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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40610/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che il primo motivo di ricorso- che lamenta la mancata rinnovazione dell'istruzione mediante espletamento di una perizia al fine di corroborare le dichiarazioni dell'imputato nonché la tesi del reato impossibile" - è inammissibile poiché la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca la figura del reato del reato impossibile, si risolve in mere doglianze in fatto e inoltre reitera censure già adeguatamente risulte dal giudice di merito con corrette argomentazioni giuridiche (pag. 5, paragrafo 3 sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che il primo motivo di ricorso- che lamenta la mancata rinnovazione dell'istruzione mediante espletamento di una perizia al fine di corroborare le dichiarazioni dell'imputato nonché la tesi del reato impossibile" - è inammissibile poiché la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca la figura del reato del reato impossibile, si risolve in mere doglianze in fatto e inoltre reitera censure già adeguatamente risulte dal giudice di merito con corrette argomentazioni giuridiche (pag. 5, paragrafo 3 sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 40610/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris