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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 21732/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a rassegnare doglianze in punto di fatto non compatibili con l'impugnazione di legittimità, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici e fattuali dal giudice di merito sia in relazione al giudizio di responsabilità e alla configurabilità del reato ascritto all'imputato ( pagine 2 e 3, sino al primo capoverso), sia in relazione alla mancata applicazione dell'art 131 bis (esclusa facendo leva, in termini logici estranei ad incongruenze, sulla ritenuta intensità del dolo così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a rassegnare doglianze in punto di fatto non compatibili con l'impugnazione di legittimità, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici e fattuali dal giudice di merito sia in relazione al giudizio di responsabilità e alla configurabilità del reato ascritto all'imputato ( pagine 2 e 3, sino al primo capoverso), sia in relazione alla mancata applicazione dell'art 131 bis (esclusa facendo leva, in termini logici estranei ad incongruenze, sulla ritenuta intensità del dolo così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023
Sentenza Cassazione n. 21732/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris