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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19620/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- intimato –2026 avverso la sentenza n. 3399/2022 della CORTE D'APPELLO di1852 NAPOLI, depositata il 27/09/2022 R.G.N. 3962/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unico motivo lasentenza n.3399/2022 della Corte d’appello di Napoli che,riformando il primo giudice, ha accolto la originaria domanda eNumero registro generale 2482/2023condannato INPS al pagamento della somma di € 847,87 a titoloN umero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 19620/2026di disoccupazione agricola per l’anno 2009, compensandDoat a pubblicazione 13/06/2026integralmente le spese del doppio grado.INPS è rimasto intimato.La ricorrente ha depositato memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per violazione e falsa applicazionedell’art. 92 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ., laddove ha motivato come segue: “le spese del doppiogrado per il diverso apprezzamento dei fatti e le particolarità delcaso possono essere compensate fra le parti”.Si sostiene che detta formula è mera clausola di stile e si traducein motivazione apparente, non essendoci stato alcun diversoapprezzamento dei fatti, perché la Corte si è limitata a leggereil documento in atti, né la questione aveva alcuna particolarità,trattandosi di mera domanda di pagamento di una prestazioneliquidata da INPS ma mai incassata dalla parte.Il ricorso non è fondato.Ratione temporis, trova applicazione l’art. 92 cod. proc. civ. neltesto successivo alle modifiche apportate dall’art. 13 del d.l.n.132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.162/2014, secondo il quale, “Se vi è soccombenza reciprocaovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata omutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti,parzialmente o per intero”; a seguito della sentenza della CorteCost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spNuemseero, r egistro generale 2482/2023Numero sezionale 1852/2026parzialmente o per intero, può essere disposta «anche qNuumaerloo dri ara ccolta generale 19620/2026sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».

Data pubblicazione 13/06/2026Nella fattispecie oggetto di causa, la parte ricorrente ha ottenutoil riconoscimento del proprio diritto in esito al giudizio di secondogrado: la compensazione delle spese processuali è statadisposta dalla Corte sotto due profili, consistenti nel diversoapprezzamento dei fatti e nelle particolarità del caso.Per giurisprudenza costante, da ultimo Cass. n. 8486/2025 (eanche Cass. n. 31239/2024), «l'illogicità e l'erroneità delleragioni addotte a sostegno della compensazione delle spese dilite integrano violazione di legge, che può essere denunciata insede di legittimità (Cass., sez.

VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977 e, direcente, Cass., sez. lav., 21 maggio 2024, n. 14036)», dovendo«il giudice del merito … astenersi da motivazioni stereotipate,che si esauriscano in clausole di mero stile o facciano leva sucircostanze ininfluenti, come la prolissità degli atti di causa(Cass., sez.

VI-1, 14 ottobre 2022, n. 30328), il rigetto delladomanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., sez.III, 8 marzo 2024, n. 6424), l'esiguità della pretesa creditoria oil carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite(Cass., sez.

VI-3, 1 giugno 2015, n. 11301), la contumacia dellaparte (Cass., sez.

III, 19 ottobre 2015, n. 21083), la merapeculiarità della fattispecie (Cass., sez.

VI-5, 14 luglio 2016, n.14411)" (Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n. 23051,…).A questa Corte compete una verifica "in negativo" (Cass., sez.VI-III, 26 luglio 2021, n. 21400), in ragione dell'elasticitàcostituzionalmente necessaria che caratterizza il poteregiudiziale di compensazione delle spese di lite (Cortecostituzionale, sentenza n. 77 del 2018), in quanto non èpresupposto indefettibile della tutela giurisdizionale laripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa (CNuomretroe r egistro generale 2482/2023Numero sezionale 1852/2026costituzionale, sentenza n. 157 del 2014)».

Numero di raccolta generale 19620/2026Quindi, «il precetto dell'art. 92 cod. proc. civ. è violato e Dlaat a pubblicazione 13/06/2026motivazione è apparente, quando il giudice del merito si limiti aun'enunciazione astratta delle ragioni che avvalorano la sceltadi compensare le spese.

Ragioni che la declaratoriad'illegittimità costituzionale pronunciata dalla sentenza n. 77 del2018 delinea oggi in termini più ampi (…), includendo anche le"situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite",non riconducibili "a un rigido catalogo di ipotesi nominate"(punto 15 del Considerato in diritto)».

Tuttavia, prosegue ilmedesimo precedente, «il sindacato di questa Corte non puògiungere sino a misurare gravità ed eccezionalità delle ragioni,al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice noncorrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenzaconsolidata (Cass., sez.

II, 16 maggio 2022, n. 15495, punto2.1.1. delle Ragioni della decisione)».Nel caso di specie, la su ricordata motivazione si poggia su unaratio che non riguarda solo il mero diverso apprezzamento deifatti nei due gradi di giudizio ma concerne, altresì, laparticolarità del caso concreto.Il riferimento alla peculiarità del caso va calata, volta per volta,nel contesto della specifica questione affrontata in giudizio, ditale chè l’uso di tale espressione si traduce in una meraenunciazione astratta o pura formula di stile laddove non trovariscontro della specifica ipotesi processuale cui accede ma deve,viceversa, ritenersi adeguata motivazione della scelta dicompensare le spese laddove trovi congruenza con la realtàprocessuale.Nel caso in esame, l’espressione che richiama le particolarità delcaso per giustificare la scelta della compensazione noncostituisce una vuota formula ma si riempie di contenutoN uamellrao r egistro generale 2482/2023Numero sezionale 1852/2026luce della parte motiva della pronuncia, ove la Corte ha dNeusmcerroi tdti ora ccolta generale 19620/2026la singolarità dei fatti all’origine della vertenza, evidenziandDoat a pubblicazione 13/06/2026come l’Istituto debitore avesse, in realtà, effettuato ilpagamento della indennità di disoccupazione agricola oggetto digiudizio e come solo per un evento estraneo alla sua volontà,non addebitale allo stesso, detto pagamento non fosse stato,poi, accreditato alla ricorrente: “non vi è prova che la sommacorrisposta il 17.7.2010 dalle Poste su disposizione dell’INPS siastata effettivamente riscossa dalla Sorrentino… Dallacorrispondenza intercorsa fra le Poste e INPS in ordine alpagamento della prestazione…risulta solo che le [OSCURATO:PERSONA],non avendo ritrovato la documentazione che comprovassel’effettivo pagamento della somma alla appellante, in data9.4.2014 hanno riaccreditato la somma … sul conto … intestatoall’INPS di Nola”.Pertanto, considerato quanto emerge dalla sentenza in ordinealla singolarità della situazione giuridica al vaglio del Collegio inordine allo scostamento tra versamento eseguito dal debitore emancata riscossione della somma da parte della creditrice, lamotivazione inerente alle spese, sulla cui fondatezza non deveentrarsi in questa sede – poiché il sindacato di legittimità nonpuò spingersi fino a misurare la "gravità ed eccezionalità" delleragioni (Cass. n.15495/2022) – supera il vaglio di nonimplausibilità unicamente rimesso a questa Corte (Cass. n.3457/2026, n. 23051/2024), con la conseguenza che il ricorsova respinto.Nulla sulle spese di legittimità essendo INPS rimasto intimato.Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrNeunmteero, r egistro generale 2482/2023Numero sezionale 1852/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aN uqmueroe dlli ora ccolta generale 19620/2026dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessDoat a pubblicazione 13/06/2026articolo 13, se dovuto.La Corte rigetta il ricorso.Dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- intimato –2026 avverso la sentenza n. 3399/2022 della CORTE D'APPELLO di1852 NAPOLI, depositata il 27/09/2022 R.G.N. 3962/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unico motivo lasentenza n.3399/2022 della Corte d’appello di Napoli che,riformando il primo giudice, ha accolto la originaria domanda eNumero registro generale 2482/2023condannato INPS al pagamento della somma di € 847,87 a titoloN umero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 19620/2026di disoccupazione agricola per l’anno 2009, compensandDoat a pubblicazione 13/06/2026integralmente le spese del doppio grado.INPS è rimasto intimato.La ricorrente ha depositato memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per violazione e falsa applicazionedell’art. 92 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ., laddove ha motivato come segue: “le spese del doppiogrado per il diverso apprezzamento dei fatti e le particolarità delcaso possono essere compensate fra le parti”.Si sostiene che detta formula è mera clausola di stile e si traducein motivazione apparente, non essendoci stato alcun diversoapprezzamento dei fatti, perché la Corte si è limitata a leggereil documento in atti, né la questione aveva alcuna particolarità,trattandosi di mera domanda di pagamento di una prestazioneliquidata da INPS ma mai incassata dalla parte.Il ricorso non è fondato.Ratione temporis, trova applicazione l’art. 92 cod. proc. civ. neltesto successivo alle modifiche apportate dall’art. 13 del d.l.n.132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.162/2014, secondo il quale, “Se vi è soccombenza reciprocaovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata omutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti,parzialmente o per intero”; a seguito della sentenza della CorteCost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spNuemseero, r egistro generale 2482/2023Numero sezionale 1852/2026parzialmente o per intero, può essere disposta «anche qNuumaerloo dri ara ccolta generale 19620/2026sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». Data pubblicazione 13/06/2026Nella fattispecie oggetto di causa, la parte ricorrente ha ottenutoil riconoscimento del proprio diritto in esito al giudizio di secondogrado: la compensazione delle spese processuali è statadisposta dalla Corte sotto due profili, consistenti nel diversoapprezzamento dei fatti e nelle particolarità del caso.Per giurisprudenza costante, da ultimo Cass. n. 8486/2025 (eanche Cass. n. 31239/2024), «l'illogicità e l'erroneità delleragioni addotte a sostegno della compensazione delle spese dilite integrano violazione di legge, che può essere denunciata insede di legittimità (Cass., sez. VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977 e, direcente, Cass., sez. lav., 21 maggio 2024, n. 14036)», dovendo«il giudice del merito … astenersi da motivazioni stereotipate,che si esauriscano in clausole di mero stile o facciano leva sucircostanze ininfluenti, come la prolissità degli atti di causa(Cass., sez. VI-1, 14 ottobre 2022, n. 30328), il rigetto delladomanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., sez.III, 8 marzo 2024, n. 6424), l'esiguità della pretesa creditoria oil carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite(Cass., sez. VI-3, 1 giugno 2015, n. 11301), la contumacia dellaparte (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083), la merapeculiarità della fattispecie (Cass., sez. VI-5, 14 luglio 2016, n.14411)" (Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n. 23051,…).A questa Corte compete una verifica "in negativo" (Cass., sez.VI-III, 26 luglio 2021, n. 21400), in ragione dell'elasticitàcostituzionalmente necessaria che caratterizza il poteregiudiziale di compensazione delle spese di lite (Cortecostituzionale, sentenza n. 77 del 2018), in quanto non èpresupposto indefettibile della tutela giurisdizionale laripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa (CNuomretroe r egistro generale 2482/2023Numero sezionale 1852/2026costituzionale, sentenza n. 157 del 2014)». Numero di raccolta generale 19620/2026Quindi, «il precetto dell'art. 92 cod. proc. civ. è violato e Dlaat a pubblicazione 13/06/2026motivazione è apparente, quando il giudice del merito si limiti aun'enunciazione astratta delle ragioni che avvalorano la sceltadi compensare le spese. Ragioni che la declaratoriad'illegittimità costituzionale pronunciata dalla sentenza n. 77 del2018 delinea oggi in termini più ampi (…), includendo anche le"situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite",non riconducibili "a un rigido catalogo di ipotesi nominate"(punto 15 del Considerato in diritto)». Tuttavia, prosegue ilmedesimo precedente, «il sindacato di questa Corte non puògiungere sino a misurare gravità ed eccezionalità delle ragioni,al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice noncorrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenzaconsolidata (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495, punto2.1.1. delle Ragioni della decisione)».Nel caso di specie, la su ricordata motivazione si poggia su unaratio che non riguarda solo il mero diverso apprezzamento deifatti nei due gradi di giudizio ma concerne, altresì, laparticolarità del caso concreto.Il riferimento alla peculiarità del caso va calata, volta per volta,nel contesto della specifica questione affrontata in giudizio, ditale chè l’uso di tale espressione si traduce in una meraenunciazione astratta o pura formula di stile laddove non trovariscontro della specifica ipotesi processuale cui accede ma deve,viceversa, ritenersi adeguata motivazione della scelta dicompensare le spese laddove trovi congruenza con la realtàprocessuale.Nel caso in esame, l’espressione che richiama le particolarità delcaso per giustificare la scelta della compensazione noncostituisce una vuota formula ma si riempie di contenutoN uamellrao r egistro generale 2482/2023Numero sezionale 1852/2026luce della parte motiva della pronuncia, ove la Corte ha dNeusmcerroi tdti ora ccolta generale 19620/2026la singolarità dei fatti all’origine della vertenza, evidenziandDoat a pubblicazione 13/06/2026come l’Istituto debitore avesse, in realtà, effettuato ilpagamento della indennità di disoccupazione agricola oggetto digiudizio e come solo per un evento estraneo alla sua volontà,non addebitale allo stesso, detto pagamento non fosse stato,poi, accreditato alla ricorrente: “non vi è prova che la sommacorrisposta il 17.7.2010 dalle Poste su disposizione dell’INPS siastata effettivamente riscossa dalla Sorrentino… Dallacorrispondenza intercorsa fra le Poste e INPS in ordine alpagamento della prestazione…risulta solo che le [OSCURATO:PERSONA],non avendo ritrovato la documentazione che comprovassel’effettivo pagamento della somma alla appellante, in data9.4.2014 hanno riaccreditato la somma … sul conto … intestatoall’INPS di Nola”.Pertanto, considerato quanto emerge dalla sentenza in ordinealla singolarità della situazione giuridica al vaglio del Collegio inordine allo scostamento tra versamento eseguito dal debitore emancata riscossione della somma da parte della creditrice, lamotivazione inerente alle spese, sulla cui fondatezza non deveentrarsi in questa sede – poiché il sindacato di legittimità nonpuò spingersi fino a misurare la "gravità ed eccezionalità" delleragioni (Cass. n.15495/2022) – supera il vaglio di nonimplausibilità unicamente rimesso a questa Corte (Cass. n.3457/2026, n. 23051/2024), con la conseguenza che il ricorsova respinto.Nulla sulle spese di legittimità essendo INPS rimasto intimato.Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrNeunmteero, r egistro generale 2482/2023Numero sezionale 1852/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aN uqmueroe dlli ora ccolta generale 19620/2026dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessDoat a pubblicazione 13/06/2026articolo 13, se dovuto.La Corte rigetta il ricorso.Dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 19620/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris