Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:102
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
1° aprile 2004
[OSCURATO:PERSONA]312/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Dipendenti — Assegno per figli a carico — Art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] — Regola anticumulo applicabile agli assegni nazionali di uguale natura — Art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] — Presupposti per la ripetizione dell’indebito»
Testo completo in italiano II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 15 febbraio 2002, che, in applicazione della regola
anticumulo di cui all’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], dispone la detrazione a partire dal 1° giugno 2001 delle somme indebitamente
percepite dal ricorrente a titolo di assegno per figli a carico, corrispondenti agli assegni familiari per figli orfani versati
al ricorrente medesimo dalle autorità belghe.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Ricorso — Ricorso proposto contro la decisione di rigetto del reclamo — Ricevibilità
([OSCURATO:PERSONA] del personale, artt. 90 e 91)
2.
Dipendenti — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Identità di petitum e di causa petendi — Motivi che non figurano nel
reclamo, ma vi si ricollegano strettamente — Ricevibilità
([OSCURATO:PERSONA] del personale, artt. 90 e 91)
3.
Dipendenti — Ripetizione dell’indebito — Presupposti — Manifesta irregolarità del versamento — Criteri
([OSCURATO:PERSONA] del personale, art. 85)
4.
Dipendenti — Ripetizione dell’indebito — Deduzione della buona fede da parte del dipendente che abbia omesso di dichiarare
assegni della stessa natura degli assegni familiari comunitari — Inammissibilità
([OSCURATO:PERSONA] del personale, artt. 67, n. 2, e 85)
1. Un ricorso di annullamento della decisione che respinge il reclamo nei confronti della decisione iniziale comporta che il
Tribunale è chiamato a conoscere dell’atto recante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo.
(v. punto 41)
Riferimento: Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 23, punto 8); Tribunale 7 novembre 2002,
causa T‑199/01, G/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑207 e II‑1085, punto 23); Tribunale 21 ottobre 2003, causa T‑302/01, Birkhoff/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑245 e II‑1185, punto 24)
2. Nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono contenere unicamente censure basate
sulla stessa causa delle censure esposte nel reclamo e tali censure possono, dinanzi al giudice comunitario, essere sviluppate
mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia
strettamente.
Infatti, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire, in via prioritaria, una composizione amichevole delle controversie
insorte tra i dipendenti od agenti e l’amministrazione. Perché un procedimento del genere possa raggiungere il suo obiettivo,
occorre che l’autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in maniera sufficientemente precisa le critiche
che gli interessati formulano nei confronti della decisione contestata. In proposito, l’amministrazione non deve interpretare
i reclami in maniera restrittiva, ma deve, al contrario, esaminarli con spirito di apertura.
(v. punti 47 e 48)
Riferimento: Corte 13 dicembre 2001, causa C‑446/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10315, punto 12); Corte 23
aprile 2002, causa C‑62/01 P, Campogrande/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3793, punto 33); Tribunale 22 febbraio 2001, causa T‑144/00,
Tirelli/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑45 e II‑171, punto 25); Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑174/02, Wieme/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1165, punto 18)
3. L’espressione «così evidente» utilizzata dall’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], allorché enuncia i presupposti per la ripetizione dell’indebito,
dev’essere interpretata nel senso che non si tratta di sapere se l’errore fosse o no evidente per l’amministrazione, bensì
se lo fosse per l’interessato. Questi, infatti, lungi dall’essere dispensato da qualsiasi sforzo di approfondimento e di controllo,
è tenuto, al contrario, alla restituzione qualora si tratti di un errore rilevabile da un dipendente diligente che si presume
essere a conoscenza delle norme che disciplinano il suo trattamento.
Gli elementi presi in considerazione dal giudice comunitario al fine di valutare la capacità del dipendente in questione di
procedere alle necessarie verifiche riguardano il suo livello di responsabilità, il suo grado e la sua anzianità, il grado
di chiarezza delle disposizioni statutarie che definiscono le condizioni per l’erogazione della prestazione in questione,
nonché l’entità delle modifiche prodottesi nella sua situazione personale o familiare, dal momento che il versamento della
somma controversa è connesso alla valutazione di tale situazione da parte dell’amministrazione.
(v. punti 82 e 83)
Riferimento: Tribunale 17 gennaio 2001, causa T‑14/99, Kraus/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑7 e II‑39, punto 38); Tribunale
30 maggio 2001, causa T‑348/00, Barth/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑119 e II‑557, punto 30); Tribunale 5 novembre 2002,
causa T‑205/01, Ronsse/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1065, punto 47)
4. Il dipendente che, pur avendo debitamente informato l’amministrazione di un mutamento intervenuto nella sua situazione familiare,
abbia omesso di fornire a quest’ultima determinate informazioni di cui era in possesso e delle quali doveva cogliere la portata,
non ha rispettato l’obbligo previsto dall’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale incombe a ciascun dipendente interessato
dichiarare gli assegni aventi la stessa natura degli assegni familiari comunitari. Postosi dunque, con il suo stesso comportamento,
in una situazione irregolare, avendo omesso di fornire una tale dichiarazione, egli non può invocare la propria buona fede
allo scopo di liberarsi dall’obbligo di ripetizione dell’indebito.
(v. punti 102 e 106)
Riferimento: Corte 30 maggio 1973, causa 36/72, Meganck/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 527); Tribunale 13 marzo 1990, cause riunite
T‑34/89 e T‑67/89, Costacurta/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑93, punti 43‑49); Tribunale 10 maggio 1990, causa T‑117/89, Sens/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑185, punto 12); Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑545/93, Kschwendt/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑185 e II‑565,
punto 109); Barth/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36; Tribunale 12 giugno 2002, causa T‑66/00, B/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑75
e II‑361, punto 54)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
1 aprile 2004 (
*
)
«Dipendenti – Assegno per figli a carico – Art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] – Regola anticumulo applicabile agli assegni nazionali di uguale natura – Art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] – Condizioni per la ripetizione dell'indebito»
Nella causa T-312/02,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Bruxelles ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato dall'avv. M. Merola, con domicilio eletto in Bruxelles,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. J. Currall e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 15 febbraio 2002, che, in applicazione
della regola anticumulo di cui all'art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], dispone la detrazione a partire dal 1° giugno 2001 delle
somme indebitamente percepite dal ricorrente a titolo di assegno per figli a carico, corrispondenti agli assegni familiari
per figli orfani versati al ricorrente medesimo dalle autorità belghe,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 29 gennaio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 Ai sensi dell'art. 67 dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), tra gli assegni familiari
è compreso, in particolare, l'assegno per figli a carico. A mente del n. 2 del detto articolo, «[i] funzionari che percepiscono
gli assegni familiari (…) debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni
sono dedotti da quelli corrisposti a norma [dello [OSCURATO:PERSONA]]».
2 L'art. 80, quarto comma, dello [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue:
«Se il coniuge – né funzionario né agente temporaneo – d'un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione di
anzianità o di invalidità è deceduto, ciascun figlio risultante a carico del coniuge superstite (…) ha diritto ad una pensione
d'orfano fissata al doppio dell'importo dell'assegno per figli a carico».
3 L'art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] ha il seguente tenore:
«Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del
pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene».
Fatti all'origine della controversia
4 Il ricorrente è dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di grado A5, in servizio a Bruxelles.
5 Il 1° aprile 2000 la moglie del ricorrente dava alla luce una bambina, per la quale il ricorrente iniziava a percepire l'assegno
per figli a carico previsto dall'art. 67, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«assegno comunitario per figli a carico»).
In applicazione del n. 2 di tale articolo, dall'assegno comunitario per figli a carico veniva dedotto un importo di EUR 68,48
corrispondente agli assegni familiari versati mensilmente alla moglie del ricorrente dall'Ufficio belga degli assegni familiari
(in prosieguo: l'«assegno familiare belga ordinario») a titolo dell'attività lavorativa subordinata da essa esercitata in
[OSCURATO:PERSONA].
