CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o ia seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24395/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 552/4C/13, depositata il 17 luglio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]L Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 155/8/09 della Commissic ne tributaria provinciale di Frosinone che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2001. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che doveva essere annullato l'atto impositivo impugnato in ordine alla ripresa per reddito (di capitale) derivanti dalla partecipazione del contribuente alla società [OSCURATO:SOCIETA], che era stata a sua volta attinta da separato avviso di accertamento per l'annualità de qua, essendo stato tale "presupposto" atto impositivo annullato con altra sentenza della medesima CTR e comunque non risultando altrimenti fondata la presunzione di distribuzione degli ut li societari non dichiarati, con il conseguente mancato assolvimeito dell'onere probatorio correlativo gravante sull'Ente imposito -e. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione dell'art. 53, d.lgs 546/1992, in quanto il giudice tributario di appello, nell'accogliere parzialmente il gravame interposto dal contribuente, si è pronunciato oltre i limiti della devo uzione, poiché la questione del reddito di partecipazione imputato al contribuente con l'avviso di accertamento impugnato non era stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. La censura è fondata. Con piena osservanza del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (autosufficienza, ex art. 366, primo comma, n. 4-6, cod. proc. civ.), la ricorrente ha evidenziato che - effettivamente- l'appello proposto dal 7-E rrinoni non conteneva alcun riferimento, nemmeno indiretto, alla ripresa fiscale de qua, limitandosi a criticare la sentenza appellata in ordine alla ripresa del suo reddito di lavoro autonomo (geometra), basata su accertamenti bancari ex art. 32, dPR 600/1973 (pag. 2/4 del ricorso), motivo che peraltro è stato respinto dal giudice tribJtario di appello. Del resto dalla stessa sentenza impugnata (pag. 2) emerge che la ripresa per reddito di partecipazione nella Soget è stata oggetto di trattazione soltanto nella memoria MI strativa del contribuente, in seguito all'intervenuta pronuncia di E nnullamento dell'avviso di accertamento societario da parte della stessa CTR laziale. Conseguentemente, deve darsi cc ntinuità ai principi di diritto secondo i quali: -«I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio, e per questo profilo incidono sullo stesso esercizio del potere di impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati, in concreto, cggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo in vizio di ultrapetizione il giudice di appello che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che pur genericamente im,estite dall'impugnazione "in toto" della sentenza, non siano state specificatamente censurate» (Sez. 3, Sentenza n. 2041 del 02/02/2005, Rv. 579117 - 01); -«Nel giudizio di appello - che nor è un "novum iudiclum" - la cognizione del giudice resta circoscr tta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici moti\ i e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazOni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia iell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravarne cgnsunna il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difenEiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e con -sasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficien:e grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata» (Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/C9/2016, Rv. 641832 - 01). Orbene, è del tutto evidente cie la sentenza impugnata contrasta con entrambi tali arresti giurisprudenziali, avendo pronunciato su una questione non -specificamente- proposta con l'appello da parte del contribuente, sicchè la decisione della CTR laziale è incorsa nel vizio di ultrapetizior e. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non ,essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel mer to deve respingersi il ricorso introduttivo della lite con riguardo al nAdito di partecipazione del Terrinoni nella Soget per l'anno 2001. Stante l'esito alterno dei gradi prozessuali, le spese di quelli di merito possono essere compensate, cuelle del presente giudizio vanno invece attribuite secondo il generale principio della soccombenza. PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo della lite anche con riguardo al reddito di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno 2001; compensa le spese del gradi di merito; condanna il Terrinoni a pagare le spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000 oltre spese prenctate a debito. Cosi deciso in Ro