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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05795/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato per violazione degli artt. 13 comma 13 digs. 25 luglio 1998, n 286 e 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2016 al 2018, con pena detentiva espianda pari ad anni due, mesi quattro e giorni ventotto di reclusione, istanza finalizzata a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero la detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 -ter Ord. pen. 2.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza del vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod, proc. pen. e rappresentando come il condannato avesse reperito e debitamente documentato la sussistenza di una idonea attività lavorativa, oltre a precisare diversi domicili idonei allo svolgimento della misura alternativa.

3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto.

Dette critiche, altresì, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di spunti di illogicità e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Milano.

Invero, nell'impugnato provvedimento si sottolinea come il condannato - nonostante l'indicazione di plurime abitazioni - non sia mai stato reperito in tali luoghi, così divenendo palese il suo mancato radicamento sul territorio.

Evidenzia il Tribunale di sorveglianza, inoltre, come già in precedenza sia stata revocata l'ordinanza di ammissione alla detenzione domiciliare e sia stata disattesa l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proprio sul duplice presupposto della irreperibilità del soggetto e del fatto che l'allegato contratto di lavoro non risultasse formato.

L'impugnazione, a fronte di tale motivazione, spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell'avversata ordinanza.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato per violazione degli artt. 13 comma 13 digs. 25 luglio 1998, n 286 e 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2016 al 2018, con pena detentiva espianda pari ad anni due, mesi quattro e giorni ventotto di reclusione, istanza finalizzata a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero la detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 -ter Ord. pen. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza del vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod, proc. pen. e rappresentando come il condannato avesse reperito e debitamente documentato la sussistenza di una idonea attività lavorativa, oltre a precisare diversi domicili idonei allo svolgimento della misura alternativa. 3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di spunti di illogicità e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Invero, nell'impugnato provvedimento si sottolinea come il condannato - nonostante l'indicazione di plurime abitazioni - non sia mai stato reperito in tali luoghi, così divenendo palese il suo mancato radicamento sul territorio. Evidenzia il Tribunale di sorveglianza, inoltre, come già in precedenza sia stata revocata l'ordinanza di ammissione alla detenzione domiciliare e sia stata disattesa l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proprio sul duplice presupposto della irreperibilità del soggetto e del fatto che l'allegato contratto di lavoro non risultasse formato. L'impugnazione, a fronte di tale motivazione, spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell'avversata ordinanza. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25
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