CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 30111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 21 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 16 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 56, 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i fatti contestati, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, in ogni caso, che le censure sono prive di specificità, perché meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata in ordine alla rapina ai danni del Pernigotti, e 7, 8 e 9 per quanto perpetrato nei confronti del Morando); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te