6 In data 8 aprile 2001 la moglie del ricorrente decedeva.
7 Con messaggio di posta elettronica del 18 aprile 2001, il ricorrente informava la Direzione generale «Personale e Amministrazione»
(in prosieguo: il «servizio competente») della [OSCURATO:PERSONA] del decesso di sua moglie. Il ricorrente, dopo aver ricordato che
sua figlia era iscritta a suo carico, ma che veniva effettuata una detrazione per gli assegni familiari belgi, chiedeva altresì
al servizio competente informazioni in merito alle formalità amministrative da espletare.
8 Con lettera 25 aprile 2001 il servizio competente della [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente che sua figlia aveva diritto alla
pensione di orfano prevista dall'art. 80 dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «pensione comunitaria di orfano») e gli chiedeva
di completare, a tal fine, il formulario accluso in allegato alla lettera.
9 Il 30 aprile 2001 il ricorrente chiedeva al servizio competente della [OSCURATO:PERSONA] la concessione della pensione comunitaria
di orfano.
10 Lo stesso giorno il ricorrente chiedeva all'Ufficio belga degli assegni familiari la concessione degli assegni familiari per
figli orfani previsti dalla normativa belga in materia di assegni familiari (in prosieguo: l’«assegno familiare belga per
figli orfani»).
11 Con decisione in data 4 maggio 2001 il servizio competente della [OSCURATO:PERSONA] attribuiva alla figlia del ricorrente una pensione
comunitaria di orfano d'importo mensile pari a EUR 447,98, con effetto a partire dal 1° maggio 2001.
12 In data 8 giugno 2001 il ricorrente otteneva il primo versamento degli assegni familiari belgi per figli orfani.
13 Il 18 luglio 2001 il ricorrente inviava al servizio competente della [OSCURATO:PERSONA] il seguente messaggio di posta elettronica:
«Constato che il mio foglio paga contiene sempre la menzione “ass. figli d’altra fonte” con trattenuta di un importo di EUR 68,48.
Come ufficialmente noto all'amministrazione sin dal mese di aprile, mia moglie, che all'epoca era titolare di assegni [familiari
belgi ordinari], è deceduta l'8 aprile 2001. Da tale data mia figlia è beneficiaria di una pensione di orfano, secondo le
regole statutarie.
La trattenuta è ancora di attualità?».
14 Con messaggio di posta elettronica in data 19 luglio 2001, il servizio competente della [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente
che la sua domanda sarebbe stata trattata da un responsabile dell'unità B.3, specializzata in tale settore.
15 Con messaggio di posta elettronica del 6 febbraio 2002, un responsabile della detta unità, dopo aver spiegato al ricorrente
che la sua pratica era rimasta sospesa a motivo del pensionamento del responsabile incaricato, gli faceva presente quanto
segue:
«Le casse di previdenza belghe dovevano normalmente detrarre l'importo dell'assegno comunitario nel caso degli orfani, in
quanto il loro ammontare è più elevato di quello della [OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare il cumulo degli assegni familiari nazionali
e comunitari.
La posizione del [OSCURATO:PERSONA] è cambiata e le casse di previdenza belghe non detraggono più l'importo comunitario in quanto il diritto
belga è prioritario; la [OSCURATO:PERSONA] deve dunque adeguarsi e detrarre l'importo belga, che nel caso degli orfani è più elevato
dell'importo comunitario, e annullare l'assegno [comunitario per figli a carico].
Varie pratiche vengono attualmente esaminate purtroppo con ritardo, dal momento che non tutte le casse di previdenza belghe
hanno applicato la loro nuova legge allo stesso tempo.
Sono veramente spiacente di non aver potuto trattare prima la Sua pratica, ma devo chiederLe di confermarmi che Lei percepisce
effettivamente il tasso orfano, per quale importo e da quale data, al fine di regolarizzare la situazione».
16 Con messaggio di posta elettronica in data 8 febbraio 2002, il ricorrente, pur facendo valere di non essere in grado di capire
l'espressione «tasso orfano», segnalava al responsabile dell'unità B.3 incaricato della pratica, da un lato, che egli aveva
informato nel maggio 2001 l'Ufficio belga degli assegni familiari del fatto che sua figlia beneficiava di una pensione comunitaria
di orfano e, dall'altro, che egli percepiva da tale ufficio un importo di EUR 273,48 dal mese di giugno 2001.
17 Con lettera 15 febbraio 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata») il servizio competente della [OSCURATO:PERSONA] faceva presente
al ricorrente quanto segue:
«In conformità dell’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], una detrazione mensile equivalente agli assegni familiari belgi da Lei percepiti
dev'essere applicata sull'importo degli assegni per figli a carico che Le vengono corrisposti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dal 1° giugno
2001, Lei percepisce assegni familiari belgi al tasso “orfano” per Sua figlia (…), vale a dire:
EUR 273,48 mensili a partire dal 1° giugno 2001 (invece di EUR 71,20).
Lei dovrà segnalare all'Amministrazione, ogni anno, per iscritto, gli aumenti degli assegni belgi affinché le detrazioni possano
essere aggiornate».
18 Il 15 marzo 2002 il ricorrente proponeva, a norma dell’art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], dinanzi all'autorità che ha il potere
di nomina (in prosieguo: l’«APN») un reclamo contro la decisione impugnata facendo valere che le condizioni previste dall’art. 85
dello [OSCURATO:PERSONA] per la ripetizione dell'indebito non risultavano soddisfatte.
19 Il 26 giugno 2002 l’APN adottava una decisione recante rigetto esplicito del reclamo del ricorrente, che veniva comunicata
a quest'ultimo in data 1° luglio 2002; in tale decisione, l'APN, dopo aver verificato se fossero soddisfatte le condizioni
previste dall’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], concludeva quanto segue:
«(...) pur esprimendo il proprio rincrescimento per il tempo impiegato per accorgersi dell'errore che dà luogo a rettifica,
l'APN reputa che non sussistano i presupposti per un accoglimento del reclamo [del ricorrente], diretto ad ottenere che non
gli sia chiesta la restituzione degli importi indebitamente percepiti per il periodo compreso tra il 1° giugno 2001 e il 1°
febbraio 2002 e conferma [la decisione impugnata] che consente il recupero delle somme indebitamente concesse all'interessato».
20 In seguito a una riunione svoltasi con il ricorrente in data 23 settembre 2002, nel corso della quale questi esponeva nuovi
elementi a sostegno della sua tesi, il servizio competente della [OSCURATO:PERSONA] confermava al ricorrente, con messaggio di posta
elettronica del 30 settembre 2002, il rigetto del suo reclamo sottolineando in particolare come l'importo di EUR 68,48 detratto
dall'assegno comunitario per figli a carico non potesse essere esatto, posto che tale importo non era più quello ricevuto
dall'Ufficio belga degli assegni familiari, in quanto il ricorrente riceveva in realtà da quest'ultimo una somma più elevata.
21 Sulla scorta di tali fatti, il ricorrente ha proposto, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il
10 ottobre 2002, il presente ricorso.
22 L'11 ottobre 2002 il ricorrente, sulla base dell'art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], ha altresì presentato dinanzi all’APN, da un
lato, una domanda di riesame della decisione impugnata nella parte in cui la detta decisione prevede la detrazione dell'assegno
familiare belga per figli orfani, e, dall'altro, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] avverso questa medesima
detrazione effettuata nelle buste paga a partire dal mese di luglio 2002. Il reclamo è stato respinto con lettera del 13 febbraio
2003 in quanto irricevibile e infondato. La domanda di riesame è stata respinta con lettera in data 28 febbraio 2003.
23 Il 7 novembre 2003 il Tribunale ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a produrre le lettere sopra menzionate. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato
a tale richiesta nei termini fissati.
24 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell'ambito delle misure
di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a produrre taluni documenti e a rispondere ad alcuni quesiti scritti.
Le parti hanno ottemperato a tali richieste entro i termini impartiti.
25 In occasione della pubblica udienza del 29 gennaio 2004, le parti hanno esposto le loro difese e risposto altresì ai quesiti
orali proposti.
Conclusioni delle parti
26 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata, nonché la decisione 26 giugno 2002 recante rigetto esplicito del reclamo;
– condannare la convenuta a sopportare tutte le spese.
27 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– statuire sulle spese come di diritto.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
28 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli argomenti dedotti nell'ambito del presente ricorso, con i quali il ricorrente mira a contestare
l'esistenza di un indebito, sono irricevibili in quanto tale questione non ha costituito l'oggetto di un procedimento precontenzioso.
