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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 46588/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAi dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato agli attuali ricorrenti la pena richiesta per i contestati reati di cui all'art. 81 cpv cod.pen., 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deducono erronea qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo proposto non è consentito.

2. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01; Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01).

Nel caso di specie, non è prospettabile il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione, peraltro neppure censurata dal ricorrente.

3. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la .10-C parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONAi dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato agli attuali ricorrenti la pena richiesta per i contestati reati di cui all'art. 81 cpv cod.pen., 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deducono erronea qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto non è consentito. 2. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01; Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01). Nel caso di specie, non è prospettabile il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione, peraltro neppure censurata dal ricorrente. 3. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la .10-C parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere este
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