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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 24282/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19624 -2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONEUNIVERSITA’ E RICERCA -intimato - avverso la sentenza n. 412/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 2/3/2017R.G.N. 5408/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 /0 6 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma, adita con impugnazione principale da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale dal Ministero dell’Università dell’[OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.19624/2017 Cron.

Rep.

Ud.24/06/2022 CC e della Ricerca nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] di Viterbo ha riformato la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva accolto solo in parte le domande formulate dagli appellanti principali e, ritenuta la reiterazione abusiva dei contratti a termine intercorsi fra le parti, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno mentre aveva rigettato la domandadi conversione dei rapporti;

2. il giudice d’appello ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 e, dopo aver dato atto della natura delle supplenze e del superamento del limite dei 36 mesi su organico di diritto per le sole posizioni di Autorino e Lancioni, la prima docentee l’altra appartenente al personale ATA, ha ritenuto assorbenterispetto ad ogni altra considerazionela circostanza che tutte le appellate incidentali fossero state stabilmente immesse nei ruoli dell’amministrazione scolastica;

3. ha precisato che la stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali non ha opposto difese il MIUR,rimasto intimato;

5. in prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16 dell'art. 2 della Direttiva del Consiglio 1999/70/CE nonché del preambolo (commi 2, 3, 4, dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1 lett.

B), della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1) dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE . -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 del d.

Igs. n. 368/2001; anche in combinato disposto con l'art. 4 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 124- permanenza del diritto anche in ipotesi di immissione in ruolo»;

1.1. contestano l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine e sostengonoche siffatta conclusione contrasta con la direttiva 1999/70/CE come interpretatadalla Corte di Giustizia, la quale, con la sentenza Mascolo, aveva rilevato l’aleatorietà della misura della stabilizzazione e la conseguente assenza di forza dissuasiva e di effettività;

2. la seconda censura, ricondotta sempre al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia, sotto altro profilo, la violazione e/o falsa applicazione della direttiva 99/70/Ce e dell’accordo quadro alla stessa allegato nonché la violazione «dell’obbligo internazionale derivante all’Italia dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo»;

2.1. le ricorrenti insistono nel sostenere che l’immissione in ruolo non integra una misura sufficientemente effettiva e dissuasiva e pertanto, in presenza di un ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, deve essere riconosciuto quanto meno il risarcimento del danno, anche al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al rapporto di lavoro alle dipendenze di privati;

3. il terzo motivo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione della Direttiva, dell’[OSCURATO:PERSONA], del d.lgs. n. 368/2001 nonché dell’art. 2697 cod. civ. perché, ai fini del risarcimento del danno, è sufficiente allegare l’illegittima reiterazione del rapporto a tempo determinato, atteso che il diritto dell’Unione impone l’effettività della tutela, non assicurata allorquando venga posto a carico della parte un onere probatorio che di fattoparalizza l’esercizio del diritto;4. con la quarta censura è denunciata la violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ. perché, si sostiene, il Ministero, virtualmente soccombente, doveva essere condannato al pagamento delle spese di lite;

5. infine le ricorrenti formulano istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e richiamano l’ordinanza della Corte di Appello di Trento, pronunciata in fattispecie analoga, per sostenere che il danno prodotto dalla abusiva reiterazione dei rapporti a termine deve essere risarcito in quanto l’immissione in ruolo ed anche la stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 107/2015 non costituiscono misure proporzionate, dissuasive, idonee a garantire la piena efficacia dell’[OSCURATO:PERSONA];

6. il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

6.1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, n el senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

6.2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

6.3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass.

S.U. n. 3876/2010);

6.4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Lancioni perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato;

7. quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] va detto che i primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, prospettano questioni sulle quali questa Corte si è già più volte pronunciata con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n.18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020) alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

7.1. le decisioni citate si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati con le sentenze n n . 2255 2 /2016 e 22556/2016, hannoaffermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personaleATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»;

7.2. non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta a pag. 13 del ricorso atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);

7.3. i primi tre motivi vanno conclusivamente dichiarati inammissibili ex art. 360 bis cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e le censure non prospettano argomenti che possanoindurre a mutare l’orientamento già espresso;7.4. le Sezioni Unite, nel respingere la tesi secondo cui l’inammissibilità va dichiarata solo in presenza di vizi genetici del ricorso attinenti alla sua struttura formale, hanno chiarito che la pronuncia in rito ex art. 360 bis cod. proc. civ. deve essere emessa ogniqualvolta al momento della decisione la Corte rilevi che la sentenza impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità già esistente alla data di proposizione del ricorso (ed è questo il caso perché il giudice d’appello ha richiamato i principi diritto enunciati da Cass.n.22552/2016 e da altre sentenze conformi pronunciate contestualmente all’udienza del 18 ottobre 2016) ed il ricorso non critichi adeguatamente gli argomenti sviluppati a fondamento del principio enunciato (Cass.

S.U. n. 7155/2017);

7.5. ai fini della dichiarazione di inammissibilità, pertanto, rileva solo il confronto fra la giurisprudenza di legittimità ed il contenuto delle censure, sicché non è ostativa a detta dichiarazione la circostanza che al momento della proposizione del ricorso fosse ancora attesa la pronuncia della Corte UE sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della giurisprudenza nazionale formatasi sull’efficacia satisfattiva della stabilizzazione;

8. inammissibile è anche il quarto motivo perché, come già affermato da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa ( Cass. n. 13970/2020 e Cass. n. 8456/2021), il giudice d’appello,nel compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio,ha esercitato il potere discrezionale allo stesso conferito dall’art. 92 cod. proc. civ. che non può essere sindacato in sede di legittimità qualora non risulti violato il principio della soccombenza , secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento dellespese stesse ;

9. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché il Ministero nonha svolto attività difensiva ed è rimasto intimato;

10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA];

11. le richiamate condizioni processuali non ricorrono, invece, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse(cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass.n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19624 -2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONEUNIVERSITA’ E RICERCA -intimato - avverso la sentenza n. 412/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 2/3/2017R.G.N. 5408/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 /0 6 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, adita con impugnazione principale da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale dal Ministero dell’Università dell’[OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.19624/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC e della Ricerca nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] di Viterbo ha riformato la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva accolto solo in parte le domande formulate dagli appellanti principali e, ritenuta la reiterazione abusiva dei contratti a termine intercorsi fra le parti, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno mentre aveva rigettato la domandadi conversione dei rapporti; 2. il giudice d’appello ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 e, dopo aver dato atto della natura delle supplenze e del superamento del limite dei 36 mesi su organico di diritto per le sole posizioni di Autorino e Lancioni, la prima docentee l’altra appartenente al personale ATA, ha ritenuto assorbenterispetto ad ogni altra considerazionela circostanza che tutte le appellate incidentali fossero state stabilmente immesse nei ruoli dell’amministrazione scolastica; 3. ha precisato che la stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo; 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali non ha opposto difese il MIUR,rimasto intimato; 5. in prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16 dell'art. 2 della Direttiva del Consiglio 1999/70/CE nonché del preambolo (commi 2, 3, 4, dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1 lett. B), della clausola 2 punto 1, della clausola 5 punto 1) dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE . -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 del d. Igs. n. 368/2001; anche in combinato disposto con l'art. 4 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 124- permanenza del diritto anche in ipotesi di immissione in ruolo»; 1.1. contestano l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine e sostengonoche siffatta conclusione contrasta con la direttiva 1999/70/CE come interpretatadalla Corte di Giustizia, la quale, con la sentenza Mascolo, aveva rilevato l’aleatorietà della misura della stabilizzazione e la conseguente assenza di forza dissuasiva e di effettività; 2. la seconda censura, ricondotta sempre al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia, sotto altro profilo, la violazione e/o falsa applicazione della direttiva 99/70/Ce e dell’accordo quadro alla stessa allegato nonché la violazione «dell’obbligo internazionale derivante all’Italia dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo»; 2.1. le ricorrenti insistono nel sostenere che l’immissione in ruolo non integra una misura sufficientemente effettiva e dissuasiva e pertanto, in presenza di un ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, deve essere riconosciuto quanto meno il risarcimento del danno, anche al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al rapporto di lavoro alle dipendenze di privati; 3. il terzo motivo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione della Direttiva, dell’[OSCURATO:PERSONA], del d.lgs. n. 368/2001 nonché dell’art. 2697 cod. civ. perché, ai fini del risarcimento del danno, è sufficiente allegare l’illegittima reiterazione del rapporto a tempo determinato, atteso che il diritto dell’Unione impone l’effettività della tutela, non assicurata allorquando venga posto a carico della parte un onere probatorio che di fattoparalizza l’esercizio del diritto;4. con la quarta censura è denunciata la violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ. perché, si sostiene, il Ministero, virtualmente soccombente, doveva essere condannato al pagamento delle spese di lite; 5. infine le ricorrenti formulano istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e richiamano l’ordinanza della Corte di Appello di Trento, pronunciata in fattispecie analoga, per sostenere che il danno prodotto dalla abusiva reiterazione dei rapporti a termine deve essere risarcito in quanto l’immissione in ruolo ed anche la stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 107/2015 non costituiscono misure proporzionate, dissuasive, idonee a garantire la piena efficacia dell’[OSCURATO:PERSONA]; 6. il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; 6.1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, n el senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte; 6.2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 6.3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010); 6.4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Lancioni perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato; 7. quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] va detto che i primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, prospettano questioni sulle quali questa Corte si è già più volte pronunciata con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n.18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020) alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 7.1. le decisioni citate si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati con le sentenze n n . 2255 2 /2016 e 22556/2016, hannoaffermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personaleATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; 7.2. non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta a pag. 13 del ricorso atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 7.3. i primi tre motivi vanno conclusivamente dichiarati inammissibili ex art. 360 bis cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e le censure non prospettano argomenti che possanoindurre a mutare l’orientamento già espresso;7.4. le Sezioni Unite, nel respingere la tesi secondo cui l’inammissibilità va dichiarata solo in presenza di vizi genetici del ricorso attinenti alla sua struttura formale, hanno chiarito che la pronuncia in rito ex art. 360 bis cod. proc. civ. deve essere emessa ogniqualvolta al momento della decisione la Corte rilevi che la sentenza impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità già esistente alla data di proposizione del ricorso (ed è questo il caso perché il giudice d’appello ha richiamato i principi diritto enunciati da Cass.n.22552/2016 e da altre sentenze conformi pronunciate contestualmente all’udienza del 18 ottobre 2016) ed il ricorso non critichi adeguatamente gli argomenti sviluppati a fondamento del principio enunciato (Cass. S.U. n. 7155/2017); 7.5. ai fini della dichiarazione di inammissibilità, pertanto, rileva solo il confronto fra la giurisprudenza di legittimità ed il contenuto delle censure, sicché non è ostativa a detta dichiarazione la circostanza che al momento della proposizione del ricorso fosse ancora attesa la pronuncia della Corte UE sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della giurisprudenza nazionale formatasi sull’efficacia satisfattiva della stabilizzazione; 8. inammissibile è anche il quarto motivo perché, come già affermato da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa ( Cass. n. 13970/2020 e Cass. n. 8456/2021), il giudice d’appello,nel compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio,ha esercitato il potere discrezionale allo stesso conferito dall’art. 92 cod. proc. civ. che non può essere sindacato in sede di legittimità qualora non risulti violato il principio della soccombenza , secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento dellespese stesse ; 9. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché il Ministero nonha svolto attività difensiva ed è rimasto intimato; 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; 11. le richiamate condizioni processuali non ricorrono, invece, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse(cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass.n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA]
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