29 [OSCURATO:PERSONA] osserva infatti che il ricorrente, nel suo reclamo, si è espressamente limitato a contestare l'obbligo previsto
dalla decisione impugnata di recuperare con effetto retroattivo la somma indebitamente versata dal servizio competente per
il periodo compreso tra il 1° giugno 2001 e il 15 febbraio 2002. A parere della [OSCURATO:PERSONA], limitando il suo reclamo alla
questione dell'effetto retroattivo della decisione impugnata, il ricorrente intendeva prendere in considerazione soltanto
la condizione di cui all’art. 85 relativa alla conoscenza dell'irregolarità, astenendosi dunque dal contestare l'esistenza
dell'irregolarità stessa.
30 Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], è errato ritenere che nel reclamo sia stato indirettamente invocato l’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]
per il fatto che l'art. 85 del medesimo menziona la nozione di irregolarità. Infatti, da un lato, se il ricorrente avesse
realmente pensato di aver invocato nel suo reclamo l'art. 67 dello [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe poi presentato una domanda e un reclamo
che menzionano tale norma per la prima volta. Dall'altro, il fatto di aver limitato la contestazione al passato confermerebbe
chiaramente la volontà del ricorrente di far valere soltanto la parte dell’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] relativa alla conoscenza
da parte sua dell'irregolarità, mentre l'argomento relativo a una pretesa violazione dell’art. 67 dello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe giustificato
che la decisione impugnata venisse contestata anche per il futuro.
31 Il ricorrente precisa che l'oggetto del suo ricorso è delimitato dall'oggetto del reclamo da lui presentato il 15 marzo 2002
ai sensi dell’art. 90 dello [OSCURATO:PERSONA], cosicché egli, con il presente ricorso, invita il Tribunale ad annullare la decisione
di far retroagire la decisione impugnata al 1° giugno 2001. Il ricorrente conferma dunque di contestare la sussistenza delle
condizioni previste dall'art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il presente ricorso mirerebbe non all'annullamento integrale della
decisione impugnata, bensì al suo annullamento parziale.
32 A questo proposito, il ricorrente fa valere che la domanda di riesame e il reclamo, presentati l'11 ottobre 2002 dinanzi all’APN,
avevano come solo scopo di consentire al servizio competente di esprimersi in buona fede e in via definitiva sul resto del
contenzioso, vale a dire sulla trattenuta operata dall'amministrazione tra il 15 febbraio 2002 e il 1° dicembre 2002, al di
fuori del quadro di questa causa.
33 Tuttavia, ad avviso del ricorrente, tali elementi non escludono affatto che il Tribunale, al fine di statuire sulla questione
di diritto relativa alla corretta interpretazione dell’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] applicabile nel caso di specie, esamini tutti
i motivi e gli argomenti da lui presentati e utili a dimostrare che, nella fattispecie, non sussistevano le condizioni per
l'applicazione della detta disposizione. In questo contesto, le disposizioni dell’art. 67 dello [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe erroneamente applicato, nonché la legislazione belga cui lo stesso art. 67 rinvia quando impone di verificare se la
prestazione nazionale abbia la stessa natura di quella comunitaria presenterebbero un'evidente rilevanza.
34 Infatti, il ricorrente sottolinea come l'applicazione dell’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] imponga al Tribunale di accertare, anzitutto,
se si sia verificato un pagamento illecito e, successivamente, se tale irregolarità fosse evidente per l'interessato. Ad ogni
modo, i motivi e gli argomenti intesi a dimostrare l'assenza di qualsiasi irregolarità nel pagamento dimostrerebbero a fortiori
che tale irregolarità non era evidente.
35 Da ciò risulta, secondo il ricorrente, che l'interpretazione dell'art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa impone al Tribunale
di stabilire, in primo luogo, se configurasse un'irregolarità il fatto che egli percepiva allo stesso tempo l'assegno familiare
belga per figli orfani e l'assegno familiare comunitario e se, in seconda battuta, sapesse o avrebbe dovuto sapere che le
somme da lui percepite erano irregolari.
36 Il ricorrente nega di essersi limitato a contestare nel suo reclamo la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 85
dello [OSCURATO:PERSONA], senza contestare l'applicabilità dell'art. 67, n. 2, di quest'ultimo. Nel suo reclamo, il ricorrente avrebbe
semplicemente limitato l'oggetto di quest'ultimo alla questione relativa alla retroattività della misura, ma non avrebbe rinunciato
a utilizzare determinati argomenti giuridici a sostegno della sua interpretazione dell'art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], come ad esempio
l'assenza di irregolarità del versamento tra il 1° giugno 2001 e il 15 febbraio 2002.
37 A questo proposito, il ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza, nei ricorsi dei dipendenti, se è pur vero che le
conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario devono avere il medesimo oggetto di quelle formulate nel reclamo e contenere
soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, tali censure possono nondimeno, nella fase
contenziosa, essere sviluppate mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo,
vi si ricolleghino tuttavia strettamente (sentenze della Corte 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2181,
punto 9, e 23 aprile 2002, causa C‑62/01 P, Campogrande/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3793, punto 34; sentenze del Tribunale 16
luglio 1992, causa T‑1/91, Della Pietra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2145, punti 24 e 25, e 6 giugno 1996, causa T‑262/94, Baiwir/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑257 e II‑739, punti 41 e 42).
38 Pertanto, nella fattispecie, il ricorrente ritiene che il ricorso contenga argomenti nuovi a sostegno di un motivo già dedotto
nel corso della fase precontenziosa.
39 Il ricorrente rileva peraltro come la stessa [OSCURATO:PERSONA] riconosca che la legge belga del 12 agosto 2000 è stata menzionata
per la prima volta nella risposta al reclamo. Egli sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], applicando una norma intesa a prevenire il
cumulo di prestazioni previste dallo [OSCURATO:PERSONA] e dalle norme nazionali senza specificare quale fosse la normativa nazionale
applicabile, lo ha privato di qualsiasi possibilità di contestare tale applicazione. Solo quando il ricorrente, in seguito
alla risposta al reclamo, ha finalmente saputo su quali norme nazionali si fondava la tesi della [OSCURATO:PERSONA], ne ha potuto
tener conto in sede di ricorso.
40 Per tali motivi, il ricorrente ritiene che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l'irricevibilità parziale del ricorso
debbano essere respinti.
Giudizio del Tribunale
41 In via preliminare, occorre ricordare che, in conformità di una costante giurisprudenza, sebbene le conclusioni del ricorrente
siano dirette anche all'annullamento della decisione dell'APN recante rigetto esplicito del reclamo da lui proposto, ai sensi
dell'art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], contro la decisione impugnata, il presente ricorso comporta che il Tribunale è chiamato
a conoscere dell'atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87,
Vainker/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale 7 novembre 2002, causa T‑199/01, G/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI
pagg. I‑A‑207 e II‑1085, punto 23, e 21 ottobre 2003, causa T‑302/01, Birkhoff/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 24).
42 Ne consegue che il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione impugnata, in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA],
conformemente all’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], in data 15 febbraio 2002 ha deciso che a partire dal 1° giugno 2001 una detrazione
mensile equivalente all'assegno familiare belga per figli orfani percepito dal ricorrente doveva essere applicata sull'importo
dell'assegno comunitario per figli a carico da lui percepito.
43 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile nella misura in cui il ricorrente contesta l'esistenza
di un indebito, a motivo del fatto che tale contestazione non è contenuta nel reclamo.
44 A questo proposito occorre rilevare come dalla decisione impugnata risulti che con essa la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, da un lato,
a mente dell’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], di applicare all'assegno familiare belga per figli orfani la regola anticumulo
prevista dalla detta disposizione per il fatto che tale assegno ha la stessa natura dell'assegno comunitario per figli a carico,
e, dall'altro, in applicazione dell'art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal
ricorrente tra il 1° giugno 2001 e il 15 febbraio 2002, laddove l'indebito è costituito dal fatto di percepire cumulativamente
da parte di quest'ultimo l'assegno familiare belga per figli orfani e dell'assegno comunitario per figli a carico durante
il periodo suddetto.
