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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42849/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 e 368 cod. pen..

Per mezzo del difensore, l'imputata impugna la sentenza lamentando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta degli illeciti di resistenza e calunnia.

Il ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dal giudice di appello pervenuto, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado.

In presenza delle argomentata motivazione sulla sussistenza dei fatti, dei quali la ricorrente fornisce una versione alternativa priva di elementi di riscontro, la Corte di merito è pervenuta alla conferma della sentenza impugnata valorizzando il contegno aggressivo e violento della ricorrente, giunta a sferrare un calcio ad uno degli operanti, e valorizzando il falso contenuto della denuncia proposta con la quale aveva introdotto la sua linea difensiva rispetto ai fatti ascrivendo agli operanti condotte illecite mai commesse.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA] ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 e 368 cod. pen.. Per mezzo del difensore, l'imputata impugna la sentenza lamentando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta degli illeciti di resistenza e calunnia. Il ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dal giudice di appello pervenuto, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado. In presenza delle argomentata motivazione sulla sussistenza dei fatti, dei quali la ricorrente fornisce una versione alternativa priva di elementi di riscontro, la Corte di merito è pervenuta alla conferma della sentenza impugnata valorizzando il contegno aggressivo e violento della ricorrente, giunta a sferrare un calcio ad uno degli operanti, e valorizzando il falso contenuto della denuncia proposta con la quale aveva introdotto la sua linea difensiva rispetto ai fatti ascrivendo agli operanti condotte illecite mai commesse. All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA] ide
Sentenza Cassazione n. 42849/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris