CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 47746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA - DAP nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RAGUSA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. /(/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 12/4/2022, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha respinto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza in sede del 14/7/2021 che, in accoglimento del reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis 0.P., aveva annullato la sanzione di dieci giorni di EAC inflitta dal Consiglio di disciplina in data 3/11/2015 in relazione al rapporto del 24/10/2015. Nell'ordinanza si è ritenuto che la contestazione dell'addebito disciplinare, pur essendo formalmente avvenuta nei termini dell'art. 81 Reg. Es., tuttavia era stata comunicata al Piscopo proprio a ridosso della seduta del Consiglio di disciplina, così da non garantire adeguatamente il diritto di difesa dell'incolpato, per mancanza di un congruo termine per la preparazione delle discolpe (in concreto, il detenuto aveva rinunciato all'audizione personale). 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia rappresentato dall'Avvocatura dello Stato dell'Aquila, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 69, comma 6 lett, a), L. n. 354 del 1975, in rela- zione all'art. 81 DPR n. 230 del 2000. Il Ministero ricorrente afferma che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la lesione del diritto di difesa del detenuto, pur in presenza di una contestazione dell'addebito nel termine di legge (anche se non in forma scritta, ma mediante convocazione del detenuto alla presenza del Comandante), sicché il Piscopo ha partecipato alla seduta del Consiglio di disciplina con piena conoscenza del rilievo disciplinare ascrittogli. Si evidenzia altresì che è mancata 'ogni doglianza in sede disciplinare da parte del detenuto in merito ad eventuali vizi formali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. 1.1. La più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, unitamente alle garanzie del rito penale, nel procedimento disciplinare peniten- ziario si applica anche il principio di sanatoria delle nullità processuali quando il detenuto - incolpato all'udienza disciplinare - nulla rilevi, purché sia stato posto in condizione di difendersi completamente e consapevolmente nel merito. In tali termini si sono già convincentemente espressi vari arresti di questa Corte, con sentenze alle quali si intende dare continuità, in cui si è affermato che «In tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Dell'Aquila, Rv. 278894; Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733). Del resto, l'accettazione del contraddittorio ed il pieno dispiegamento in tale sede di difese sul merito dell'addebito disciplinare denotano l'insussistenza dell'interesse del detenuto a dedurre una violazione solo in astratto configurabile, ma priva di incidenza sulle garanzie fondamentali in tema di difesa nel procedimento disciplinare. 1.2. Dal tenore del provvedimento impugnato, l'addebito disciplinare formulato nei confronti del Piscopo risulta essere stato quello di una breve conversazione con un altro detenuto. Deve rilevarsi che, nel caso di specie, il ricorrente era stato convocato alla riunione del Consiglio di disciplina, ove aveva ricevuto la contestazione del rapporto disciplinare n. 1774 del 24/10/2015, e in questa sede aveva rinunciato all'audizione personale: l'ordinanza non ha però chiarito in modo espresso se una qualche eccezione fosse stata sollevata dal detenuto dopo l'avvenuta contestazione. 1.3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza, onde valutare se - a fronte del silenzio serbato dall'incolpato nella riunione del Consiglio di disciplina - si sia effettivamente concretizzata una sanatoria della nullità attinente al diritto di difesa per mancanza di un congruo termine di preparazione delle discolpe, anche in relazione alla consistenza dell'addebito, ovvero se il Piscopo abbia eccepito l'insufficienza del termine concessogli per la preparazione delle necessarie difese, a ciò collegando la rinuncia ad essere sentito. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. Così deciso il 16 novembre 202