CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, alla pena di euro cento di ammenda, per il reato di cui agli artt. 9, 17, 110, comma 6, lett. a) r.d. n. 773 del 1931 perché quale legale rappresentante della NUAN s.r.I., società a cui veniva affidata la gestione del centro raccolta scommesse sportive denominato EUROBET, non era munita di autorizzazione relativa all'installazione di n. cinque apparecchiature. 2.Avverso detta pronuncia ha proposto tempestiva impugnazione l'imputata, per il tramite del difensore, avv. F. [OSCURATO:PERSONA], denunciando plurimi vizi, con particolare riferimento all'insussistenza della responsabilità per la contestazione mossa, in considerazione della regolare licenza di cui la ricorrente era titolare e in considerazione della mancata specificazione degli obblighi a suo carico, quanto alla rilevazione del numero di apparecchi e alla comunicazione del numero di codice di questi, nonché circa la particolare tenuità del fatto ascrittole, ex art. 131-bis cod. pen., oltre a censure relative al trattamento sanzionatorio. 3.Si osserva che, alla luce delle argomentazioni devolute e della non manifesta infondatezza delle censure prospettate in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, con particolare riferimento al profilo della ritenuta insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., si impone, in difetto di elementi che possano condurre al proscioglimento nel merito, ex art.129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato ascritto, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 3.1.Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, soltanto un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen, (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 3.2. Il reato ascritto all'imputata è fattispecie contravvenzionale che, tenuto conto di plurimi atti interruttivi intervenuti medio tempore (decreto di giudizio immediato del 18 giugno 2014), si prescrive in anni cinque, quale termine massimo derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.3.3. Sicché, tenuto conto della data del fatto (16 ottobre 2012) e della sussistenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, per giorni 60 (per rinvio su richiesta della difesa, per impedimento del difensore, dal 27 gennaio 2015 al 21 aprile 2015), il reato ascritto è estinto senz'altro alla data odierna, pur aggiungendo 64 giorni di sospensione per l'emergenza da pandemia Covid-19. 4. Segue a quanto sin qui esposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere