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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2015

ECLI:EU:C:2015:279
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014CO0203 ORDINANZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 24 aprile 2015 ( *1 ) «Apertura della fase orale — Svolgimento di un’udienza» Nella causa C‑203/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] de Contractes del [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), con decisione del 25 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2014, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] del Maresme contro [OSCURATO:PERSONA] de Salut del Maresme i la Selva LA CORTE (Grande Sezione), composta da

V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, A. Ó Caoimh, J.‑C.

Bonichot, C. Vajda, S. Rodin, presidenti di sezione, A. Arabadjiev, M. Berger (relatore), E. Jarašiūnas, C.G.

Fernlund, J.L. da [OSCURATO:PERSONA] e F. Biltgen, giudici, avvocato generale: N. Jääskinen cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 8, e 52 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( GU L 134, pag. 114 ). 2 Tale domanda è stata presentata a seguito di un ricorso amministrativo speciale in materia di appalti pubblici proposto dal [OSCURATO:PERSONA] del Maresme (consorzio sanitario del distretto del Maresme) e volto, da un lato, all’annullamento della decisione con cui la commissione di gara della [OSCURATO:PERSONA] de Salut del Maresme i la Selva (ente per i servizi sanitari dei distretti del Maresme e della Selva) ha negato a detto consorzio l’autorizzazione a partecipare a una gara d’appalto indetta per l’aggiudicazione di servizi di risonanza magnetica destinati ai centri di cura gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA] de Salut del Maresme i la Selva e, dall’altro, ad ottenere che lo stesso consorzio sia ammesso alla procedura. 3 Con decisione del 13 gennaio 2015, la Corte ha rinviato la causa dinanzi alla Sesta Sezione e, a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

Inoltre, essa ha deciso che la causa sarebbe stata definita senza conclusioni dell’avvocato generale. 4 Essendo sorti dubbi riguardo alla competenza della Corte, il 9 febbraio 2015 quest’ultima ha trasmesso una domanda di chiarimenti al [OSCURATO:PERSONA] de Contractes del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale catalano per gli appalti del settore pubblico).

Esso ha risposto a tale domanda con lettera del 12 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2015. 5 Alla luce dei chiarimenti forniti dal [OSCURATO:PERSONA] de Contractes del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ritiene che sia necessaria un’approfondita discussione dinanzi ad essa.

La Corte ha deciso di riattribuire la presente causa alla Grande Sezione, la quale si pronuncerà dopo che l’avvocato generale avrà presentato le proprie conclusioni. 6 Infatti, da detti chiarimenti risulta che il ricorso amministrativo speciale in materia di appalti pubblici, oggetto del procedimento principale, ha carattere facoltativo, che la decisione relativa a detto ricorso esaurirà la via amministrativa e che, successivamente, tale decisione potrà essere oggetto di un ricorso contenzioso amministrativo ordinario («contencioso‑administrativo»). 7 Orbene, si pone la questione se il [OSCURATO:PERSONA] de Contractes del [OSCURATO:PERSONA] soddisfi i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte per essere qualificato come giurisdizione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 8 La Corte ritiene, pertanto, che occorra organizzare un’udienza al fine di consentire agli interessati individuati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea di esporre il loro eventuale punto di vista in merito alla questione menzionata al punto 7 della presente ordinanza.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) così provvede: 1) È aperta la fase orale nella causa C‑203/14. 2) La data dell’udienza sarà stabilita con atto separato. 3) Gli interessati individuati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sono invitati ad esporre il loro eventuale punto di vista in merito alla questione se il [OSCURATO:PERSONA] de Contractes del [OSCURATO:PERSONA] (Spagna) soddisfi i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte per essere qualificato come giurisdizione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 4) Le spese sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014CO0203 ORDINANZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 24 aprile 2015 ( *1 ) «Apertura della fase orale — Svolgimento di un’udienza» Nella causa C‑203/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] de Contractes del [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), con decisione del 25 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2014, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] del Maresme contro [OSCURATO:PERSONA] de Salut del Maresme i la Selva LA CORTE (Grande Sezione), composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, C. Vajda, S. Rodin, presidenti di sezione, A. Arabadjiev, M. Berger (relatore), E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund, J.L. da [OSCURATO:PERSONA] e F. Biltgen, giudici, avvocato generale: N. Jääskinen cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 8, e 52 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( GU L 134, pag. 114 ). 2 Tale domanda è stata presentata a seguito di un ricorso amministrativo speciale in materia di appalti pubblici proposto dal [OSCURATO:PERSONA] del Maresme (consorzio sanitario del distretto del Maresme) e volto, da un lato, all’annullamento della decisione con cui la commissione di gara della [OSCURATO:PERSONA] de Salut del Maresme i la Selva (ente per i servizi sanitari dei distretti del Maresme e della Selva) ha negato a detto consorzio l’autorizzazione a partecipare a una gara d’appalto indetta per l’aggiudicazione di servizi di risonanza magnetica destinati ai centri di cura gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA] de Salut del Maresme i la Selva e, dall’altro, ad ottenere che lo stesso consorzio sia ammesso alla procedura. 3 Con decisione del 13 gennaio 2015, la Corte ha rinviato la causa dinanzi alla Sesta Sezione e, a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, ha deciso di non tenere un’udienza di discussione. Inoltre, essa ha deciso che la causa sarebbe stata definita senza conclusioni dell’avvocato generale. 4 Essendo sorti dubbi riguardo alla competenza della Corte, il 9 febbraio 2015 quest’ultima ha trasmesso una domanda di chiarimenti al [OSCURATO:PERSONA] de Contractes del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale catalano per gli appalti del settore pubblico). Esso ha risposto a tale domanda con lettera del 12 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2015. 5 Alla luce dei chiarimenti forniti dal [OSCURATO:PERSONA] de Contractes del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ritiene che sia necessaria un’approfondita discussione dinanzi ad essa. La Corte ha deciso di riattribuire la presente causa alla Grande Sezione, la quale si pronuncerà dopo che l’avvocato generale avrà presentato le proprie conclusioni. 6 Infatti, da detti chiarimenti risulta che il ricorso amministrativo speciale in materia di appalti pubblici, oggetto del procedimento principale, ha carattere facoltativo, che la decisione relativa a detto ricorso esaurirà la via amministrativa e che, successivamente, tale decisione potrà essere oggetto di un ricorso contenzioso amministrativo ordinario («contencioso‑administrativo»). 7 Orbene, si pone la questione se il [OSCURATO:PERSONA] de Contractes del [OSCURATO:PERSONA] soddisfi i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte per essere qualificato come giurisdizione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 8 La Corte ritiene, pertanto, che occorra organizzare un’udienza al fine di consentire agli interessati individuati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea di esporre il loro eventuale punto di vista in merito alla questione menzionata al punto 7 della presente ordinanza. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) così provvede: 1) È aperta la fase orale nella causa C‑203/14. 2) La data dell’udienza sarà stabilita con atto separato. 3) Gli interessati individuati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sono invitati ad esporre il loro eventuale punto di vista in merito alla questione se il [OSCURATO:PERSONA] de Contractes del [OSCURATO:PERSONA] (Spagna) soddisfi i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte per essere qualificato come giurisdizione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 4) Le spese sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
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