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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 33721/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 67 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati e aspecifici rispetto a Profili di censura (la corretta emissione del decreto di irreperibilità) già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (tra tante, Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013, Rv. 257165; cfr. pag. 2 della sentenza impugnata là dove la Corte di appello evidenzia la completezza delle ricerche sulla base degli elementi risultanti dagli atti al momento della loro esecuzione in ordine all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto - tale non essendo all'epoca l'ospedale dove si recava temporaneamente per cure mediche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 gcip

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 67 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati e aspecifici rispetto a Profili di censura (la corretta emissione del decreto di irreperibilità) già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (tra tante, Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013, Rv. 257165; cfr. pag. 2 della sentenza impugnata là dove la Corte di appello evidenzia la completezza delle ricerche sulla base degli elementi risultanti dagli atti al momento della loro esecuzione in ordine all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto - tale non essendo all'epoca l'ospedale dove si recava temporaneamente per cure mediche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 gcip
Decreto Cassazione n. 33721/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris