio fratello non può considerarsi né banale né sproporzionata. Censura, infine, l'omessa motivazione sia in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti accertati in sentenza e quelli giudicati con le pregresse sentenze di condanna emesse a carico dell'imputato, sia in ordine al confermato diniego delle attenuanti generiche e sia, infine, in relazione alla rideterminazione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Con riferimento al primo motivo di ricorso„ è opportuno preliminarmente, onde consentire una migliore comprensione delle questioni di diritto di cui dovrà occuparsi il Collegio, riportare, per quanto qui di interesse, i brani della motivazione della sentenza di questa Corte su cui è stato fondato l'annullamento con rinvio e che ha delimitato il perimetro valutativo del giudic:e del rinvio. La Prima Sezione ha affermato, dunque, che «Sul delitto in esame la motivazione è decisamente carente e le versioni del Macchia e del Cagnazzo non risultano adeguatamente scrutinate. I punti di contrasto evidenziati dalla stessa Corte d'assise d'appello, nell'incedere motivazionale, restano irrisolti e non sono stati rielaborati in termini tali da soddisfare i parametri di logica coerenza che ne avrebbero permesso il riscontro reciproco, rispetto alla dichiarazione resa dal Torna, altra fonte collaborativa, secondo quanto imposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. In realtà, la lettura della motivazione non permette di intendere secondo quale criterio siano state scrutinate le dichiarazioni rese dai collaboratori e, soprattutto, non si intende a quale tra le diverse fonti il Giudice di merito abbia inteso dare credito, sia nella ricostruzione della spinta dichiarativa di ciascuno, sia nella tenuta logica di quanto affermato dalle fonti medesime. Né ritiene questa Corte appagante un approccio che dovesse valorizzare la formale convergenza sulla persona del chiamato, là dove si sposti, nel percorso narrativo di ciascuno, non solo l'iter commissivo, ma lo stesso ruolo del chiamato, ora introdotto tra gli esecutori materiali, ora additato come mandante del delitto, senza dare una spiegazione plausibile e, in primo luogo, convincente della discrasia esistente tra le distinte rappresentazioni offerte dai chiamanti. Nella specie la Corte territoriale, dopo aver richiamato per sintesi i nuclei essenziali delle relative prospettazioni, ha spiegato che il Torna aveva indicato il [OSCURATO:PERSONA] tra gli esecutori, unitamente a se stesso, al Gagliardi e al Bruno. Ha, altresì, osservato come il Cagnazzo (verbale di interrogatorio del 2/7/1993) avesse confermato che il gruppo esecutivo era composto dal [OSCURATO:PERSONA], dal Torna e dal Bruno. Il movente, secondo il dichiarante, come aveva riferito già il Torna, si legava alla precedente uccisione del fratello del [OSCURATO:PERSONA] stesso, Ivo. La sovrapponibilità dei due contributi narrativi, da cui si sarebbe inferito un materiale dimostrativo logicamente coerente, è stata, poi, confrontata con quanto emergeva dal racconto del Macchia, racconto che era in aperta distonia con quel patrimonio conoscitivo. [OSCURATO:PERSONA] raccontava di uno scontro in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] (fratello della ragazza che era in auto con il Colazzo e che aveva corso il rischio di essere attinta durante l'agguato) e lo stesso Torna, che subiva per detta ragione un'aggressione. Lo stesso Macchia aveva riferito anche di un movente diverso da quello indicato dal Torna e dal Cagnazzo, legandolo all'iniziativa estorsiva del Colazzo, verso un commerciante di Campi, legato al [OSCURATO:PERSONA]. In questo quadro il Giudice territoriale ha ritenuto di condurre uno scrutinio evidenziando che [OSCURATO:PERSONA], in passato, aveva accusato il Torna dell'omicidio Biscozzi e del tentato omicidio Carone, fatti da cui l'accusato era stato poi assolto. Così, pur introdotto correttamente l'argomento d'una possibile dichiarazione ritorsiva del Torna stesso, non sembra che quel tema sia stato risolto o affrontato con un ragionamento immune da critiche,, là dove quel dato narrativo sarebbe stato il primo elemento essenziale da sottoporre ad attenta ponderazione, potendo incidere sulla individuazione del numero e dei componenti il commando esecutivo. Nel confronto tra quanto detto dal Cagnazzo e quanto affermato dal Macchia, ancora, i giudici di merito non sciolgono il nodo problematico essenziale che caratterizzava le relative propalazioni e le rendeva, per certi versi, inconciliabili. Da un lato, si legge, infatti, che lo stesso Cagnazzo non risulterebbe esente da clamorosi errori (e si richiama il proc. Aggaino +69) e, dall'altro, si adombra la possibilità che a dire il vero sia il Macchia. Proprio richiamando le due dichiarazioni, quelle del Torna e del Cagnazzo, si profila come possibile anche l'ipotesi della calunnia nella dichiarazione, così tornando ad una situazione di conflitto dichiarativo irrisolto tra le fonti narrative, conflitto non superato né approfondendo il tema dell'attendibilità intrinsec:a sul dato riferito, né quello del riscontro esterno, passaggio logicamente successivo e necessario alla tenuta critica della motivazione. Piuttosto, la Corte d'assise d'appello nel tornare alla dichiarazione del Macchia introduce perplessità circa la valorizzazione da parte di costui della sola posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA], delineando un incedere motivazionale intriso di dubbi e privo della certezza razionale che deve contraddistinguere la prova penale. [...] Non si è inteso dalla motivazione come si fosse inteso sciogliere il dubbio prospettato sul movente del delitto, tema lasciato aperto e privo di soluzione appagante [e] l'avallo da parte dell'imputato, cui anche si fa riferimento, induce equivoco e perplessità se non si spiega se e in che termini esso si sia tradotto in un mandato specifico a compiere l'omicidio, segmento che radicherebbe la responsabilità per il ritenuto concorso morale. In secondo luogo, non si comprende dalla motivazione della decisione impugnata il passaggio relativo all'episodio che si sarebbe verificato presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA], allorquando il Toma sarebbe stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto non si intende in che termini esso incida sul materiale offerzo dal racconto dei collaboratori, contribuendo a risolvere il problema dell'attendibilità delle fonti. [...] Se non si risolve il problema preliminare della attendibilità delle fonti dichiarative, utilizzate per la ricostruzione del fatto, e che restano privi di solida base dimostrativa, risultando falsificabili attraverso diversi contro-argomenti di efficacia equi-dimostrativa. [...] La Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire quale tra le fonti avesse detto il vero e quale avesse eventualmente asserito il mendacio, spiegandone le ragioni e procedendo alla ricostruzione logica della scaturigine dell'omicidio e dei ruoli tenuti in concreto. La tecnica della motivazione della sentenza impugnata e il procedere perplesso di essa se può valere in una prima fase di selezione degli elementi di prova, che attraverso una critica di essi tende a discernere quelli che risultano veridici da quelli che, al contrario, sono mendaci, non resiste in fase successiva allorquando il giudice di merito è chiamato a rielaborare criticamente il quadro dimostrativo che pone come piattaforma idonea a fondare l'affermazione di responsabilità per I 'omicidio». Orbene, ciò posto, deve rammentarsi, in via preliminare, che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta logicità della motivazione. Nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma alla valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato; nella seconda ipotesi, invece, può procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (così, Sez. 3, n. 7882 del 10/1/2012, Rumieri, Rv. 252355). Applicando tale principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, alla vicenda che qui ci occupa, la Corte di assise d'appello di Taranto, quale giudice di rinvio, avendo la Prima Sezione di questa Corte annullato con rinvio per vizio di motivazione, è stata investita di pieni poteri di cognizione e di rivisitazione del fatto - salvi i limiti nascenti da un'eventuale giudicato interno - con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, anche in ordine alla piena rivalutazione del compendio probatorio, e piena libertà di addivenire o a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o anche ad un identico epilogo decisorio purché fondato su argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità. In altri termini, nel caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, «il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (così, Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02) Ovviamente «La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'aul:onoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999), ma può pervenire nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. (Sez. 4, n. 44644 del 18/101201:1., F., Rv. 251660). Orbene, la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, dopo aver ricostruito con meticolosità il fatto e rivalutato attentamente le prove, è pervenuta alle medesime conclusioni della sentenza annullata seguendo però un diverso percorso argomentativo, razionale, privo di contraddizioni e idoneo a superare i dubbi e le contraddizioni riscontrati in sede di legittimità. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha innanzitutto valutato più che esaurientemente la credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] considerando la personalità e il passato di ciascuno, i rapporti con l'accusato e le ragioni che li hanno portati alle rispettive deposizioni; ha quindi valutato l'intrinseca consistenza, la precisione e la coerenza delle rispettive dichiarazioni facendo buon uso dei principi espressi da questa Corte (richiamati anche dalla difesa) e ha superato, risolvendoli, i punti di contrasto tra le deposizioni rimasti in precedenza irrisolti. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, infatti, è partito dall'esame delle deposizioni del correo [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti del quale si è proceduto separatamente), e ha affermato, con motivazione limpida e priva di contraddizioni, l' attendibilità soggettiva e credibilità intrinseca del collaboratore, in quanto "uomo di mafia di assoluto spessore", conoscitore esperto delle vicende del clan [OSCURATO:PERSONA], del quale "aveva assunto il comando a seguito di una vera e propria investitura da parte del capo sino al suo pentimento", che aveva affiancato uno dei più temuti capi della [OSCURATO:PERSONA] in ogni strategia e decisione fino a partecipare e ordinare omicidi anche quando non li riteneva necessari, partecipe del "gruppo di fuoco" che aveva ucciso [OSCURATO:PERSONA]. Ha evidenziato, quindi, che «la dettagliata descrizione della dinamica dell'omicidio fornita dal Torna si concilia perfettamente - per la direzione e la successione dei colpi, per il tipo di armi utilizzate, per la posizione degli sparatori - con gli esiti della consulenza medico-legale e della consulenza balistica che non potevano essergli note» e che, essenzialmente per queste ragioni, nonché per la presenza di riscontri esterni e per l'assenza di elementi di segno contrario, gli si doveva riconoscere "massimo credito". [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere partecipato al commando armato composto da [OSCURATO:PERSONA] (alla guida dell'autovettura), [OSCURATO:PERSONA] (al suo fianco) e [OSCURATO:PERSONA] (che sedeva dietro insieme al Toma); che tale commando si era appostato nei pressi dell'abitazione del Ferra dove era stata avvistata l'autovettura del Colazzo; che a seguito dell'avvistamento, da parte di una "vedetta", della vittima all'interno dell'autovettura, il [OSCURATO:PERSONA] l'aveva affiancata, arrivandone da tergo, e [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso uno o due colpi di fucile centrando in pieno il lunotto e il Colazzo; che, quindi, il Gagliardi era sceso esplodendo numerosi colpi con una pistola automatica centrando la vittima nell'abitacolo. La Corte d'assise d'appello, quindi, ha esaminato la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che, pur se di molto antecedente alle dichiarazioni del Torna, avendo il teste intrapreso la collaborazione con la giustizia diversi anni prima di quest'ultimo, si appalesa del tutto coincidente con quella successivamente resa dal Torna anche se priva dei maggiori dettagli forniti da quest'ultimo in ragione del fatto che il primo, in considerazione della sua posizione di vertice in seno alla [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto il racconto dell'accaduto dal [OSCURATO:PERSONA], mentre il Torna aveva partecipato direttamente al grave fatto di sangue. La Corte evidenzia, cioè, che le marginali discrasie fra le due dichiarazioni si spiegano in ragione della diversa posizione dei due collaboratori e non si contraddicono tra loro (spiega a questo proposito logicamente la Corte d'assise d'appello di non ravvisare contraddizioni allorché il Cagnazzo, a differenza del Torna, «non menziona tra i partecipi all'azione anche il Gagliardi - evidentemente non citato dalle sue fonti» in quanto il teste, nella sua deposizione, «non ha [comunque] escluso che il gruppo di fuoco fosse composto anche da altre persone oltre a quelle espressamente menzionategli dal [OSCURATO:PERSONA]»), ma si integrano concordando sul nucleo centrale e significativo della vicenda senza sbavature o illogicità. La Corte d'appello, dunque, pur affermando che già tale coeso quadro probatorio è idoneo a supportare la pronuncia di colpevolezza dell'imputato, esamina, quindi, la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dal 1992 e della cui attendibilità soggettiva afferma di non poter dubitare avendo tale collaboratore consentito, con le sue rivelazioni, «di scrivere un "pezzo" fondamentale della storia della [OSCURATO:PERSONA]». Il contributo offerto dal Macchia è per la Corte piuttosto modesto non in quanto proveniente da fonte poco affidabile, ma perché, essendo stato il predetto collaboratore ininterrottamente detenuto dal 1988, aveva appreso i fatti di cui al processo in via del tutto incidentale e proprio da [OSCURATO:PERSONA], durante un periodo di comune restrizione carceraria e in occasione di un altro episodio avvenuto in carcere e, quindi, non per l'esigenza del Torna «di mettere a parte altro esponente della SCU di un fatti di sangue». Con motivazione, anche in questo caso esente da contraddittorietà alcuna, la Corte d'appello ravvisa in questo motivo la ragione della scarsa e imprecisa conoscenza del fatto da parte del Macchia e la divergenza nell'individuazione del movente, indicato in modo conforme dal Torna e dal Cagnazzo e individuato, invece, dal Macchia in un'iniziativa estorsiva del Colazzo verso un commerciante legato all'imputato. Evidenzia la Corte che in ogni caso «vi è perfetta coincidenza nelle propalazioni dei tre pentiti sulla ragione dell'avversione degli appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Fema, caduto in disgrazia per aver osato rivolgere richieste di denaro al titolare del negozio di [OSCURATO:PERSONA] vicino ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], senza il permesso di costoro, vicenda nella quale era coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA] perché vicino al Fema». In conclusione, dunque, deve rilevarsi che il Giudice territoriale ha reso una decisione sorretta da un apparato argomentativo svolto in perfetta aderenza ai principi contenuti nella sentenza di annullamento con rinvio della Prima Sezione di questa Corte e per tale motivo il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato non potendo il sindacato di legittimità, da esercitarsi in questa sede sulla valutazione degli elementi probatori operata dal giudice, spingersi sino al controllo del significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, «perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento. Infatti, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può diventare giudice del contenuto della prova, trattandosi di compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli: il sindacato di legittimità sulla motivazione, infatti, è limitato, per espressa volontà del legislatore, al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza che sia possibile verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; inoltre, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere manifesta, cioè tale da essere percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando del tutto ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare semplicemente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (così, in motivazione, ex multis, Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231300). In altri termini è precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito al fine di trarre conclusioni in contrasto con quelle del giudice di merito poiché, in tal caso, verrebbe operato un giudizio di fatto che non compete al giudice di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione, si ripete, è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare alcun vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, RV. 249561 e, in motivazione, Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, 3akani, RV. 216260). 2. Quanto al ravvisato vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione, deve rilevarsi che il ricorrente reitera le medesime censure già proposte in appello e continua a lamentare il mancato accertamento del momento dell'insorgenza del proposito criminoso e quindi l'impossibilità di valutare l'esistenza di un ragionevole lasso di tempo tra lo stesso e la sua attuazione senza confrontarsi, sostanzialmente, con la meticolosa, attenta e logica motivazione fornita dalla Corte d'assise d'appello. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, infatti, nel confermare la sentenza di primo grado in parte qua, ha seguito un percorso logico in rapporto al complessivo esame delle evidenze probatorie che non è minimamente scalfito dalle considerazioni, per lo più in fatto, espresse nel ricorso. La Corte d'assise d'appello mostra di condividere la necessità avvertita dalla giurisprudenza di legittimità di distinguere la mera 'preordinazione', intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione del reato nella fase a questa ultima immediatamente precedente, dalla premeditazione che postula, invece, il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. I n. 5147 del 14.7.2015, rv 266205 Sez. I n. 47250 del 9.11.2011, rv 251503), e proprio in ossequio a tale distinzione sottolinea: che l'azione è maturata nell'ambito di un preciso programma volto a sopprimere, per vendetta, persone ritenute responsabili o quantomeno "vicine" ai responsabili dell'omicidio del fratello dell'imputato; la vittima è stata seguita al fine di poter individuare la migliore occasione per eliminarla; l'autovettura, a bordo della quale viaggiava il commando, dotato del necessario armamento, si è aggirata nei pressi del luogo dove era parcheggiata l'autovettura in uso alla vittima, in attesa che questa risalisse a bordo; erano state posizionate delle "vedette" incaricate dal [OSCURATO:PERSONA] di segnalare la presenza del "bersaglio". Tale ricostruzione, ampia, puntuale e solida, non può, in questa sede, essere ridiscussa nel merito ed evidenzia l'assoluta infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente avendo la Corte d'appello correttamente motivato in ordine alla complessità delle attività poste in essere, non certo improvvisabili, e alla sussistenza di «congruo lasso di tempo, necessario la programmazione del delitto e allo studio delle modalità esecutive, che dimostra come la determinazione originaria sia stata mantenuta ferma e coltivata nel tempo con riflessione e preordinazione dei mezzi di esecuzione del reato».Sono proprio le caratteristiche del fatto, nella sua intera elaborazione, a evidenziare che l'attività delittuosa si è articolata in un tempo apprezzabile (quantomeno in ragione della necessaria verifica dello stato dei luoghi, delle abitudini del Colazzo, della predisposizione delle "vedette"`„ durante il quale l'imputato ben avrebbe avuto modo di recedere dal proprio proposito criminoso. 3. L'ultimo motivo di ricorso, concernente la violazione dell'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen e il relativo il difetto di motivazione, è inammissibile. Anche in questo caso il ricorrente reitera pedissequamente i motivi già proposti con il ricorso in appello e anche in questo caso nessuna critica costruttiva muove all'ampia motivazione offerta dal giudice distrettuale che cori rilievi, esaurienti, logici e non contraddittori e, quindi, non censurabili in questa sede, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha compiutamente indicato le ragioni poste a base del riconoscimento dell'aggravante dei motivi abietti valorizzando la sete di vendetta dell'imputato e la volontà «di punire chi aveva osato colpirlo nei suoi affetti più cari, offuscando anche il suo prestigio delinquenziale agli occhi della comunità locale e dei suoi stessi sodali e avversari». Del tutto inammissibili, in quanto oltremodo generiche e in gran parte inedite, sono le ulteriori censure concernenti sia il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti accertati in sentenza e quelli giudicati con le pregresse sentenze di condanna emesse a carico dell'imputato, sia il diniego delle attenuanti generiche e sia, infine, la quantificazione della pena inflitta. 4. Sulla base delle considerazioni svolte, du