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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 32331/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., aggravato dall'essere stato l'imputato sprovvisto di patente di guida, perché revocata.

Ritenuto che i motivi sollevati (inosservanza della legge penale in relazione al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena), non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (foglio 4 sent. imp.).

Deve, inoltre, ricordarsi che la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., aggravato dall'essere stato l'imputato sprovvisto di patente di guida, perché revocata. Ritenuto che i motivi sollevati (inosservanza della legge penale in relazione al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena), non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (foglio 4 sent. imp.). Deve, inoltre, ricordarsi che la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il s
Sentenza Cassazione n. 32331/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris