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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27095/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo e terzo motivo di ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Barbara COMO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in data 23 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 18 giugno 2021 dal Tribunale di Enna, l'ha condannata, alla pena di mesi 1 di reclusione, previa qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 641 cod. pen. 2.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 641 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di appropriazione indebita.

A giudizio della difesa, la condotta della COMO non sarebbe connotata dal necessario elemento soggettivo, in particolare la ricorrente avrebbe agito nella convinzione di poter superare la momentanea condizione di illiquidità e, quindi, di poter pagare la prestazione dovuta.

Parimenti non sarebbe sussistente l'elemento materiale del reato di cui all'art. 641 cod. pen. in considerazione del fatto che la ricorrente si è limitata a dichiarare di non esser in possesso di denaro contante per motivi contingenti ed agevolmente superabili, di conseguenza la COMO non avrebbe dissimulato lo stato di insolvenza ma avrebbe, in buona fede, espresso la sua momentanea difficoltà di pagare la stanza di albergo con conseguente irrilevanza penale della condotta rubricata.

3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

La Corte territoriale avrebbe escluso la causa di non punibilità esclusivamente in considerazione dei «precedenti penali a carico dell'imputata» senza tenere in considerazione la tenuità del fatto, l'esiguità del danno derivatone e l'unicità e risalenza nel tempo della precedente condanna riportata dalla COMO e della conseguente insussistenza dell'abitualità, reiterazione e pluralità delle condotte criminose.

4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 99 cod. pen. e l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva.

La motivazione sarebbe fondata esclusivamente sull'unico precedente che grava l'imputata senza argomentare in ordine all'eventuale accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità della ricorrente desumibile dalla commissione del reato oggetto di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente ai motivi inerenti alla recidiva ed alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen 2.

Il primo motivo di impugnazione è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

2.1. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali, hanno ritenuto che la condotta posta in essere dalla ricorrente è idonea a perfezionare il reato di cui all'art. 641 cod. pen. in quanto la COMO ha dissimulato il suo reale e permanente stato di insolvenza al fine di non versare la somma dovuta per la permanenza nella struttura alberghiera della persona offesa (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha dato seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della preordinazione dell'inadempimento della prestazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri ed univoci e, in particolare, dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento (Sez. 2, Sentenza n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari, Rv. 264514 - 01; Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281868 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 11273 del 02/02/2023, Ricci, non nnassimata).

2.2. La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello.

Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argonnentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.

3. Il secondo motivo di impugnazione è fondato relativamente alla carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello ha negato il proscioglimento per particolare tenuità del fatto alla luce «di precedenti penali a carico dell'imputata, anche specifici, avendo riportato decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di Lucera per il reato di cui agli artt. 110 e 641 cp commesso il 22.03.2009».

Tuttavia, come risulta dal certificato penale, l'imputata non è gravata da «precedenti» in considerazione del fatto che l'ulteriore condanna riportata dalla COMO è relativa alla fattispecie depenalizzata di cui all'art. 485 cod. pen., ne consegue che l'estinzione del reato e degli effetti penali inibisce la valutazione del precedente nell'ottica dell'abitualità di cui all'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.Resterebbe, quindi, un solo precedente (quello commesso il 22 marzo 2009) che, tuttavia, non può integrare il requisito dell'abitualità, dal momento che, come sostenuto da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (in termini Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347).

Ne deriva che sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame; la Corte di appello, applicati i principi indicati, verificherà se vi siano i presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Il terzo motivo di impugnazione è fondato relativamente alla carenza di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva.

I giudici di appello, con motivazione minimale ed apparente, hanno ritenuto che la pregressa condanna per il medesimo reato di insolvenza fraudolenta, seppur risalente ad otto anni prima della commissione del reato oggetto di giudizio, giustificherebbe la ritenuta sussistenza della contestata recidiva.

Non può non essere rimarcato come per l'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la pregressa condotta illecita sia sintomo di pericolosità che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464-01; da ultimo Sez. 4, n. 7874 del 17/01/2023, Fusco, non massimata), specifica motivazione non ravvisabile nel caso di specie.

Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata anche relativamente alla recidiva, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, affinché proceda, in diversa composizione, ad un nuovo giudizio che, pur libero nell'esito, sia emendato dai vizi enucleati e si attenga agli enunciati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio limitatamente alla recidiva e alla appli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo e terzo motivo di ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Barbara COMO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in data 23 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 18 giugno 2021 dal Tribunale di Enna, l'ha condannata, alla pena di mesi 1 di reclusione, previa qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 641 cod. pen. 2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 641 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di appropriazione indebita. A giudizio della difesa, la condotta della COMO non sarebbe connotata dal necessario elemento soggettivo, in particolare la ricorrente avrebbe agito nella convinzione di poter superare la momentanea condizione di illiquidità e, quindi, di poter pagare la prestazione dovuta. Parimenti non sarebbe sussistente l'elemento materiale del reato di cui all'art. 641 cod. pen. in considerazione del fatto che la ricorrente si è limitata a dichiarare di non esser in possesso di denaro contante per motivi contingenti ed agevolmente superabili, di conseguenza la COMO non avrebbe dissimulato lo stato di insolvenza ma avrebbe, in buona fede, espresso la sua momentanea difficoltà di pagare la stanza di albergo con conseguente irrilevanza penale della condotta rubricata. 3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale avrebbe escluso la causa di non punibilità esclusivamente in considerazione dei «precedenti penali a carico dell'imputata» senza tenere in considerazione la tenuità del fatto, l'esiguità del danno derivatone e l'unicità e risalenza nel tempo della precedente condanna riportata dalla COMO e della conseguente insussistenza dell'abitualità, reiterazione e pluralità delle condotte criminose. 4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 99 cod. pen. e l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva. La motivazione sarebbe fondata esclusivamente sull'unico precedente che grava l'imputata senza argomentare in ordine all'eventuale accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità della ricorrente desumibile dalla commissione del reato oggetto di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente ai motivi inerenti alla recidiva ed alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen 2. Il primo motivo di impugnazione è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.1. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali, hanno ritenuto che la condotta posta in essere dalla ricorrente è idonea a perfezionare il reato di cui all'art. 641 cod. pen. in quanto la COMO ha dissimulato il suo reale e permanente stato di insolvenza al fine di non versare la somma dovuta per la permanenza nella struttura alberghiera della persona offesa (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha dato seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della preordinazione dell'inadempimento della prestazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri ed univoci e, in particolare, dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento (Sez. 2, Sentenza n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari, Rv. 264514 - 01; Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281868 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 11273 del 02/02/2023, Ricci, non nnassimata). 2.2. La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argonnentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 3. Il secondo motivo di impugnazione è fondato relativamente alla carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello ha negato il proscioglimento per particolare tenuità del fatto alla luce «di precedenti penali a carico dell'imputata, anche specifici, avendo riportato decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di Lucera per il reato di cui agli artt. 110 e 641 cp commesso il 22.03.2009». Tuttavia, come risulta dal certificato penale, l'imputata non è gravata da «precedenti» in considerazione del fatto che l'ulteriore condanna riportata dalla COMO è relativa alla fattispecie depenalizzata di cui all'art. 485 cod. pen., ne consegue che l'estinzione del reato e degli effetti penali inibisce la valutazione del precedente nell'ottica dell'abitualità di cui all'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.Resterebbe, quindi, un solo precedente (quello commesso il 22 marzo 2009) che, tuttavia, non può integrare il requisito dell'abitualità, dal momento che, come sostenuto da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (in termini Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347). Ne deriva che sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame; la Corte di appello, applicati i principi indicati, verificherà se vi siano i presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 3. Il terzo motivo di impugnazione è fondato relativamente alla carenza di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva. I giudici di appello, con motivazione minimale ed apparente, hanno ritenuto che la pregressa condanna per il medesimo reato di insolvenza fraudolenta, seppur risalente ad otto anni prima della commissione del reato oggetto di giudizio, giustificherebbe la ritenuta sussistenza della contestata recidiva. Non può non essere rimarcato come per l'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la pregressa condotta illecita sia sintomo di pericolosità che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464-01; da ultimo Sez. 4, n. 7874 del 17/01/2023, Fusco, non massimata), specifica motivazione non ravvisabile nel caso di specie. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata anche relativamente alla recidiva, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, affinché proceda, in diversa composizione, ad un nuovo giudizio che, pur libero nell'esito, sia emendato dai vizi enucleati e si attenga agli enunciati principi di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio limitatamente alla recidiva e alla appli
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