Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39523/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i ricorsi con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la ritenuta recidiva sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello fche ha ritenuto congrua la pena sulla base degli apprezzati elementi ex art. 133 cod. pen., della valorizzata estrema purezza e quantità dello stupefacente detenuto; che in ordine alla recidiva, adeguata risulta la sentenza nella parte in cui ha dato atto della presenza di precedenti penali anche specifici posti a fondamento della aumentata pericolosità; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese prouassuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i ricorsi con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la ritenuta recidiva sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello fche ha ritenuto congrua la pena sulla base degli apprezzati elementi ex art. 133 cod. pen., della valorizzata estrema purezza e quantità dello stupefacente detenuto; che in ordine alla recidiva, adeguata risulta la sentenza nella parte in cui ha dato atto della presenza di precedenti penali anche specifici posti a fondamento della aumentata pericolosità; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese prouassuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 39523/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris