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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03120/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi e chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di PALERMO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 11/5/2022, in parziale accoglimento del riesame ha annullato limitatamente al reato ex art. 648 ter cod. pen. di cui al capo 2) e confermato nel resto l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PALERMO il 13/4/2022 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e a varie ipotesi di riciclaggio aggravato di cui agli artt. 110 e 416 bis, 648 bis e 416 bis.1 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 309 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata trasmissione delle informative n. 14434 del 1°.2.2108 e n. 39316 del 21.3.2016.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 2 e 3 e 273, comma 1 bis cod. proc pen. e 110 e 416 bis cod. pen. 1.3.

Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 2 e 3 e 273, comma 1 bis e 275, comma 3 cod. proc pen. e 110 e 416 bis cod. pen. 2.

In data 4 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 309 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata trasmissione delle informative n. 14434 del 1°.2.2108 e n. 39316 del 21.3.2016 rilevando che nella procedura di riesame non sono state trasmesse due informative di reato sulle quali l'ordinanza genetica si fondava.

La risposta del Tribunale sul punto, la circostanza che le medesime informative siano state in qualche modo compendiate o comunque riprodotte in sintesi in una successiva versata in atti, d'altro canto, considerato che comunque la sintesi era incompleta, non sarebbe corretta.

Sul punto, infatti, basterebbe fare riferimento al fatto che la stessa ordinanza impugnata non rinvii alle informative bensì alle pagine dell'ordinanza genetica nella quale queste sono citate, ciò in quanto questo dimostrerebbe che il giudice del riesame non ha avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con gli atti necessari alla decisione dell'impugnazione.

La doglianza risulta priva di specificità.

1.1. A fronte della puntuale indicazione contenuta nell'ordinanza impugnata quanto alla presenza in atti dell'informativa n. 162970 del 12.12.2018 -le cui pagine dalla 7 alla 644 coincidono con quelle dell'informativa n. 14434 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che questa costituisce una sintesi di diverse risultanze riconducibili all'informativa n. 39316 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- la difesa non ha evidenziato in quali termini le eventuali parti degli atti di indagine che non sono stati trasmessi sarebbero idonei a disarticolare, o quanto meno a confutare, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale del riesame o che renderebbero manifestamente illogico il ragionamento seguito.1.2.

Il ricorrente, inoltre, non risulta essersi adeguatamente confrontato con l'indicazione, pure contenuta nel provvedimento, circa l'inserimento all'interno del fascicolo informatico del portale TIAP degli allegati.

Ragione questa per la quale, in assenza di una critica documentata sul punto, è dato evincere dal provvedimento impugnato che siano stati trasmessi tutti gli atti citati nell'informativa 162970 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quali le informative ai quali questa fa riferimento e le relative intercettazioni.

1.3. La circostanza che il Tribunale abbia fatto riferimento alle pagine dell'ordinanza genetica piuttosto che direttamente a quelle delle informative in queste citata, d'altro canto, non è decisiva quanto alla mancata trasmissione degli atti di indagine.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 2 e 3 e 273, connma 1 bis cod. proc pen. e 110 e 416 bis cod. pen. evidenziando che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe nella sostanza inesistente quanto al contributo fornito dal ricorrete e, soprattutto, in ordine alla consapevolezza dello stesso anche solo dell'esistenza di un eventuale accordo che gli altri componenti della sua famiglia avrebbero concluso con l'associazione mafiosa.

Elementi questi necessari al fine di determinare quale sarebbe l'apporto concorsuale che il ricorrente in concreto avrebbe fornito all'associazione.

La doglianza è manifestamene infondata.

2.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).2.2.

Il Tribunale del riesame ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate dalla difesa nel corso dell'impugnazione cautelare.

Con gli specifici riferimenti alle conversazione intercettate -dalle quali risulta la piena consapevolezza del ricorrente degli accordi che erano intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli- e allo strumentale inserimento anche della tabaccheria da lui gestita nelle attività svolte dal "compro oro" e della protezione mafiosa, infatti, il giudice del riesame ha evidenziato gli elementi concreti sui quali ha fondato il giudizio circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso (cfr. conversazione citata a pagina 8 e pagine 10 e 11 e la pagina 13 dell'ordinanza impugnata nella quale vi è lo specifico riferimento all'occultamento, proprio nella cassaforte della tabaccheria del ricorrente dei sacchi contenenti l'oro della Luca trading).

Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione in ordine alla responsabilità del ricorrente, che pure si riconosce avere avuto un ruolo più defilato rispetto al fratello Vincenzo, non è, in assenza di palesi illogicità, allo stato sindacabile.

3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 2 e 3 e 273, comma 1 bis e 275, comma 3 cod. proc pen. e 110 e 416 bis cod. pen.

Nello specifico il ricorrente evidenzia che nell'ipotesi di concorso esterno all'associazione mafiosa la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. opera in termini diversi e, pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare quanto all'attualità e concretezza delle esigenze e, ancora di più, in ordine all'adeguatezza della misura da applicare.

Sotto tale profilo, correttamente applicati i criteri ermeneutici stabiliti dalla norma anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, pertanto, la conclusione del Tribunale, fondata sul mero rinvio all'esistenza della presunzione, sarebbe errata e ciò in quanto una corretta lettura degli atti (si citano alcune conversazioni intercettate) imporrebbe di escludere che le esigenze siano attuali.

Anche tale ultima doglianza è manifestamente infondata.

In ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari il Tribunale del riesame, diversamente da quanto indicato nel ricorso, non si è limitato a rinviare alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

Sullo specifico punto, infatti, l'ordinanza impugnata fa riferimento al non occasionale contributo fornito dal ricorrente, alle relazioni intrattenute con soggetti organici a [OSCURATO:PERSONA], alla gravità in concreto della condotta e alle recenti e ulteriori attività di indagine dalle quali è risultato l'utilizzo della.-.-1- tabaccheria di [OSCURATO:PERSONA] per scopi illeciti (cfr. pag. 18 dell'ordinanza i impugnata).4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dej,d ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. e n Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4Kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi e chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di PALERMO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 11/5/2022, in parziale accoglimento del riesame ha annullato limitatamente al reato ex art. 648 ter cod. pen. di cui al capo 2) e confermato nel resto l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PALERMO il 13/4/2022 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e a varie ipotesi di riciclaggio aggravato di cui agli artt. 110 e 416 bis, 648 bis e 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 309 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata trasmissione delle informative n. 14434 del 1°.2.2108 e n. 39316 del 21.3.2016. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 2 e 3 e 273, comma 1 bis cod. proc pen. e 110 e 416 bis cod. pen. 1.3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 2 e 3 e 273, comma 1 bis e 275, comma 3 cod. proc pen. e 110 e 416 bis cod. pen. 2. In data 4 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 309 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata trasmissione delle informative n. 14434 del 1°.2.2108 e n. 39316 del 21.3.2016 rilevando che nella procedura di riesame non sono state trasmesse due informative di reato sulle quali l'ordinanza genetica si fondava. La risposta del Tribunale sul punto, la circostanza che le medesime informative siano state in qualche modo compendiate o comunque riprodotte in sintesi in una successiva versata in atti, d'altro canto, considerato che comunque la sintesi era incompleta, non sarebbe corretta. Sul punto, infatti, basterebbe fare riferimento al fatto che la stessa ordinanza impugnata non rinvii alle informative bensì alle pagine dell'ordinanza genetica nella quale queste sono citate, ciò in quanto questo dimostrerebbe che il giudice del riesame non ha avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con gli atti necessari alla decisione dell'impugnazione. La doglianza risulta priva di specificità. 1.1. A fronte della puntuale indicazione contenuta nell'ordinanza impugnata quanto alla presenza in atti dell'informativa n. 162970 del 12.12.2018 -le cui pagine dalla 7 alla 644 coincidono con quelle dell'informativa n. 14434 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che questa costituisce una sintesi di diverse risultanze riconducibili all'informativa n. 39316 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- la difesa non ha evidenziato in quali termini le eventuali parti degli atti di indagine che non sono stati trasmessi sarebbero idonei a disarticolare, o quanto meno a confutare, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale del riesame o che renderebbero manifestamente illogico il ragionamento seguito.1.2. Il ricorrente, inoltre, non risulta essersi adeguatamente confrontato con l'indicazione, pure contenuta nel provvedimento, circa l'inserimento all'interno del fascicolo informatico del portale TIAP degli allegati. Ragione questa per la quale, in assenza di una critica documentata sul punto, è dato evincere dal provvedimento impugnato che siano stati trasmessi tutti gli atti citati nell'informativa 162970 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quali le informative ai quali questa fa riferimento e le relative intercettazioni. 1.3. La circostanza che il Tribunale abbia fatto riferimento alle pagine dell'ordinanza genetica piuttosto che direttamente a quelle delle informative in queste citata, d'altro canto, non è decisiva quanto alla mancata trasmissione degli atti di indagine. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 2 e 3 e 273, connma 1 bis cod. proc pen. e 110 e 416 bis cod. pen. evidenziando che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe nella sostanza inesistente quanto al contributo fornito dal ricorrete e, soprattutto, in ordine alla consapevolezza dello stesso anche solo dell'esistenza di un eventuale accordo che gli altri componenti della sua famiglia avrebbero concluso con l'associazione mafiosa. Elementi questi necessari al fine di determinare quale sarebbe l'apporto concorsuale che il ricorrente in concreto avrebbe fornito all'associazione. La doglianza è manifestamene infondata. 2.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).2.2. Il Tribunale del riesame ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate dalla difesa nel corso dell'impugnazione cautelare. Con gli specifici riferimenti alle conversazione intercettate -dalle quali risulta la piena consapevolezza del ricorrente degli accordi che erano intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli- e allo strumentale inserimento anche della tabaccheria da lui gestita nelle attività svolte dal "compro oro" e della protezione mafiosa, infatti, il giudice del riesame ha evidenziato gli elementi concreti sui quali ha fondato il giudizio circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso (cfr. conversazione citata a pagina 8 e pagine 10 e 11 e la pagina 13 dell'ordinanza impugnata nella quale vi è lo specifico riferimento all'occultamento, proprio nella cassaforte della tabaccheria del ricorrente dei sacchi contenenti l'oro della Luca trading). Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione in ordine alla responsabilità del ricorrente, che pure si riconosce avere avuto un ruolo più defilato rispetto al fratello Vincenzo, non è, in assenza di palesi illogicità, allo stato sindacabile. 3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 2 e 3 e 273, comma 1 bis e 275, comma 3 cod. proc pen. e 110 e 416 bis cod. pen. Nello specifico il ricorrente evidenzia che nell'ipotesi di concorso esterno all'associazione mafiosa la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. opera in termini diversi e, pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare quanto all'attualità e concretezza delle esigenze e, ancora di più, in ordine all'adeguatezza della misura da applicare. Sotto tale profilo, correttamente applicati i criteri ermeneutici stabiliti dalla norma anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, pertanto, la conclusione del Tribunale, fondata sul mero rinvio all'esistenza della presunzione, sarebbe errata e ciò in quanto una corretta lettura degli atti (si citano alcune conversazioni intercettate) imporrebbe di escludere che le esigenze siano attuali. Anche tale ultima doglianza è manifestamente infondata. In ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari il Tribunale del riesame, diversamente da quanto indicato nel ricorso, non si è limitato a rinviare alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Sullo specifico punto, infatti, l'ordinanza impugnata fa riferimento al non occasionale contributo fornito dal ricorrente, alle relazioni intrattenute con soggetti organici a [OSCURATO:PERSONA], alla gravità in concreto della condotta e alle recenti e ulteriori attività di indagine dalle quali è risultato l'utilizzo della.-.-1- tabaccheria di [OSCURATO:PERSONA] per scopi illeciti (cfr. pag. 18 dell'ordinanza i impugnata).4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dej,d ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. e n Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4Kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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