45 Contrariamente a quanto indicato all'udienza dal ricorrente in risposta a un quesito del Tribunale in ordine a tale punto,
risulta chiaramente da diversi passaggi dell'atto introduttivo, segnatamente dai punti 63‑66, che egli, con il presente ricorso,
fa valere non soltanto che la decisione impugnata è contraria all'art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] in quanto dispone la ripetizione dell'indebito
per il passato, ma anche che tale decisione è contraria all’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] in quanto applica la regola anticumulo
prevista da tale disposizione all'assegno familiare belga per figli orfani.
46 E' giocoforza constatare come, in tal modo, il ricorrente neghi, nell'ambito del presente ricorso, l'esistenza stessa di un
indebito.
47 Risulta da una costante giurisprudenza che, nei ricorsi dei dipendenti, le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario
possono contenere unicamente censure basate sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo e che tali censure possono, dinanzi
al giudice comunitario, essere sviluppate mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente
nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (v., in particolare, sentenza della Corte 13 dicembre 2001, causa C‑446/00 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10315, punto 12, e sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑174/02, Wieme/[OSCURATO:PERSONA],
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18).
48 Infatti, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire, in via prioritaria, una composizione amichevole delle controversie
insorte tra i dipendenti od agenti e l'amministrazione. Perché un procedimento del genere possa raggiungere il suo obiettivo,
occorre che l'APN sia in grado di conoscere in maniera sufficientemente precisa le critiche che gli interessati formulano
nei confronti della decisione contestata (sentenza Campogrande/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 37, punto 33, e sentenza del
Tribunale 22 febbraio 2001, causa T‑144/00, Tirelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑45 e II‑171, punto 25). In proposito, l'amministrazione
non deve interpretare i reclami in maniera restrittiva, ma deve, al contrario, esaminarli con spirito di apertura (sentenza
Campogrande/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 37, punto 33).
49 E' alla luce di tali principi che occorre verificare se, nel caso di specie, il ricorrente abbia contestato nel suo reclamo
l'esistenza di un indebito.
50 Al riguardo, va rilevato anzitutto che, al punto 2 del suo reclamo, lo stesso ricorrente ha indicato quanto segue:
«La [decisione impugnata] conclude che l'amministrazione procederà alla detrazione dell'importo corrisposto dalle autorità
belghe. Preciso anzitutto che io non contesto questa parte della decisione.
La [decisione impugnata] precisa tuttavia anche che la differenza tra la somma attualmente detratta dal mio stipendio e l'assegno
familiare belga [per figli orfani] verrà trattenuta dal mio stipendio a partire dal 1° giugno 2001. E' questa la parte della
decisione che costituisce l'oggetto del mio reclamo».
51 Risulta poi che, a sostegno di tale reclamo, il ricorrente cita espressamente l’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] (punto 6). Egli fa valere
che, a suo avviso, «nulla lasciava supporre che le somme (…) versate ogni mese fossero irregolari» (punto 4) e che «l’irregolarità
del versamento non era evidente» (punto 8). Per concludere che l'irregolarità non era evidente, il ricorrente, pur ricordando
i principi sviluppati dalla giurisprudenza in ordine all'interpretazione dell'art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], sottolinea il proprio
interessamento presso la [OSCURATO:PERSONA] affinché questa effettuasse le necessarie verifiche (punti 4 e 9), la difficoltà della
materia (punti 3 e 8), la mancanza di diligenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel disbrigo della sua pratica (punti 4, 5 e 10)
e la propria buona fede (punto 10). Il ricorrente conclude il proprio reclamo affermando quanto segue:
«Io non intendo sopportare [i] ritardi [dell’amministrazione]. Io ho ricevuto in perfetta buona fede alcune somme, senza che
l'amministrazione reagisse, malgrado sollecitazione da parte mia. L'amministrazione ha certo il diritto di applicare nei miei
confronti la decisione [impugnata], ma a partire dal 15 febbraio, e non con effetto retroattivo».
52 Inoltre, occorre constatare che il reclamo non cita l’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] e che nell'ambito degli argomenti in esso
svolti non viene fatta neppure menzione della nozione di prestazione «di uguale natura», la quale costituisce la condizione
per l'applicazione della regola anticumulo prevista dall'articolo suddetto (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 47, punto 13).
53 Occorre altresì osservare che il distinguo temporale effettuato al punto 2 del reclamo è rilevante unicamente ai fini della
ripetizione dell'indebito in applicazione dell'art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], ma non ai fini dell’applicazione dell’art. 67, n. 2,
di quest'ultimo. Infatti, in assenza di indebito, non soltanto il ricorrente non sarebbe tenuto alla restituzione per il passato,
ma sarebbe altresì legittimato a cumulare gli assegni in questione per l'avvenire.
54 Infine, occorre rilevare che, nella decisione recante rigetto esplicito del reclamo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affrontato la questione
dell'applicazione dell’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], bensì si sia limitata a dimostrare che l'errore commesso dall'amministrazione
era evidente ai sensi dell’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] così come interpretato dalla giurisprudenza.
55 Ne consegue che, anche interpretando il reclamo con uno spirito di apertura, esso non contiene alcun elemento dal quale la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dedurre che con esso veniva mossa una censura fondata sull’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], diretta
a contestare l'esistenza dell'indebito. Ciò risulta peraltro confermato dal fatto che lo stesso ricorrente ha ritenuto utile,
malgrado il detto reclamo e il presente ricorso, presentare una domanda di riesame e un nuovo reclamo distinti, riguardanti
specificamente la presunta erronea applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della detta disposizione dello [OSCURATO:PERSONA] all'assegno
familiare belga per figli orfani.
56 Occorre però ancora verificare se, come sostenuto dal ricorrente, gli argomenti di quest'ultimo riguardanti l'applicazione
dell’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] possano comunque essere ritenuti come strettamente connessi al suo reclamo per il fatto
che l'applicazione dell’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] richiede allo stesso tempo l'esistenza di un'irregolarità e l'esistenza di un'irregolarità
evidente.
57 Quanto, in primo luogo, all'esistenza di un'irregolarità, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi
somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento
o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.
58 Ne consegue che, affinché una somma indebitamente versata possa essere ripetuta, occorre fornire la prova che il beneficiario
aveva conoscenza effettiva del carattere irregolare del pagamento o che l'irregolarità del versamento era così evidente che
il beneficiario non poteva non averne conoscenza (sentenza della Corte 11 ottobre 1979, causa 142/78, Berghmans/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 9). L’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] richiede dunque, per poter essere applicato, o la conoscenza dell'irregolarità
o un'irregolarità evidente.
59 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'esistenza stessa di un'irregolarità non è una condizione per l'applicazione
della detta disposizione. Infatti, secondo la giurisprudenza, il fatto che l'amministrazione abbia commesso un'irregolarità
è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], il quale presuppone appunto che l'amministrazione abbia
commesso un errore effettuando un versamento irregolare (sentenze del Tribunale 24 febbraio 1994, causa T‑38/93, Stahlschmidt/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑65 e II‑227, punto 23; 1° febbraio 1996, causa T‑122/95, Chabert/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑19 e II‑63,
punto 34, e 5 giugno 1996, causa T‑92/94, Maslias/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑249 e II‑713, punto 71).
60 L’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] stabilisce dunque le conseguenze da trarre dal carattere illegittimo di un comportamento in rapporto
ad un'altra disposizione di diritto sostanziale, nella fattispecie l’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], prevedendo le condizioni
in presenza delle quali la ripetizione dell'indebito, vale a dire le conseguenze che occorre trarre dall'irregolarità, può
essere effettuata per il passato.
61 Ne deriva che il ricorrente, negando l'esistenza di un'irregolarità, contesta l'applicazione dell’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA],
e non – come egli sostiene – l'applicazione dell’art. 85 di quest'ultimo.
62 Quanto, in secondo luogo, al carattere evidente dell'irregolarità, risulta dalla giurisprudenza che il grado di chiarezza
delle disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] che definiscono le condizioni per l'erogazione della prestazione in questione costituisce
un elemento rilevante a tale proposito (sentenze del Tribunale Stahlschmidt/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 59, punto 21;
27 febbraio 1996, causa T‑235/94, Galtieri/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑43 e II‑129, punti 47 e 48; 12 giugno 2002, causa
T‑66/00, B/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑75 e II‑361, punti 56 e 57, e 30 maggio 2001, causa T‑348/00, Barth/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑119 e II‑557, punto 30).
63 Nella fattispecie, occorre dunque riconoscere che gli argomenti con i quali il ricorrente mira a dimostrare che gli assegni
in questione non sono di uguale natura ai sensi dell’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] sono idonei a suffragare la tesi secondo
cui l'irregolarità in questione non è evidente ai sensi dell’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA].
64 Di conseguenza, anche se l’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] non viene citato nel reclamo a sostegno degli argomenti diretti a
impedire la ripetizione dell'indebito prevista dall’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti addotti nell'ambito del presente
ricorso riguardanti l'applicazione del detto art. 67, n. 2, possono essere considerati come strettamente connessi alla censura
sollevata nel reclamo, nella sola misura in cui siano idonei a dimostrare il carattere non evidente dell'irregolarità in questione.
All'udienza, il ricorrente ha d'altronde segnalato, rispondendo ad un quesito del Tribunale in ordine a tale punto, che i
suoi argomenti relativi all'applicazione dell'art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere intesi in tal senso.
65 Da quanto precede risulta che il presente ricorso dev'essere dichiarato irricevibile unicamente nella parte in cui mira a
negare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un'irregolarità non applicando la regola anticumulo dettata dall’art. 67, n. 2, dello
[OSCURATO:PERSONA] all'assegno familiare belga per figli orfani. Il ricorso deve invece essere dichiarato ricevibile per la parte restante.
Nel merito
Argomenti delle parti
66 Il ricorrente fa valere che l'applicazione retroattiva della decisione impugnata viola l'art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], il principio
del legittimo affidamento e il principio di buona amministrazione.
67 Secondo il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] tenta di giustificare a posteriori un'inattività dei propri servizi ingiustificatamente
prolungata, provocata da difficoltà interne e da una lettura erronea della legge belga e delle norme dello [OSCURATO:PERSONA], che non
hanno nulla a che vedere con la situazione specifica del ricorrente stesso.
68 Il ricorrente evidenzia, anzitutto, la complessità della materia che impone un esame della normativa belga applicabile. Non
sarebbe serio sostenere che il fatto di essere giurista e di essersi occupato negli anni 1988 e 1989 di questioni di personale
avrebbe dovuto consentire al ricorrente, dodici anni più tardi, di essere al corrente delle ultime modifiche della legislazione
belga in materia di assegni per figli orfani, quando di ciò non era capace il servizio competente della [OSCURATO:PERSONA] che, per
dovere di ufficio, segue quotidianamente tali modifiche. A suo parere, la sua formazione giuridica e una residua conoscenza
del sistema italiano di previdenza sociale hanno costituito in realtà un ulteriore ostacolo. Infatti, in Italia, come in gran
parte degli Stati membri, le prestazioni concesse agli orfani sono pensioni, che nulla hanno a che vedere con gli assegni
familiari ad un tasso speciale come in [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non era concepibile per il ricorrente che le prestazioni per figli
orfani erogate dal regime belga avessero la stessa natura degli assegni familiari versati, tanto prima quanto dopo il decesso
di sua moglie.
69 Contrariamente alla soppressione dell'assegno familiare, conseguenza automatica del decesso della moglie del ricorrente, l'applicazione
della regola anticumulo, prevista dall’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], all'erogazione cumulativa degli assegni familiari comunitari
e dell'assegno familiare belga per figli orfani non sarebbe ovvia. In primo luogo, trattandosi di una norma anticumulo riguardante
prestazioni «di uguale natura», è necessario paragonare le norme comunitarie con quelle nazionali. In secondo luogo, la circostanza
che il ricorrente non si sia inizialmente accorto di tutta la complessità del problema è, da un lato, imputabile all'amministrazione
comunitaria che ha menzionato le norme nazionali pertinenti soltanto nella risposta al reclamo, e, dall'altro, irrilevante
in quanto, ai fini dell’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], l’irregolarità deve anzitutto esistere ed essere oggettivamente evidente. In
terzo luogo, il fatto che le prestazioni siano di uguale natura non sarebbe palese. Certo, le prestazioni in questione vengono
versate a titolo della stessa figlia, ma l'identità del beneficiario o del membro della famiglia che dà titolo alla prestazione
nulla direbbe in ordine alla natura di quest'ultima.
70 Il ricorrente sottolinea poi come l'intera vicenda si sia svolta in un momento particolarmente drammatico della sua vita,
per cui egli non ha potuto procedere alle complesse ricerche legislative indispensabili, nel caso di specie, per valutare
la regolarità delle somme che gli venivano versate. Sarebbe stato dunque soltanto in sede di preparazione del presente ricorso
che egli avrebbe rinvenuto i testi da cui emerge che, in realtà, l'assegno familiare per figli orfani previsto dalla legislazione
belga non è una prestazione di natura uguale all'assegno comunitario per figli a carico.
71 Inoltre, il ricorrente fa valere di essersi rivolto diligentemente e tempestivamente all'amministrazione per segnalare il
mutamento della sua situazione familiare e, successivamente, l'attribuzione di nuove prestazioni da parte dell'Ufficio belga
degli assegni familiari. Avrebbe chiesto al servizio competente di valutare la regolarità della sua situazione, in particolare
perché pensava – a ragione – che non potesse più giustificarsi la trattenuta effettuata prima del decesso di sua moglie per
tener conto degli assegni familiari a costei versati dal regime belga.
72 A questo proposito, il ricorrente ritiene che non si possa sostenere che l'irregolarità fosse a lui nota per il semplice fatto
che vi era una differenza tra gli importi ricevuti prima e dopo il decesso di sua moglie. Egli avrebbe infatti preso due volte
l'iniziativa di segnalare la propria situazione all'amministrazione e avrebbe ricevuto l'assicurazione che il responsabile
competente era stato informato senza tuttavia ricevere alcuna risposta sino al 6 febbraio 2002, quando tale funzionario lo
ha informato delle difficoltà sia dell'amministrazione comunitaria sia di quella belga. A suo avviso, tali giustificazioni
dimostrano entrambe il colpevole comportamento omissivo dell'amministrazione, e non il fatto che il dipendente «sapeva o doveva
sapere» ciò che le amministrazioni competenti non avevano ancora chiarito.
73 Infine, il ricorrente afferma che, quand'anche fosse accertato che la regola anticumulo doveva applicarsi al caso di specie,
è stato il servizio competente della [OSCURATO:PERSONA] a indurlo in errore con il proprio comportamento. Infatti egli era convinto,
senza mai essere contraddetto, che vi potesse essere un problema di incoerenza fra la trattenuta mensile per l'assegno familiare
belga ordinario e il versamento della pensione comunitaria di orfano, ma mai tra assegno comunitario per figli a carico e
assegno familiare belga per figli orfani. A questo proposito, sottolinea che il servizio competente aveva risposto alla sua
domanda iniziale inviando il formulario relativo alla pensione comunitaria di orfano e che dopo aver nuovamente sottoposto
al detto servizio il medesimo problema, richiamando la sua attenzione sull'esistenza della pensione comunitaria, tale servizio
aveva lasciato trascorrere un lasso di tempo assai lungo senza reagire, tanto da far pensare che esso non avesse nulla da
obiettare a tale situazione. Un comportamento del genere sarebbe contrario al principio di buona amministrazione sancito dall'art. 41
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e più volte richiamato dalla
giurisprudenza quale principio generale di diritto comune alle tradizioni costituzionali degli Stati membri (v., ad esempio,
sentenze del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T‑54/99, max.mobil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑313, punto 48, e 27 settembre
2002, causa T‑211/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3781; ordinanza del Tribunale 4 aprile 2002, causa T‑198/01 R,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2153, punto 85).
74 In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe sostenere di aver agito rapidamente non appena ricevuti i dati mancanti in data
8 febbraio 2002. In primo luogo, il ricorrente fa valere che egli avrebbe messo a disposizione dell'amministrazione sin dal
18 aprile 2001 le informazioni richieste il 6 febbraio 2002, se soltanto la stessa amministrazione avesse tempestivamente
reagito. In secondo luogo, il ricorrente avrebbe fatto presente, rispondendo alla richiesta del 6 febbraio 2002, che non comprendeva
il senso dell'espressione «tasso orfano», e ciò prima che il servizio competente avanzasse per la prima volta nella decisione
impugnata i propri argomenti in merito all'applicabilità dell’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] e citasse, per la prima volta,
la legge belga del 12 giugno 2000 che giustificava l'applicazione di tale norma. In terzo luogo, dalla corrispondenza scambiata
risulterebbe che, l'8 febbraio 2002, il ricorrente continuava a sollevare il problema della coesistenza della pensione comunitaria
di orfano e dell'assegno familiare belga per figli orfani.
75 In conclusione, il ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato né che egli fosse a conoscenza dell'errore né
che quest'ultimo fosse di un'evidenza assoluta.
76 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che sussistono le condizioni per la ripetizione dell'indebito previsti dall’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA].
In sostanza, essa fa valere che l'errore commesso dall'amministrazione era così evidente che il ricorrente non poteva non
esserne a conoscenza.
77 Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso.
Giudizio del Tribunale
78 Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione
se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non
poteva non accorgersene.
79 Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che una somma indebitamente percepita può dar luogo a ripetizione in due casi. Nel
primo caso, l'indebito può dar luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento.
Tale condizione esige la prova della conoscenza effettiva, da parte del beneficiario, del carattere irregolare del versamento.
Nel secondo caso, può procedersi a ripetizione se l'irregolarità del versamento era così evidente che il beneficiario non
poteva non accorgersene (sentenze della Corte 27 giugno 1973, causa 71/72, Kuhl/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 705, punti 8‑10; 11
luglio 1979, causa 252/78, Broe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2393, punto 9, e Berghmans/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 58, punto 9).
80 Nella fattispecie, posto che le censure del ricorrente riguardanti l'esistenza di un'irregolarità sono irricevibili per i
motivi esposti supra ai punti 44‑65, occorre ritenere dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un'irregolarità ai sensi dell’art. 85
dello [OSCURATO:PERSONA] allorché ha omesso di detrarre, in applicazione della regola anticumulo prevista dall’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA],
l'assegno familiare belga per figli orfani dall'importo dell'assegno comunitario per figli a carico.
81 Considerato che – così come confermato dalle parti all'udienza – è incontestato che il ricorrente non aveva una conoscenza
effettiva di tale irregolarità, occorre verificare, in conformità della giurisprudenza (sentenze Berghmans/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 58, punto 10, e Barth/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 62, punto 28), le circostanze in presenza delle quali
è stato effettuato il versamento, il quale risulta, nel caso di specie, dalla mancata detrazione dell'assegno familiare belga
per figli orfani dall'importo dell'assegno comunitario per figli a carico, al fine di stabilire se l'irregolarità di tale
versamento, di cui il ricorrente ha beneficiato, fosse «così evidente che egli non poteva non accorgersene», ai termini dell’art. 85
dello [OSCURATO:PERSONA].
82 Secondo la giurisprudenza, l'espressione «così evidente» deve essere interpretata nel senso che non si tratta di sapere se
l'errore fosse o no evidente per l'amministrazione, bensì se lo fosse per l'interessato. Questi, infatti, lungi dall'essere
dispensato da qualsiasi sforzo di approfondimento e di controllo, è tenuto al contrario alla restituzione qualora si tratti
di un errore rilevabile da un dipendente diligente che si presume essere a conoscenza delle norme che disciplinano il suo
trattamento (sentenza del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T‑14/99, Kraus/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑7 e II‑39, punto 38).
83 Gli elementi presi in considerazione dal giudice comunitario al fine di valutare la capacità del dipendente in questione di
procedere alle necessarie verifiche riguardano il suo livello di responsabilità, il suo grado e la sua anzianità, il grado
di chiarezza delle disposizioni statutarie che definiscono le condizioni per l'erogazione della prestazione in questione,
nonché l'entità delle modifiche prodottesi nella sua situazione personale o familiare, dal momento che il versamento della
somma controversa è connesso alla valutazione di tale situazione da parte dell'amministrazione (sentenza Barth/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 62, punto 30, e sentenza del Tribunale 5 novembre 2002, causa T‑205/01, Ronsse/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑211
e II‑1065, punto 47).
84 Nel caso di specie, è certo increscioso che alla [OSCURATO:PERSONA] siano stati necessari nove mesi per rendersi conto dell'irregolarità
del versamento costituita dalla mancata detrazione dell'assegno familiare belga per figli orfani dall'importo dell'assegno
comunitario per figli a carico. Tuttavia, il ricorrente, beneficiario di quest'ultimo assegno, avrebbe dovuto, nel compiere
il suo sforzo di approfondimento e di controllo, individuare un'irregolarità di questo genere, che non poteva sfuggire a un
dipendente di normale diligenza.
85 Infatti, la norma che disciplina il beneficio degli assegni familiari comunitari, tra i quali rientra l'assegno per figli
a carico, è contenuta nell’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi di tale disposizione, i dipendenti legittimati a ricevere
tali assegni comunitari sono tenuti a dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte, che devono essere
detratti dagli assegni corrisposti a norma dello [OSCURATO:PERSONA]. Come statuito dalla Corte, l'art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] sancisce
il carattere complementare degli assegni familiari comunitari, in virtù del quale questi ultimi vengono corrisposti agli aventi
diritto soltanto nella misura in cui superino l'importo degli analoghi assegni versati nell'ambito di un regime previsto dalla
normativa di uno Stato membro (sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 186/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2029, punto 24).
86 Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente beneficiava dell'assegno comunitario per figli a carico dalla nascita di
sua figlia, avvenuta il 1° aprile 2000.
87 E' altresì pacifico che, in applicazione della regola anticumulo dettata dall’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
ha detratto a partire dalla data di cui sopra l'importo dell'assegno familiare belga ordinario, percepito dalla moglie del
ricorrente per la sua attività di lavoro subordinato in [OSCURATO:PERSONA], dall'importo dell'assegno comunitario per figli a carico,
cui il ricorrente aveva diritto in quanto dipendente comunitario. E' incontestato che tale detrazione era menzionata in maniera
esplicita sui fogli paga mensilmente trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, sotto la voce «detrazione assegni familiari».
88 Orbene, occorre rilevare che in seguito al decesso della moglie del ricorrente l'assegno familiare belga ordinario versato
dall'Ufficio belga degli assegni familiari è stato sostituito, con effetto al 1° giugno 2001, da un assegno familiare per
figli orfani, anch'esso versato dallo stesso Ufficio degli assegni familiari, il cui importo è circa quattro volte superiore
a quello dell'assegno familiare belga ordinario, vale a dire EUR 273,48 invece di EUR 68,48.
89 E' pacifico che, malgrado tale circostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a detrarre dalla retribuzione del ricorrente un importo
di EUR 68,48 per l'assegno familiare belga.
90 E' dunque giocoforza constatare che, durante il periodo controverso, durato nove mesi, il ricorrente ha visto i propri assegni
familiari nazionali aumentare in misura significativa, mentre la detrazione operata a tale titolo dalla [OSCURATO:PERSONA] è rimasta
invece invariata.
91 In tale contesto, il ricorrente, dipendente inquadrato nell'elevato grado A5, arrivato alla [OSCURATO:PERSONA] nel 1988, giurista,
membro dell'Ufficio del presidente della [OSCURATO:PERSONA] ed ex membro del servizio giuridico di tale istituzione, nell'ambito
del quale egli ha trattato le questioni connesse alla normativa statutaria, e che si trovava dunque in una situazione professionale
privilegiata – sebbene la sua esperienza in materia di normativa statutaria risalisse a vari anni addietro – per conoscere
con precisione le questioni oggetto della controversia (sentenze Chabert/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 59, punto 41; Barth/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 62, punto 33, e Ronsse/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 83, punto 48), avrebbe dovuto essere indotto a
pensare dalla semplice lettura dei suoi fogli paga che la mancata modifica dell'importo detratto per gli assegni familiari
nazionali, indicato sotto la voce «detrazione assegni familiari», destava perplessità dopo il decesso di sua moglie (sentenza
Kuhl/Consiglio, cit. supra al punto 79, punto 15; sentenze del Tribunale 28 febbraio 1991, causa T‑124/89, Kormeier/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑125, punto 18; Chabert/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 59, punti 36‑38; Galtieri/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al
punto 62, punti 50 e 55, e Maslias/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 59, punti 62‑64 e 67).
92 Un dubbio siffatto doveva tanto più prospettarsi al ricorrente nel caso di specie in quanto questi aveva chiesto lo stesso
giorno, vale a dire il 30 aprile 2001, sia la concessione della pensione comunitaria di orfano ai sensi dell'art. 80 dello
[OSCURATO:PERSONA] presso il servizio competente della [OSCURATO:PERSONA], sia la concessione dell'assegno familiare per figli orfani ai sensi
della legge belga in materia di assegni familiari presso l'Ufficio belga degli assegni familiari. In simili circostanze, il
ricorrente non poteva non essere consapevole delle potenziali difficoltà generate dalla sovrapposizione di due regimi di previdenza
sociale, uno comunitario e l'altro nazionale, e delle incertezze che potevano risultarne in relazione alla sua situazione
personale dopo il decesso di sua moglie. In proposito, è irrilevante il fatto che il ricorrente non abbia avuto una conoscenza
precisa e dettagliata dell'errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, non è necessario
che il dipendente interessato possa stabilire con precisione l'entità o la natura dell'errore commesso dall'amministrazione,
posto che egli, nell'esercizio del dovere di diligenza che gli incombe, era tenuto a nutrire dei dubbi quanto alla regolarità
dei versamenti in questione (sentenze Chabert/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 59, punto 35; Kraus/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 82, punto 41, e Barth/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 62, punto 34).
93 Inoltre, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la situazione nella quale si trova un'amministrazione incaricata
di provvedere al pagamento di migliaia di stipendi e assegni di ogni genere non può essere paragonata a quella del dipendente
che ha un interesse personale a verificare i pagamenti che gli vengono mensilmente effettuati (sentenza Broe/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 79, punto 11).
94 Orbene, è incontestabile che il decesso di un coniuge costituisce un cambiamento sostanziale della situazione personale e
familiare di un dipendente, mutamento che è idoneo, con tutta evidenza, a determinare un adeguamento dei suoi diritti in materia
di previdenza sociale.
95 Risulta d'altronde dal fascicolo che il ricorrente era manifestamente consapevole del fatto che il mutamento della sua situazione
implicava un adeguamento dei suoi diritti in materia di previdenza sociale e che tale adeguamento era connesso alla sovrapposizione
di due regimi previdenziali, uno nazionale e l'altro comunitario. Infatti, in base al tenore del suo messaggio di posta elettronica
del 18 luglio 2001, è lo stesso ricorrente a chiedere informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] in merito all’«attualità» della «trattenuta»
che l'amministrazione continuava ad effettuare nei suoi confronti per l'assegno familiare belga ordinario, nonostante il decesso
di sua moglie, sottolineando in tal modo, per riprendere l'espressione utilizzata nell'atto introduttivo, un «problema d'incoerenza»
fra la detta trattenuta e la concessione della pensione comunitaria di orfano. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto nei suoi
scritti difensivi che egli, con il suo messaggio di posta elettronica dell'8 febbraio 2002, continuava a sollevare il problema
della coesistenza della pensione comunitaria di orfano e dell'assegno familiare belga per figli orfani. In tali circostanze,
il ricorrente non può ragionevolmente sostenere che non aveva consapevolezza del fatto che l'assenza di modifiche nei suoi
fogli paga era idonea a destare perplessità.
96 Di conseguenza, occorre considerare che il ricorrente era tenuto, dando prova di una normale diligenza nell'ambito della verifica
del pagamento della sua retribuzione, a rendersi conto del fatto che l'amministrazione aveva commesso un errore nel determinare
tale retribuzione successivamente al decesso di sua moglie.
97 Nessuno degli argomenti addotti dal ricorrente è idoneo ad infirmare tale conclusione.
98 Quanto, in primo luogo, alla complessità della materia, si deve rilevare che l'assegno familiare belga per figli orfani, pur
potendo sotto taluni aspetti presentare analogie con una pensione di orfano, costituisce nondimeno, secondo la sua stessa
denominazione, un «assegno familiare» che viene corrisposto dall'Ufficio belga degli «assegni familiari». Inoltre, è pacifico
che tale assegno è stato versato, da un lato, in sostituzione dell'assegno familiare belga ordinario di cui beneficiava la
moglie del ricorrente prima del suo decesso e, dall'altro, a titolo della stessa figlia. Inoltre, e soprattutto, occorre constatare
che il formulario belga per la domanda di tali assegni, compilato dal ricorrente il 30 aprile 2001, indica espressamente che
questi assegni vengono pagati a favore di un orfano se il padre o la madre «aveva diritto agli assegni familiari per un periodo
di almeno sei mesi nel corso dei dodici mesi precedenti il decesso», che l'importo di tali assegni «è più elevato rispetto
agli assegni familiari ordinari» e che, se il genitore superstite si sposa nuovamente o instaura una convivenza di tipo familiare,
«non viene però più corrisposto l'importo maggiorato, bensì quello degli assegni familiari ordinari». Inoltre, le pertinenti
disposizioni della legge belga applicabile fanno riferimento alla concessione di assegni familiari «al tasso» orfano.
99 E' giocoforza constatare che l'insieme di tali elementi fornisce quanto meno – senza che sia necessario svolgere ricerche
giuridiche complesse – indicazioni chiare e concordanti del fatto che esiste uno stretto legame tra l'assegno familiare per
figli orfani e l'assegno familiare ordinario di cui beneficiava la moglie del ricorrente prima del suo decesso (v., in tal
senso, sentenza del Tribunale 10 maggio 1990, causa T‑117/89, Sens/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑185, punto 14). Non può dunque
essere accolto l'argomento relativo all'incomprensione manifestata dal ricorrente, l'8 febbraio 2002, riguardo all'espressione
«tasso orfano» utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo messaggio di posta elettronica del 6 febbraio 2002.
100 Al riguardo, risulta irrilevante il fatto che sino al 6 febbraio 2002 il servizio competente della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe
indicato al ricorrente le norme nazionali applicabili. Infatti, come constatato supra al punto 98, le pertinenti informazioni
in materia risultavano già dal formulario relativo alla domanda di assegno familiare belga per figli orfani compilato dal
ricorrente il 30 aprile 2001.
101 Di conseguenza, tenuto conto del fatto che il ricorrente doveva essere consapevole dell'esistenza di un'incertezza quanto
all'uguale natura delle prestazioni in questione, gli argomenti relativi alla complessità della materia, sebbene tale complessità
sia incontestabile, non possono essere accolti.
102 Quanto, in secondo luogo, alla circostanza fatta valere dal ricorrente secondo cui egli avrebbe diligentemente segnalato il
mutamento della propria situazione familiare e la concessione di nuove prestazioni da parte dell'Ufficio belga degli assegni
familiari, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il semplice fatto per un dipendente di aver debitamente informato
l'amministrazione del mutamento intervenuto nella sua situazione familiare non vale ad esonerarlo dall'obbligo ad esso incombente
di restituire le somme indebitamente percepite, nel caso in cui, malgrado le sue dichiarazioni, l'amministrazione abbia continuato
a corrispondergli assegni chiaramente incompatibili con le disposizioni statutarie applicabili (sentenza Barth/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 62, punto 36).
103 Ad ogni modo, nella fattispecie, il ricorrente erra allorché sostiene di aver informato la [OSCURATO:PERSONA] della concessione dell'assegno
familiare belga per figli orfani mediante i suoi messaggi di posta elettronica del 18 aprile e 18 luglio 2001. Infatti, nel
primo dei detti messaggi, il ricorrente, che ancora non percepiva a quella data l'assegno familiare belga per figli orfani,
si è limitato ad informare la [OSCURATO:PERSONA] del decesso di sua moglie, facendo presente che una detrazione veniva effettuata
sul suo stipendio per gli assegni familiari belgi ordinari percepiti dalla moglie. Quanto al secondo dei detti messaggi, inviato
quando il ricorrente aveva già percepito due volte l'assegno familiare belga per figli orfani, il ricorrente si limita in
esso a chiedere informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] in merito all'attualità della trattenuta operata per gli assegni familiari belgi
ordinari a partire dal decesso di sua moglie, indicando peraltro che sua figlia era titolare di una pensione comunitaria di
orfano, ma senza menzionare l'assegno familiare belga per figli orfani.
104 In proposito, occorre osservare che dai succitati messaggi di posta elettronica risulta piuttosto che il ricorrente intendeva
con essi non già informare l'amministrazione del versamento di una qualsivoglia somma indebita, bensì, al contrario, contestare
il mantenimento – secondo i suoi stessi termini – di una «trattenuta» effettuata sul suo stipendio, vale a dire la detrazione
per gli assegni familiari belgi ordinari di sua moglie, mentre tali assegni avevano cessato di essere pagati a partire dal
decesso di quest'ultima. All'udienza, lo stesso ricorrente ha d'altronde ammesso che la formulazione dei succitati messaggi
di posta elettronica non era esente da imprecisioni.
105 In realtà, si deve constatare che il ricorrente, il quale percepiva l'assegno familiare belga per figli orfani dal mese di
giugno 2001, ha informato la [OSCURATO:PERSONA], in modo esplicito, dell'esistenza e dell'ammontare di tale assegno soltanto l'8
febbraio 2002, vale a dire quasi nove mesi più tardi. Inoltre, tale informazione è stata fornita non per sua propria iniziativa,
bensì solo quando la [OSCURATO:PERSONA] gliene ha fatto espressamente richiesta, in data 6 febbraio 2002.
106 Ne consegue che il ricorrente, omettendo di fornire all'amministrazione determinate informazioni di cui era in possesso e
delle quali doveva cogliere la portata, non ha rispettato l'obbligo previsto dall’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del
quale incombe a ciascun dipendente interessato «dichiarare gli assegni [aventi] uguale natura [rispetto agli assegni familiari
comunitari]». Orbene, secondo la giurisprudenza, il dipendente che con il suo stesso comportamento si sia posto in una situazione
irregolare omettendo di fornire una dichiarazione di questo tipo non può invocare la propria buona fede allo scopo di liberarsi
dall'obbligo di restituire le somme indebitamente percepite (sentenza della Corte 30 maggio 1973, causa 36/72, Meganck/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 527; sentenze del Tribunale 13 marzo 1990, cause riunite T‑34/89 e T‑67/89, Costacurta/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
II‑93, punti 43‑49; Sens/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 99, punto 12; 13 luglio 1995, causa T‑545/93, Kschwendt/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑185 e II‑565, punto 109; Barth/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 62, punto 36, e B/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 62, punto 54).
107 Inoltre, occorre osservare che, in seguito alla dichiarazione del ricorrente relativa all'importo dell'assegno familiare belga
per figli orfani, effettuata l'8 febbraio 2002, il servizio competente della [OSCURATO:PERSONA] gli ha comunicato, il 15 febbraio
2002, vale a dire soltanto sette giorni più tardi, la decisione impugnata. Ne risulta che, contrariamente a quanto sostenuto
dal ricorrente, alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere imputata alcuna mancanza di diligenza.
108 Di conseguenza, gli argomenti del ricorrente relativi alle sue diverse comunicazioni alla [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti.
109 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la circostanza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], con il proprio comportamento, avrebbe indotto
il ricorrente in errore non contraddicendone la convinzione che esistesse tutt'al più un'eventuale incoerenza fra la trattenuta
effettuata a titolo dell'assegno familiare belga ordinario e la pensione comunitaria di orfano, nonché il fatto che il ricorrente
avrebbe sollevato, fino all'8 febbraio 2002, il problema della coesistenza fra la detta pensione e l'assegno familiare belga
per figli orfani, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, non è necessario che il dipendente interessato possa stabilire
con precisione l'entità o la natura dell'errore commesso dall'amministrazione, posto che egli, nell'esercizio del dovere di
diligenza che gli incombe, era tenuto a nutrire dubbi quanto alla regolarità dei versamenti in questione (sentenza Barth/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 62, punto 34).
110 Orbene, nella fattispecie, per i motivi illustrati supra ai punti 85‑96, il ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto, leggendo
i propri fogli paga, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un errore nel determinare la sua retribuzione successivamente al decesso
di sua moglie. A questo proposito, le circostanze sopra citate, lungi dal rimettere in discussione il carattere evidente dell'errore
commesso dalla [OSCURATO:PERSONA], sono anzi idonee – come già indicato supra al punto 95 – a rafforzare tale carattere evidente,
dato che circostanze siffatte dimostrano che il ricorrente era in realtà consapevole del fatto che in seguito al decesso di
sua moglie la determinazione della sua retribuzione era tale da destare perplessità.
111 Ad ogni modo, quanto al cumulo tra la pensione comunitaria di orfano e l'assegno familiare belga per figli orfani, si deve
rilevare come dall’art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] risulti chiaramente che la regola anticumulo si applica unicamente agli assegni
aventi la stessa natura degli assegni familiari comunitari, vale a dire, ai sensi del n. 1 della disposizione suddetta, l'assegno
di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica. Inoltre, risulta chiaramente dall’art. 80 dello [OSCURATO:PERSONA],
il cui quarto comma prevede la concessione di una pensione comunitaria di orfano in caso di decesso del coniuge di un dipendente,
che tale disposizione non prevede alcuna regola anticumulo.
112 Tenuto conto delle sue alte qualifiche in campo giuridico e della sua elevata posizione nell'amministrazione, il ricorrente
non poteva dunque ignorare che l'assegno familiare belga per figli orfani e la pensione comunitaria di orfano sono cumulabili.
Alla luce di tali circostanze, non si può dunque addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver formulato obiezioni in ordine a tale
cumulo, essendo quest'ultimo consentito dallo [OSCURATO:PERSONA].
113 Infine, per quel che riguarda, in quarto luogo, la dedotta circostanza secondo cui, nel vigore della normativa belga antecedente
alla modifica apportata dalla legge 12 giugno 2000, gli assegni familiari belgi dovevano essere diminuiti dell'importo degli
assegni comunitari di uguale natura, è sufficiente osservare come il decesso della moglie del ricorrente si sia verificato
quasi un anno dopo la detta modifica. Orbene, in seguito a quest'ultima, la legge belga prevede attualmente che gli assegni
familiari belgi, in conformità del principio di complementarità sancito dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 85,
non vengano più diminuiti dell'importo degli assegni comunitari di uguale natura.
114 Ad ogni modo, si deve rilevare che il ricorrente ha ammesso, rispondendo a un quesito scritto del Tribunale relativo a tale
punto, che egli non ha intrapreso alcuna iniziativa presso l'amministrazione belga per segnalare a quest'ultima l'esistenza
di un cumulo dell'assegno familiare belga per figli orfani con l'assegno comunitario per figli a carico.
115 Di conseguenza, il ricorrente non può ricavare alcun argomento dalla modifica della legislazione belga.
116 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA], esigendo la restituzione dell'indebito costituito dal
fatto di percepire cumulativamente l'assegno comunitario per figli a carico e dell'assegno familiare belga per figli orfani,
non ha violato l’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA].
117 Quanto alla dedotta violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di buona amministrazione, è sufficiente
constatare che il ricorrente non deduce alcuna specifica censura a questo proposito. Posto che l’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA] è esso
stesso una manifestazione del principio del legittimo affidamento (sentenza Costacurta/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 106,
punto 43), occorre dunque respingere tale censura per motivi uguali a quelli illustrati supra in relazione alla dedotta violazione
dell’art. 85 dello [OSCURATO:PERSONA].
118 Dall'insieme delle considerazioni di cui sopra, consegue che il ricorso dev'essere respinto.
Sulle spese
119 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda, fermo restando che, a norma dell'art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le [OSCURATO:PERSONA] e i
loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.
120 Nel caso di specie, pertanto, giusta la soccombenza del ricorrente, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo, l' 1 aprile 2004.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l'italiano.