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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37434/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02BYROW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01125QK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04U3912) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 116 Cod. strada nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto estinto per prescrizione; e nel resto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 aprile 2021 la Corte di appello di Firenze, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma dalla pronuncia in data 15 giugno 2016 del Tribunale di Firenze, ha concesso alla Costa il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha confermato nel resto la prima decisione che - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dei medesimi imputati per furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. peri.) - quanto alla Costa per un solo fatto, quanto ai due coimputati per più condotte, come ritenuto dai Giudici di merito - e di [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di guida senza patente; con la recidiva semplice per Durollari e la recidiva infraquinquennale e specifica per Abdyli.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, con un unico atto, con il quale sono stati articolati cinque motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)

2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione della legge penale, in quanto - come dedotto con il gravame - agli imputati sarebbe stata contestata l'aggravante di aver usato violenza sulle cose facendo tuttavia riferimento alla commissione di un furto di gettoni «forzando con una apparecchiatura elettrica la macchina cambia soldi», ipotesi che non rientrerebbe nei casi di violenza; la Corte di merito avrebbe ritenuto la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, negando la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in forza di un richiamo giurisprudenziale inconferente (segnatamente Sez. 5, n. 7208 del 01/12/2020 - dep. 2021, Colucci, Rv. 280472 - 01, secondo cui «non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art.521 cod. proc. pen., qualora nell'imputazione per furto di energia elettrica l'aggravante del "mezzo fraudolento" non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato»), tenuto conto che il Pubblico ministero nella presente fattispecie ha espressamente indicato una diversa aggravante, così incidendo sull'esercizio del diritto di difesa (in quanto il difensore avrebbe potuto adoperarsi per dimostrare l'effettivo potenziale fraudolento del marchingegno utilizzato, che comunque avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento); infine, l'aggravante del mezzo fraudolento non sarebbe stata descritta in modo da rendere contestazione immediatamente percepibile.

2.2. Con il secondo motivo, nell'interesse del solo Abdyli, sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata declaratoria della prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.

2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., atteso che nel caso di specie - come chiarito dalla giurisprudenza - avrebbe dovuto aversi riguardo a ogni singolo episodio di furto e comunque anche considerare l'ammontare complessivo della somma oggetto di impossessamento (euro 180); inoltre, il riconoscimento della circostanza non sarebbe incompatibile con la sussistenza del reato continuato.

2.4. Con il quarto motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stata denunciata la violazione della legge penale con riguardo: - all'attribuzione alla stessa imputata della responsabilità a titolo di concorso (traendone il ruolo di palo dal solo fatto di aver tenuto un atteggiamento guardingo e di controllo, che può integrare una connivenza non punibile), in mancanza di un contribuito atipico sotto il profilo materiale o morale (tenuto conto che le altre condotte di furto sono state commesse dagli altri due imputati «senza che vi fosse nessuno fuori a controllare»); - e alla mancata qualificazione della sua condotta come contribuito di minima importanza ex art. 114 cod. pen. 2.5.

Con il quinto motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stata prospettata la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto non si potrebbe ritenere il superamento del limite edittale previsto dalla stessa norma se si escludesse la circostanza aggravante (come sopra dedotto), avendo ella commesso un unico episodio, essendo priva di precedenti penali, avendo avuto una mera presenza passiva e cagionato un danno patrimoniale di particolare tenuità (pure come sopra dedotto). [OSCURATO:PERSONA]' DIRITTO Il secondo motivo di ricorso, relativo al solo A,bdyli, è fondato nei termini di seguito chiariti.

Le rimanenti censure sono inammissibili.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Vero è che parte della giurisprudenza ha ritenuto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. qualora, con riguardo al reato di furto di energia elettrica, contestata l'aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose, sia stata ritenuta in sentenza la medesima aggravante sub specie di uso di mezzo fraudolento: tuttavia, le pronunce in discorso attengono ai casi in cui sia stata accertata l'inesistenza della manomissione in ragione della quale era stata contesta l'aggravante della violenza sulle cose (Sez. 5, n. 10769 del 21/2/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239483; Sez. 5, n. 44228 del 15/10/2001, Ciullo, Rv. 220290; cfr. pure Sez. 5, n. 7208/2021, cit,).

Nel caso in esame, invece, le modalità della condotta sulla scorta delle quali è stata contestata l'aggravante (in effetti indicata in rubrica come violenza sulle cose) è puntualmente descritta nelle imputazioni in discorso (capi a) e c. della rubrica), che fanno espresso riferimento all'atto di «forza[re] con una apparecchiatura elettrica la macchina cambia soldi in modo da ottenere l'erogazione dei gettoni senza introdurre i soldi necessari per il cambio».

In altri termini, l'editto accusatorio ha indicato espressamente gli elementi di fatto de quibus, ragion per cui anche in parte qua la contestazione può dirsi rituale.

Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte - chiamate a pronunciarsi sulla ritualità della contestazione, con riferimento al delitto falso in atto pubblico, dell'ipotesi aggravata prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen. - muovendo dal presupposto che «la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante può dirsi [...] indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata [...] sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito» (come affermato dalle stesse Sezioni Unite «con riguardo alla correlazione fra l'accusa e la decisione, (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), hanno chiarito, più in generale, che «l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse.

Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato» (Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01, che hanno richiamato Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Più in particolare: - «la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive.

In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato»; - con riguardo, invece, «alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, [...] le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative», la cui sussistenza è anzitutto oggetto della «valutazione compiuta [...] dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio»; ed «ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale» (ragion per cui «la necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie»: ivi); - nel caso in esame - come appena sopra rilevato - l'impiego dello strumento (una apparecchiatura elettrica) in discorso rappresenta un elemento di fatto «immediatamente percepibile, esplicitamente richiamat[o] attraverso la formula di contestazione» (Sez. 5, n. 7208/2021, cit.) e i Giudici di merito lo hanno qualificato sub specie iuris quale mezzo C-V-2—(7 fraudolento, esercitando il proprio potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto in contestazione, attribuito al giudice di appello anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato per preservare A principio dell'obbligatorietà della legge, purché - come nella specie - la decisione attenga a un punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame e fermo il divieto di reformatio in peius con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (cfr. Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 - 01; Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020 - dep. 2021, R., Rv. 280578 - 01; Sez. 2, n. 27460 del 13/06/2014, Manzo, Rv. 259567 - 01).

In effetti, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la giurisprudenza ha pure chiarito - come per l'appunto ribadito da Sez.

U, n. 24906/2019, cit. - che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551/2010, cit.); con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01).

In conclusione, nel caso di specie gli elementi fattuali propri della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, nei termini predetti, sono stati ritualmente contestati; in relazione ad essi la Corte di merito ha qualificato il fatto circostanziato; l'imputato ben ha potuto esercitare il diritto di difesa, avendo anzi nell'atto di appello rassegnato che il fatto avrebbe dovuto qualificarsi come aggravato proprio per l'uso del mezzo fraudolento (erroneamente ritenendo che difettasse la contestazione; cfr. atto di appello).

2. Il secondo motivo, articolato nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], è fondato.

La contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (capo d) della rubrica) è stata commessa il 26 marzo 2014.

Quindi, a fronte di un atto di appello che aveva avanzato censure sulla pena irrogata anche per essa, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevarne la 0\777 prescrizione, essendo decorso al momento della decisione impugnata ;resa il 12 aprile 2021) il relativo termine massimo di cinque anni (artt. 157 e 161 cod. pen.), pur considerando il tempo in cui è rimasto sospeso (dal 4 maggio al 18 maggio 2016, in ragione del rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, non rilevando invece la sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla

I. 24 aprile 2020 n. 27, che ha operato dal 9 marzo 2020, quando era già spirato il termine di prescrizione della contravvenzione).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua senza rinvio nei confronti dell'Abdyli; e deve essere eliminata la pena di euro tremila di ammenda irrogata allo stesso imputato per il reato di cui al capo d).

3. Il terzo motivo - relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen. - è inammissibile perché inedito, atteso che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.).

4. Il quarto motivo, formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché: - in relazione all'affermazione della sua responsabilità a titolo di concorso (per esserle stato attribuito il ruolo di palo), la difesa ha irritualmente prospettato un'interpretazione alternativa delle risultanze probatorie senza neppure dedurne il travisamento nè denunciare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione spesa dalla Corte territoriale; - e, nella parte in cui ha censurato il mancato riconoscimento all'imputata di un contribuito di minima importanza ex art. 114 cod. pen., è inedito (non occorrendo dilungarsi per osservare che «non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità» (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 - 02).

5. Il quinto motivo, pure formulato nell'interesse della sola Costa, è inammissibile.

C\f 6 7 - La Corte di appello ha negato i presupposti di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della pena edittale prevista dall'art. 625, comma 1, cod. pen. e, comunque, escludendo la particolare tenuità in ragione delle modalità di commissione del fatto.

Invero, la pena detentiva edittale per il delitto in discorso è compresa tra due e sei anni reclusione (ex art. 625, comma 1, cod. pen.); ed essa, a fronte della sopravvenuta modifica in melius, rientra nel limite (non più indicato nella pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, bensì in quella non superiore nel minimo a due anni) entro il quale può trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (ex art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, in vigore il 30 dicembre 2022, a mente dell'art. 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), norma sostanziale di favore da applicarsi anche ai fatti commessi prima della vigenza della novella ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/2/20:16, Tushaj, Rv. 266593- 01).

Tuttavia, come anticipato, la Corte di merito ha comunque negato la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità in ragione della modalità del fatto (che la sentenza impugnata ha descritto allorché ha ricostruito l'accaduto), così facendo riferimento, conformemente al disposto degli artt. 131-bis, comrna 1, a uno degli elementi contemplati dall'art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen.; e rispetto a tale conclusione il ricorso ha perorato il riconoscimento della particolare tenuità sulla scorta delle argomentazioni relative alla esclusione della circostanza aggravante, già rassegnate nel primo motivo che - come esposto è inammissibile - e nel resto adducendo elementi inconcludenti - e dunque privi di specificita (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) rispetto all'iter argomentativo della decisione impugnata, perché incentrate sull'incensun3tezza dell'imputata, sull'affermazione della sua responsabilità per un solo furto nel presente procedimento (e, dunque, sul difetto di un comportamento abituale) e, quanto alle modalità del suo agire, sul rimando alle argomentazioni già esposte a proposito della sua «mera presenza passiva sul luogo del fatto» e alla particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato, non occorrendo dilungarsi oltre.

Né può deporre in senso contrario nel caso di specie la già richiamata modifica dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui ha contemplato, tra gli elementi rilevanti per l'applicazione dell'istituto, la condotta susseguente al reato in quanto il ricorso non l'ha in alcun modo richiamata.

5. È utile osservare che per i reati in ordine ai quali i motivi di impugnazione sono inammissibili è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (cfr. Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01), il che rende superflua ogni considerazione al riguardo.

