CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 34195/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 20631-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 204 /202 1 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella SICILIA, depositat a il 12/1/202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello avverso la sentenza n. 6554 /2019 della Commissione tributaria provinciale di Messina, in rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento tasse automobilistiche 2014. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 38 e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 83, commi 2 e 21, d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. e dell’art. 36 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23 conv. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello, notificato in data 7 luglio 2020, poiché proposto oltre il termine semestrale del deposito della sentenza di primo grado (16 dicembre 2019), senza tenere conto della sospensione di tutti i termini processuali ai sensi dell’art. 83 d.l. n. 27/2020 cit. 1.2. La doglianza è fondata. 1.3. La sentenza di primo grado è stata depositata in data 16 dicembre 2019. 1.4. Successivamente è intervenuto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e l’art. 83, comma 2, (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) del decreto legge n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. 1.5. Il successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 eraprorogato all'11 maggio 2020. 1.6. La notifica dell’appello, avvenuta il 7 luglio2020, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale, risulta pertanto tempestiva. 2. Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e, stante la necessità di accertamenti in fatto relativamente ai motivi di gravame relativi alla prescrizione della pretesa tributariain oggetto, la causa va rinvi ata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del