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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 36949/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CH), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Vasto in composizione monocratica, emessa in data 11/10/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 595 cod. pen., in Vasto in epoca anteriore e prossima al 20/12/2016.

2. In data 14/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 595 e 51 cod. pen., vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto: i fatti storici denunciati dall'imputato erano risultati veritieri, come ammesso dalle stesse persone offese; la critica non aveva travalicato il limite della continenza e le informazioni rivestivano pubblico interesse, essendo l'imputato anche il presidente dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", nonché attivista politico; le sue affermazioni si collocavano in un contesto di critica politica, risultando di pubblico interesse le modalità con cui i parlamentari spendono i soldi pubblici, inserendosi la vicenda nella polemica politica sugli stipendi dei collaboratori dei parlamentari, vicenda da cui era discesa l'autosospensione dell'on.

Aiuto, esponente di un partito che aveva fatto della trasparenza e del merito le prorie bandiere; la critica dei sistemi di reclutamento, quindi, non poteva prescindere dall'indicare i titoli delle persone offese e gli stipendi dalle stesse percepiti; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 131 bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendo stata la motivazione della sentenza, sul punto del diniego della causa di non punibilità, del tutto limitata e superficiale; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 69, 132, 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto al giudizio di bilanciamento ed alla determinazione della pena, anche in riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 538 cod. proc. pen. e 185 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività delle frasi che si assumono lesive della altrui reputazione, in quanto è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278145; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 12/01/2006, Travaglio, Rv. 233749).

Nel caso in esame, non può non rilevarsi come nessuna valenza diffamatoria possa essere individuata nelle frasi attribuite all'imputato, a fronte, peraltro, di una motivazione, da parte dei giudici di merito, del tutto apparente circa la sussistenza del reato nel contesto specifico.

La vicenda - come emerge chiaramente dal capo di imputazione - riguarda l'ingaggio e la retribuzione, da parte dell'on. [OSCURATO:PERSONA], europarlamentare del Movimento 5 Stelle, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di assistenti retribuite.

L'imputato, nei video oggetto di imputazione, aveva evidenziato come le predette assistenti non avessero alcuna specifica qualifica professionale in relazione al ruolo di assistente parlamentare, essendo l'una una ragioniera e l'altra una neo laureata in architettura, con una conoscenza della lingua inglese di livello scolastico; il Moretti, inoltre, aveva evidenziato come la Fontana avesse lavorato in una concessionaria, affermando anche la inesistente esperienza politica delle due assistenti che, al più, avevano svolto il ruolo di baby-sitter per conto dell'europarlamentare.

Dalle sentenze di merito non emerge in alcun modo che i fatti storici oggetto dei video incriminati fossero falsi, anzi, per come evidenziato dalla sentenza di primo grado, era risultato che la Fontana e la Tavani fossero assistenti parlamentari dell'on. [OSCURATO:PERSONA] e che l'informazione circa gli stipendi dalle stesse percepiti fosse parimenti veritiera, così come fosse veritiera anche la circostanza relativa alla mancanza di competenze professionali di entrambe le persone offese in relazione al ruolo per il quale erano state assunte.

Peraltro, la difesa ha documentato, allegando la trascrizione delle deposizioni delle persone offese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che le stesse avevano riconosciuto come la vicenda relativa ai temi denunciati dal Moretti avesse già costituito oggetto di polemica politica e mediatica, e come l'on. [OSCURATO:PERSONA] si fosse, quindi, autosospesa dal partito nelle cui fila era stata eletta quale componente del Parlamento europeo.

Inoltre, la sentenza di primo grado afferma il ruolo del Moretti quale attivista politico e presidente di un'associazione locale antimafia.

La Corte di merito, a sua volta, sembra eludere del tutto le doglianze difensive, limitandosi ad una enunciazione dei principi giurisprudenziali di legittimità del tutto avulsi da un necessario e specifico raffronto con le connotazioni della vicenda storica, soprattutto alla luce del completo travisamento, da parte del primo giudice, di tali principi, rappresentativi del diritto vivente sulla specifica tematica dell'interesse pubblico e del diritto di critica politica.

Non vi è alcun dubbio, infatti, che un giudizio negativo collegato a specifici fatti, peraltro risultati veri, costituisca esplicitazione del legittimo diritto di critica ed anche di satira politica, purché esso non si risolva in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, dovendosi tenere conto, ai fini della valutazione del requisito della continenza, del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere; ciò soprattutto nel caso in cui si verta in tema di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 02/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283964; Sez. 5, n. 9953 del 15/11/2022, dep. 09/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284177; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279909; Sez. 5, n. 34129 del 10/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277002; Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573).

Nel caso in esame, quindi, alla luce dei pacifici e sedimentati principi elaborati da questa Corte, appare veramente problematico ritenere che, dal punto di vista della pubblica opinione, non possa essere considerato rilevante per l'opinione pubblica l'essere informati sulle modalità con cui un rappresentante dell'europarlamento avesse selezionato il personale destinato a svolgere il ruolo di assistente, ruolo retribuito con proventi pubblici.

Il controllo della pubblica opinione, assolutamente legittimo ed indiscutibile in uno Stato democratico, ovviamente non può prescindere dal fatto che siano state fornite notizie attinenti alla sfera individuale delle persone offese (come, nel caso in esame, il livello retributivo, le competenze specifiche in relazione alle mansioni da svolgere, ovvero la mancanza delle stesse, le ragioni delle assunzioni individuate in rapporti personali con Veuroparlamentare), purché, nel bilanciamento degli interessi in gioco, sia stato dato conto in maniera veritiera di tali circostanze, e che le stesse risultino funzionali all'esercizio del diritto di critica.

Nel caso in esame il nucleo informativo è risultato del tutto veritiero, ed i toni anche accesi, utilizzati dal Moretti, appaiono del tutto coerenti con il contesto, non essendo, peraltro, affatto trasmodati in attacchi personali e gratuiti, tali da aggredire la sfera morale altrui, al di là delle notizie - veritiere quanto al livello di conoscenza della lingua e della carenza di specifiche attitudini professionali da parte della Tavani e della Fontana - riferite in relazione alla vicenda oggetto di critica.

Né si comprende per quale ragione debba essere considerata volgare ed offensiva la frase con cui veniva stigmatizzata la incompetenza linguistica da parte delle persone offese.

Certamente, infatti, la frase - per come riportata in sentenza, ben può pirestarsi ad una interpretazione volgare, e, tuttavia, il giudice di merito avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per cui - tra le possibili interpretazioni - abbia optato per tale facile ermeneusi, soprattutto avendo del tutto omesso di considerare l'intero contesto argomentativo in cui l'affermazione era stata formulata.

Nel caso di specie, infatti, come risulta dal capo di imputazione, il Moretti aveva affermato che "la dottoressa Tavani e la ragioniera Fontana che sono due assistenti locali ..... dell'onorevole Aiuto, mi domando quanti viaggi hanno fatto a Bruxelles e Strasburgo e quale è stata la loro opera, cosa hanno prodotto per la collettività e per il [OSCURATO:PERSONA] visto che dal loro curriculum risulta che hanno la conoscenza della lingua inglese a livello scolastico quindi non conoscono neanche la lingua a dovere e come ci insegna Martucci che bisogna essere bravi di lingua perché se non sei bravo di lingua non vai da nessuna parte.....".

Nella valutazione complessiva delle modalità concrete di estrinsecazione della critica politica, quindi, nessuna affermazione può essere considerata avulsa dal generale contesto, posto che solo la valutazione globale di esso può determinare la considerazione della sussistenza o meno del dileggio gratuito e, quindi, della diffamazione.

Nel contesto in esame - connotato da una sostanziale veridicità delle informazioni veicolate e da toni sicuramente ironici ma non ingannevoli né ingiustificatamente aggressivi - la complessiva adeguatezza delle informazioni fornite e la continenza delle critiche espresse non possono, pertanto, essere travolte da una singola frase suscettibile, in astratto, di una interpretazione volgare, laddove il contesto generale, tuttavia, non autorizza né giustifica in alcun modo l'altrimenti indimostrata opzione ermeneutica.

Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CH), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Vasto in composizione monocratica, emessa in data 11/10/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 595 cod. pen., in Vasto in epoca anteriore e prossima al 20/12/2016. 2. In data 14/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 595 e 51 cod. pen., vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto: i fatti storici denunciati dall'imputato erano risultati veritieri, come ammesso dalle stesse persone offese; la critica non aveva travalicato il limite della continenza e le informazioni rivestivano pubblico interesse, essendo l'imputato anche il presidente dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", nonché attivista politico; le sue affermazioni si collocavano in un contesto di critica politica, risultando di pubblico interesse le modalità con cui i parlamentari spendono i soldi pubblici, inserendosi la vicenda nella polemica politica sugli stipendi dei collaboratori dei parlamentari, vicenda da cui era discesa l'autosospensione dell'on. Aiuto, esponente di un partito che aveva fatto della trasparenza e del merito le prorie bandiere; la critica dei sistemi di reclutamento, quindi, non poteva prescindere dall'indicare i titoli delle persone offese e gli stipendi dalle stesse percepiti; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 131 bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendo stata la motivazione della sentenza, sul punto del diniego della causa di non punibilità, del tutto limitata e superficiale; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 69, 132, 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto al giudizio di bilanciamento ed alla determinazione della pena, anche in riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 538 cod. proc. pen. e 185 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla determinazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività delle frasi che si assumono lesive della altrui reputazione, in quanto è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278145; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 12/01/2006, Travaglio, Rv. 233749). Nel caso in esame, non può non rilevarsi come nessuna valenza diffamatoria possa essere individuata nelle frasi attribuite all'imputato, a fronte, peraltro, di una motivazione, da parte dei giudici di merito, del tutto apparente circa la sussistenza del reato nel contesto specifico. La vicenda - come emerge chiaramente dal capo di imputazione - riguarda l'ingaggio e la retribuzione, da parte dell'on. [OSCURATO:PERSONA], europarlamentare del Movimento 5 Stelle, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di assistenti retribuite. L'imputato, nei video oggetto di imputazione, aveva evidenziato come le predette assistenti non avessero alcuna specifica qualifica professionale in relazione al ruolo di assistente parlamentare, essendo l'una una ragioniera e l'altra una neo laureata in architettura, con una conoscenza della lingua inglese di livello scolastico; il Moretti, inoltre, aveva evidenziato come la Fontana avesse lavorato in una concessionaria, affermando anche la inesistente esperienza politica delle due assistenti che, al più, avevano svolto il ruolo di baby-sitter per conto dell'europarlamentare. Dalle sentenze di merito non emerge in alcun modo che i fatti storici oggetto dei video incriminati fossero falsi, anzi, per come evidenziato dalla sentenza di primo grado, era risultato che la Fontana e la Tavani fossero assistenti parlamentari dell'on. [OSCURATO:PERSONA] e che l'informazione circa gli stipendi dalle stesse percepiti fosse parimenti veritiera, così come fosse veritiera anche la circostanza relativa alla mancanza di competenze professionali di entrambe le persone offese in relazione al ruolo per il quale erano state assunte. Peraltro, la difesa ha documentato, allegando la trascrizione delle deposizioni delle persone offese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che le stesse avevano riconosciuto come la vicenda relativa ai temi denunciati dal Moretti avesse già costituito oggetto di polemica politica e mediatica, e come l'on. [OSCURATO:PERSONA] si fosse, quindi, autosospesa dal partito nelle cui fila era stata eletta quale componente del Parlamento europeo. Inoltre, la sentenza di primo grado afferma il ruolo del Moretti quale attivista politico e presidente di un'associazione locale antimafia. La Corte di merito, a sua volta, sembra eludere del tutto le doglianze difensive, limitandosi ad una enunciazione dei principi giurisprudenziali di legittimità del tutto avulsi da un necessario e specifico raffronto con le connotazioni della vicenda storica, soprattutto alla luce del completo travisamento, da parte del primo giudice, di tali principi, rappresentativi del diritto vivente sulla specifica tematica dell'interesse pubblico e del diritto di critica politica. Non vi è alcun dubbio, infatti, che un giudizio negativo collegato a specifici fatti, peraltro risultati veri, costituisca esplicitazione del legittimo diritto di critica ed anche di satira politica, purché esso non si risolva in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, dovendosi tenere conto, ai fini della valutazione del requisito della continenza, del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere; ciò soprattutto nel caso in cui si verta in tema di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 02/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283964; Sez. 5, n. 9953 del 15/11/2022, dep. 09/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284177; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279909; Sez. 5, n. 34129 del 10/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277002; Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573). Nel caso in esame, quindi, alla luce dei pacifici e sedimentati principi elaborati da questa Corte, appare veramente problematico ritenere che, dal punto di vista della pubblica opinione, non possa essere considerato rilevante per l'opinione pubblica l'essere informati sulle modalità con cui un rappresentante dell'europarlamento avesse selezionato il personale destinato a svolgere il ruolo di assistente, ruolo retribuito con proventi pubblici. Il controllo della pubblica opinione, assolutamente legittimo ed indiscutibile in uno Stato democratico, ovviamente non può prescindere dal fatto che siano state fornite notizie attinenti alla sfera individuale delle persone offese (come, nel caso in esame, il livello retributivo, le competenze specifiche in relazione alle mansioni da svolgere, ovvero la mancanza delle stesse, le ragioni delle assunzioni individuate in rapporti personali con Veuroparlamentare), purché, nel bilanciamento degli interessi in gioco, sia stato dato conto in maniera veritiera di tali circostanze, e che le stesse risultino funzionali all'esercizio del diritto di critica. Nel caso in esame il nucleo informativo è risultato del tutto veritiero, ed i toni anche accesi, utilizzati dal Moretti, appaiono del tutto coerenti con il contesto, non essendo, peraltro, affatto trasmodati in attacchi personali e gratuiti, tali da aggredire la sfera morale altrui, al di là delle notizie - veritiere quanto al livello di conoscenza della lingua e della carenza di specifiche attitudini professionali da parte della Tavani e della Fontana - riferite in relazione alla vicenda oggetto di critica. Né si comprende per quale ragione debba essere considerata volgare ed offensiva la frase con cui veniva stigmatizzata la incompetenza linguistica da parte delle persone offese. Certamente, infatti, la frase - per come riportata in sentenza, ben può pirestarsi ad una interpretazione volgare, e, tuttavia, il giudice di merito avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per cui - tra le possibili interpretazioni - abbia optato per tale facile ermeneusi, soprattutto avendo del tutto omesso di considerare l'intero contesto argomentativo in cui l'affermazione era stata formulata. Nel caso di specie, infatti, come risulta dal capo di imputazione, il Moretti aveva affermato che "la dottoressa Tavani e la ragioniera Fontana che sono due assistenti locali ..... dell'onorevole Aiuto, mi domando quanti viaggi hanno fatto a Bruxelles e Strasburgo e quale è stata la loro opera, cosa hanno prodotto per la collettività e per il [OSCURATO:PERSONA] visto che dal loro curriculum risulta che hanno la conoscenza della lingua inglese a livello scolastico quindi non conoscono neanche la lingua a dovere e come ci insegna Martucci che bisogna essere bravi di lingua perché se non sei bravo di lingua non vai da nessuna parte.....". Nella valutazione complessiva delle modalità concrete di estrinsecazione della critica politica, quindi, nessuna affermazione può essere considerata avulsa dal generale contesto, posto che solo la valutazione globale di esso può determinare la considerazione della sussistenza o meno del dileggio gratuito e, quindi, della diffamazione. Nel contesto in esame - connotato da una sostanziale veridicità delle informazioni veicolate e da toni sicuramente ironici ma non ingannevoli né ingiustificatamente aggressivi - la complessiva adeguatezza delle informazioni fornite e la continenza delle critiche espresse non possono, pertanto, essere travolte da una singola frase suscettibile, in astratto, di una interpretazione volgare, laddove il contesto generale, tuttavia, non autorizza né giustifica in alcun modo l'altrimenti indimostrata opzione ermeneutica. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio
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