6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06 /(2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo d), perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di euro tremila di ammenda.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Abd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02BYROW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01125QK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04U3912) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 116 Cod. strada nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto estinto per prescrizione; e nel resto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 aprile 2021 la Corte di appello di Firenze, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma dalla pronuncia in data 15 giugno 2016 del Tribunale di Firenze, ha concesso alla Costa il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha confermato nel resto la prima decisione che - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dei medesimi imputati per furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. peri.) - quanto alla Costa per un solo fatto, quanto ai due coimputati per più condotte, come ritenuto dai Giudici di merito - e di [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di guida senza patente; con la recidiva semplice per Durollari e la recidiva infraquinquennale e specifica per Abdyli. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, con un unico atto, con il quale sono stati articolati cinque motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione della legge penale, in quanto - come dedotto con il gravame - agli imputati sarebbe stata contestata l'aggravante di aver usato violenza sulle cose facendo tuttavia riferimento alla commissione di un furto di gettoni «forzando con una apparecchiatura elettrica la macchina cambia soldi», ipotesi che non rientrerebbe nei casi di violenza; la Corte di merito avrebbe ritenuto la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, negando la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in forza di un richiamo giurisprudenziale inconferente (segnatamente Sez. 5, n. 7208 del 01/12/2020 - dep. 2021, Colucci, Rv. 280472 - 01, secondo cui «non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art.521 cod. proc. pen., qualora nell'imputazione per furto di energia elettrica l'aggravante del "mezzo fraudolento" non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato»), tenuto conto che il Pubblico ministero nella presente fattispecie ha espressamente indicato una diversa aggravante, così incidendo sull'esercizio del diritto di difesa (in quanto il difensore avrebbe potuto adoperarsi per dimostrare l'effettivo potenziale fraudolento del marchingegno utilizzato, che comunque avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento); infine, l'aggravante del mezzo fraudolento non sarebbe stata descritta in modo da rendere contestazione immediatamente percepibile. 2.2. Con il secondo motivo, nell'interesse del solo Abdyli, sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata declaratoria della prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. 2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., atteso che nel caso di specie - come chiarito dalla giurisprudenza - avrebbe dovuto aversi riguardo a ogni singolo episodio di furto e comunque anche considerare l'ammontare complessivo della somma oggetto di impossessamento (euro 180); inoltre, il riconoscimento della circostanza non sarebbe incompatibile con la sussistenza del reato continuato. 2.4. Con il quarto motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stata denunciata la violazione della legge penale con riguardo: - all'attribuzione alla stessa imputata della responsabilità a titolo di concorso (traendone il ruolo di palo dal solo fatto di aver tenuto un atteggiamento guardingo e di controllo, che può integrare una connivenza non punibile), in mancanza di un contribuito atipico sotto il profilo materiale o morale (tenuto conto che le altre condotte di furto sono state commesse dagli altri due imputati «senza che vi fosse nessuno fuori a controllare»); - e alla mancata qualificazione della sua condotta come contribuito di minima importanza ex art. 114 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stata prospettata la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto non si potrebbe ritenere il superamento del limite edittale previsto dalla stessa norma se si escludesse la circostanza aggravante (come sopra dedotto), avendo ella commesso un unico episodio, essendo priva di precedenti penali, avendo avuto una mera presenza passiva e cagionato un danno patrimoniale di particolare tenuità (pure come sopra dedotto). [OSCURATO:PERSONA]' DIRITTO Il secondo motivo di ricorso, relativo al solo A,bdyli, è fondato nei termini di seguito chiariti. Le rimanenti censure sono inammissibili. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Vero è che parte della giurisprudenza ha ritenuto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. qualora, con riguardo al reato di furto di energia elettrica, contestata l'aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose, sia stata ritenuta in sentenza la medesima aggravante sub specie di uso di mezzo fraudolento: tuttavia, le pronunce in discorso attengono ai casi in cui sia stata accertata l'inesistenza della manomissione in ragione della quale era stata contesta l'aggravante della violenza sulle cose (Sez. 5, n. 10769 del 21/2/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239483; Sez. 5, n. 44228 del 15/10/2001, Ciullo, Rv. 220290; cfr. pure Sez. 5, n. 7208/2021, cit,). Nel caso in esame, invece, le modalità della condotta sulla scorta delle quali è stata contestata l'aggravante (in effetti indicata in rubrica come violenza sulle cose) è puntualmente descritta nelle imputazioni in discorso (capi a) e c. della rubrica), che fanno espresso riferimento all'atto di «forza[re] con una apparecchiatura elettrica la macchina cambia soldi in modo da ottenere l'erogazione dei gettoni senza introdurre i soldi necessari per il cambio». In altri termini, l'editto accusatorio ha indicato espressamente gli elementi di fatto de quibus, ragion per cui anche in parte qua la contestazione può dirsi rituale. Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte - chiamate a pronunciarsi sulla ritualità della contestazione, con riferimento al delitto falso in atto pubblico, dell'ipotesi aggravata prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen. - muovendo dal presupposto che «la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante può dirsi [...] indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata [...] sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito» (come affermato dalle stesse Sezioni Unite «con riguardo alla correlazione fra l'accusa e la decisione, (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), hanno chiarito, più in generale, che «l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01, che hanno richiamato Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Più in particolare: - «la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato»; - con riguardo, invece, «alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, [...] le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative», la cui sussistenza è anzitutto oggetto della «valutazione compiuta [...] dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio»; ed «ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale» (ragion per cui «la necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie»: ivi); - nel caso in esame - come appena sopra rilevato - l'impiego dello strumento (una apparecchiatura elettrica) in discorso rappresenta un elemento di fatto «immediatamente percepibile, esplicitamente richiamat[o] attraverso la formula di contestazione» (Sez. 5, n. 7208/2021, cit.) e i Giudici di merito lo hanno qualificato sub specie iuris quale mezzo C-V-2—(7 fraudolento, esercitando il proprio potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto in contestazione, attribuito al giudice di appello anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato per preservare A principio dell'obbligatorietà della legge, purché - come nella specie - la decisione attenga a un punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame e fermo il divieto di reformatio in peius con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (cfr. Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 - 01; Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020 - dep. 2021, R., Rv. 280578 - 01; Sez. 2, n. 27460 del 13/06/2014, Manzo, Rv. 259567 - 01). In effetti, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la giurisprudenza ha pure chiarito - come per l'appunto ribadito da Sez. U, n. 24906/2019, cit. - che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551/2010, cit.); con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01). In conclusione, nel caso di specie gli elementi fattuali propri della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, nei termini predetti, sono stati ritualmente contestati; in relazione ad essi la Corte di merito ha qualificato il fatto circostanziato; l'imputato ben ha potuto esercitare il diritto di difesa, avendo anzi nell'atto di appello rassegnato che il fatto avrebbe dovuto qualificarsi come aggravato proprio per l'uso del mezzo fraudolento (erroneamente ritenendo che difettasse la contestazione; cfr. atto di appello). 2. Il secondo motivo, articolato nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], è fondato. La contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (capo d) della rubrica) è stata commessa il 26 marzo 2014. Quindi, a fronte di un atto di appello che aveva avanzato censure sulla pena irrogata anche per essa, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevarne la 0\777 prescrizione, essendo decorso al momento della decisione impugnata ;resa il 12 aprile 2021) il relativo termine massimo di cinque anni (artt. 157 e 161 cod. pen.), pur considerando il tempo in cui è rimasto sospeso (dal 4 maggio al 18 maggio 2016, in ragione del rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, non rilevando invece la sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla I. 24 aprile 2020 n. 27, che ha operato dal 9 marzo 2020, quando era già spirato il termine di prescrizione della contravvenzione). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua senza rinvio nei confronti dell'Abdyli; e deve essere eliminata la pena di euro tremila di ammenda irrogata allo stesso imputato per il reato di cui al capo d). 3. Il terzo motivo - relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen. - è inammissibile perché inedito, atteso che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). 4. Il quarto motivo, formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché: - in relazione all'affermazione della sua responsabilità a titolo di concorso (per esserle stato attribuito il ruolo di palo), la difesa ha irritualmente prospettato un'interpretazione alternativa delle risultanze probatorie senza neppure dedurne il travisamento nè denunciare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione spesa dalla Corte territoriale; - e, nella parte in cui ha censurato il mancato riconoscimento all'imputata di un contribuito di minima importanza ex art. 114 cod. pen., è inedito (non occorrendo dilungarsi per osservare che «non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità» (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 - 02). 5. Il quinto motivo, pure formulato nell'interesse della sola Costa, è inammissibile. C\f 6 7 - La Corte di appello ha negato i presupposti di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della pena edittale prevista dall'art. 625, comma 1, cod. pen. e, comunque, escludendo la particolare tenuità in ragione delle modalità di commissione del fatto. Invero, la pena detentiva edittale per il delitto in discorso è compresa tra due e sei anni reclusione (ex art. 625, comma 1, cod. pen.); ed essa, a fronte della sopravvenuta modifica in melius, rientra nel limite (non più indicato nella pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, bensì in quella non superiore nel minimo a due anni) entro il quale può trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (ex art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, in vigore il 30 dicembre 2022, a mente dell'art. 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), norma sostanziale di favore da applicarsi anche ai fatti commessi prima della vigenza della novella ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/2/20:16, Tushaj, Rv. 266593- 01). Tuttavia, come anticipato, la Corte di merito ha comunque negato la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità in ragione della modalità del fatto (che la sentenza impugnata ha descritto allorché ha ricostruito l'accaduto), così facendo riferimento, conformemente al disposto degli artt. 131-bis, comrna 1, a uno degli elementi contemplati dall'art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen.; e rispetto a tale conclusione il ricorso ha perorato il riconoscimento della particolare tenuità sulla scorta delle argomentazioni relative alla esclusione della circostanza aggravante, già rassegnate nel primo motivo che - come esposto è inammissibile - e nel resto adducendo elementi inconcludenti - e dunque privi di specificita (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) rispetto all'iter argomentativo della decisione impugnata, perché incentrate sull'incensun3tezza dell'imputata, sull'affermazione della sua responsabilità per un solo furto nel presente procedimento (e, dunque, sul difetto di un comportamento abituale) e, quanto alle modalità del suo agire, sul rimando alle argomentazioni già esposte a proposito della sua «mera presenza passiva sul luogo del fatto» e alla particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato, non occorrendo dilungarsi oltre. Né può deporre in senso contrario nel caso di specie la già richiamata modifica dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui ha contemplato, tra gli elementi rilevanti per l'applicazione dell'istituto, la condotta susseguente al reato in quanto il ricorso non l'ha in alcun modo richiamata. 5. È utile osservare che per i reati in ordine ai quali i motivi di impugnazione sono inammissibili è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (cfr. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01), il che rende superflua ogni considerazione al riguardo. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06 /(2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo d), perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di euro tremila di ammenda. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Abd
Decreto Cassazione n. 37434/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris