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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 20601/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 1037/2025 CC - 25/03/2025 R.G.N. 3216/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi inammissibile il ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20601/2025 Roma, lì, 03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2024 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 29 novembre 2013 a carico di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile in data 06 luglio 2018, ritenendo violato il divieto di bis in idem.

Secondo il Tribunale la sentenza è relativa ad un fatto per il quale il Galiero è stato condannato con una diversa sentenza.

Infatti con la sentenza sopra indicata egli è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. commesso a Napoli il 26 e il 27/10/2011, e con la diversa sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 30 settembre 2014, divenuta irrevocabile in data 22 marzo 2019, egli è stato condannato a mesi sette di reclusione per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. commesso a Napoli il 27/10/2011.

Dalla lettura delle sentenze risulta che il condannato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era evaso il 26/10/2011 e si era costituito spontaneamente il giorno successivo: il fatto commesso, perciò, è unico e identico, e deve essere revocata la sentenza contenente la condanna più grave, ponendo in esecuzione solo quella in cui è stata irrogata la pena più lieve, cioè quella emessa dal Tribunale di Napoli in data 30 settembre 2014, divenuta irrevocabile in data 22 marzo 2019.

2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., riqualificata come ricorso in cassazione, deducendo l'erroneità del provvedimento.

Le due sentenze non sono relative al medesimo fatto, in quanto l'una condanna il Galiero per una evasione commessa il 27 ottobre 2011, mentre l'altra lo condanna per un fatto più ampio, cioè una evasione commessa per due giorni consecutivi.

Tra i due fatti non vi è, quindi, quella totale coincidenza che impone l'applicazione del rimedio previsto dall'art. 669 cod. proc. pen.

Tra le due condanne vi è, piuttosto, un assorbimento, in quanto la condanna per l'evasione commessa il 26 e il 27/10/2018 contiene anche l'altra: il giudice, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare non eseguibile la sentenza emessa in data 29 novembre 2013 e divenuta irrevocabile in data 06 luglio 2018, in quanto assorbita in quella emessa in data 30 settembre 2014, divenuta irrevocabile in data 22 marzo 2019.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve affermarsi la competenza di questa Corte: l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli è stata correttamente qualificata come ricorso in cassazione, essendo il provvedimento impugnato non compreso nell'elenco delle competenze di cui all'art. 676 cod. proc. pen., sulle quali il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ed essendo stato detto provvedimento emesso a seguito di procedimento camerale, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., con conseguente applicazione, per l'impugnazione, della prescrizione del relativo art. 666, comma 6, cod. proc. pen. 2.

Il ricorso presentato è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.

La richiesta avanzata, di dichiarare non eseguibile la condanna di cui alla sentenza emessa in data 12 giugno 2018, divenuta irrevocabile in data 06 luglio 2018, è manifestamente infondata in quanto l'ordinanza impugnata ha revocato detta sentenza, emettendo quindi una decisione conforme a quella che lo stesso pubblico ministero ricorrente afferma debba essere adottata.

L'impugnazione di tale decisione, pertanto, è del tutto irragionevole.

Peraltro, se il pubblico ministero avesse inteso, in realtà, chiedere la revoca dell'altra sentenza in esame, quella emessa in data 30 settembre 2014, divenuta irrevocabile in data 22 marzo 2019, la sua richiesta risulterebbe infondata nel merito, avendo l'ordinanza impugnata correttamente ritenuto sussistente la violazione del divieto di bis in idem, per essere stata tale sentenza emessa in relazione al medesimo fatto giudicato anche con la sentenza revocata, e avendo ordinato, in applicazione dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., l'esecuzione della sola sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave.

La lettura dei due provvedimenti rende infatti evidente che il fatto in esse giudicato è il medesimo: secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, il condannato evase dal luogo in cui era detenuto agli arresti domiciliari il giorno 26/10/2011 e si costituì spontaneamente il giorno seguente, rimanendo lontano da detto luogo, di fatto per un solo giorno, senza soluzione di continuità.

Il reato di evasione è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento dell'allontanamento ingiustificato dal luogo di detenzione, ed è indifferente, per la sua sussistenza e per la stessa data di consumazione, se tale allontanamento si protragga più o meno a lungo.

Secondo questa Corte, infatti, «Viola il principio del ne bis in idem la pronuncia di una pluralità di condanne per il delitto di evasione tutte relative al medesimo arco temporale in cui si è protratto l'allontanamento dell'imputato dal luogo di detenzione, anche domiciliare, trattandosi di reato istantaneo ad effetti permanenti, a meno che tali effetti siano stati interrotti da uno stabile rientro in detto luogo, attuato in maniera da interrompere l'elusione del controllo da parte delle autorità preposte alla vigilanza» (Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Rv. 279676; Sez. 6, n. 12664 del 09/03/2016, Rv. 266785).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650) P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 1037/2025 CC - 25/03/2025 R.G.N. 3216/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi inammissibile il ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20601/2025 Roma, lì, 03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2024 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 29 novembre 2013 a carico di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile in data 06 luglio 2018, ritenendo violato il divieto di bis in idem. Secondo il Tribunale la sentenza è relativa ad un fatto per il quale il Galiero è stato condannato con una diversa sentenza. Infatti con la sentenza sopra indicata egli è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. commesso a Napoli il 26 e il 27/10/2011, e con la diversa sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 30 settembre 2014, divenuta irrevocabile in data 22 marzo 2019, egli è stato condannato a mesi sette di reclusione per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. commesso a Napoli il 27/10/2011. Dalla lettura delle sentenze risulta che il condannato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era evaso il 26/10/2011 e si era costituito spontaneamente il giorno successivo: il fatto commesso, perciò, è unico e identico, e deve essere revocata la sentenza contenente la condanna più grave, ponendo in esecuzione solo quella in cui è stata irrogata la pena più lieve, cioè quella emessa dal Tribunale di Napoli in data 30 settembre 2014, divenuta irrevocabile in data 22 marzo 2019. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., riqualificata come ricorso in cassazione, deducendo l'erroneità del provvedimento. Le due sentenze non sono relative al medesimo fatto, in quanto l'una condanna il Galiero per una evasione commessa il 27 ottobre 2011, mentre l'altra lo condanna per un fatto più ampio, cioè una evasione commessa per due giorni consecutivi. Tra i due fatti non vi è, quindi, quella totale coincidenza che impone l'applicazione del rimedio previsto dall'art. 669 cod. proc. pen. Tra le due condanne vi è, piuttosto, un assorbimento, in quanto la condanna per l'evasione commessa il 26 e il 27/10/2018 contiene anche l'altra: il giudice, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare non eseguibile la sentenza emessa in data 29 novembre 2013 e divenuta irrevocabile in data 06 luglio 2018, in quanto assorbita in quella emessa in data 30 settembre 2014, divenuta irrevocabile in data 22 marzo 2019. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve affermarsi la competenza di questa Corte: l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli è stata correttamente qualificata come ricorso in cassazione, essendo il provvedimento impugnato non compreso nell'elenco delle competenze di cui all'art. 676 cod. proc. pen., sulle quali il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ed essendo stato detto provvedimento emesso a seguito di procedimento camerale, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., con conseguente applicazione, per l'impugnazione, della prescrizione del relativo art. 666, comma 6, cod. proc. pen. 2. Il ricorso presentato è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. La richiesta avanzata, di dichiarare non eseguibile la condanna di cui alla sentenza emessa in data 12 giugno 2018, divenuta irrevocabile in data 06 luglio 2018, è manifestamente infondata in quanto l'ordinanza impugnata ha revocato detta sentenza, emettendo quindi una decisione conforme a quella che lo stesso pubblico ministero ricorrente afferma debba essere adottata. L'impugnazione di tale decisione, pertanto, è del tutto irragionevole. Peraltro, se il pubblico ministero avesse inteso, in realtà, chiedere la revoca dell'altra sentenza in esame, quella emessa in data 30 settembre 2014, divenuta irrevocabile in data 22 marzo 2019, la sua richiesta risulterebbe infondata nel merito, avendo l'ordinanza impugnata correttamente ritenuto sussistente la violazione del divieto di bis in idem, per essere stata tale sentenza emessa in relazione al medesimo fatto giudicato anche con la sentenza revocata, e avendo ordinato, in applicazione dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., l'esecuzione della sola sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave. La lettura dei due provvedimenti rende infatti evidente che il fatto in esse giudicato è il medesimo: secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, il condannato evase dal luogo in cui era detenuto agli arresti domiciliari il giorno 26/10/2011 e si costituì spontaneamente il giorno seguente, rimanendo lontano da detto luogo, di fatto per un solo giorno, senza soluzione di continuità. Il reato di evasione è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento dell'allontanamento ingiustificato dal luogo di detenzione, ed è indifferente, per la sua sussistenza e per la stessa data di consumazione, se tale allontanamento si protragga più o meno a lungo. Secondo questa Corte, infatti, «Viola il principio del ne bis in idem la pronuncia di una pluralità di condanne per il delitto di evasione tutte relative al medesimo arco temporale in cui si è protratto l'allontanamento dell'imputato dal luogo di detenzione, anche domiciliare, trattandosi di reato istantaneo ad effetti permanenti, a meno che tali effetti siano stati interrotti da uno stabile rientro in detto luogo, attuato in maniera da interrompere l'elusione del controllo da parte delle autorità preposte alla vigilanza» (Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Rv. 279676; Sez. 6, n. 12664 del 09/03/2016, Rv. 266785). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650) P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani