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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 29421/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16344-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Terni via [OSCURATO:PERSONA] n.26; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 274/2019 del Tribunale di Terni, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Terni n.274/2019 che quale giudice di appello ha accolto il gravame dell'[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Terni avverso la decisione del giudice di pace adottata a seguito di ricorso da lei presentato avverso il decreto del 6 ottobre 2017 con il quale il Prefetto di Terni le aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a seguito di definitività della sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato estinto il reato di cui agli art. 189, comma 6 e comma 7 C.d.S. confermando nel resto la sentenza penale di primo grado; -espone il giudice d'appello che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei era stata comminata alla Orioni dal Tribunale con la sentenza che nell'ambito del procedimento penale svolto nei suoi confronti ne aveva riconosciuto la responsabilità per i reati ascrittile e l'aveva condannata al risarcimento dei danni subiti dalle parti costituite; - a seguito di gravame avverso la suddetta pronuncia penale, la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando nel resto l'appellata sentenza; -ha ritenuto il tribunale quale giudice d'appello che erroneamente il giudice di pace aveva accolto l'opposizione della Orioni fondata sull'assunto che a seguito di intervenuta estinzione del reato non poteva essere comminata la sanzione amministrativa accessoria della patentee di guida; - il giudice di pace non poteva a seguito di ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 incidere sul titolo esecutivo dal quale derivava la sanzione amministrativa accessoria irrogata, in violazione Ric. 2019 n. 16344 sez.

M2 - ud. 19-05-2021 -2- del giudicato penale formatosi per non essere stata la sentenza della corte d'appello perugina impugnata in cassazione; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi; -non ha svolto attività difensiva l'intimato [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Terni; considerato che: -con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. e dell'art. 244 C.d.S.; -assume la ricorrente che il Tribunale di Terni quale giudice d'appello e prima ancora il Prefetto di Terni avevano erroneamente interpretato la statuizione della Corte d'appello di Perugia che non poteva decidere sulle sanzioni amministrative accessorie sicchè non poteva formarsi su di esse un giudicato e la clausola "conferma nel resto dell'appellata sentenza" costituiva una formula di stile da interpretare in base alla normativa vigente; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. e dell'art. 244 C.d.S. nonchè l'omesso valutazione di fatto decisivo; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art.112 per avere il tribunale quale giudice d'appello erroneamente ritenuto che il giudice di pace sarebbe incorso in ultra petizione; Ric. 2019 n. 16344 sez.

M2 - ud. 19-05-2021 -3- -enunciati i motivi sui quali il ricorso si articola, osserva preliminarmente la Corte che non procede alla rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura generale dello Stato in ragione dell'intervenuta irregolare notifica dello stesso all'Avvocatura distrettuale in applicazione del principio interpretativo ripetutamente affermato secondo il quale il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne deriva in particolare che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass.15106/2013; 125151/2018; id.16141/2019; id. 8980/2020); -i tre motivi, che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infatti infondati; Ric. 2019 n. 16344 sez.

M2 - ud. 19-05-2021 -4- -la Corte ritiene corretta la motivazione del Tribunale di Terni là dove ha interpretato la statuizione della Corte d'appello di Perugia di cui alla sentenza penale n. 1414/2016 emessa nel procedimento penale a carico della Orioni nel senso di ravvisare, accanto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la conferma nel resto della sentenza appellata che prevedeva, oltre alla condanna penale, la condanna al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite e della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, comminata ai sensi dell'art. 222 C.d.S. e da applicata da parte del Prefetto secondo la procedura descritta nell'art. 224 C.d.S., ; -non si è trattato quindi di una clausola di stile come sostenuto dalla ricorrente ma di una statuizione la cui legittimità avrebbe potuto essere denunciata con ricorso in cassazione e non con ricorso ex art. 6 e ss. d.lgs. 150/2011 avanti al giudice di pace; -conseguentemente in difetto dell'impugnazione la pronuncia è divenuta irrevocabile anche con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria; -rispetto a tale previsione il prefetto ha effettivamente agito quale organo esecutivo, privo di potere discrezionale in relazione alla durata della sanzione già stabilita dall'autorità giudiziaria; -così ryostruito il ruolo del prefetto, appare pure corretta la considerazione del giudice d'appello secondo cui il giudice di pace, adito ai sensi degli art. 6 e ss. d.lgs. 150/2011, accogliendo l'opposizione della Orioni, ha finito per incidere sul titolo esecutivo in violazione del giudicato penale; Ric. 2019 n. 16344 sez.

M2 - ud. 19-05-2021 -5- -nè appare pertinente il richiamo all'art. 578 cod. proc. pen.. secondo il quale "Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"; -si tratta infatti di disposizione che regolando il rapporto fra la declaratoria di estinzione del reato e gli effetti sulle statuizioni civili pronunciate dal giudice penale, non rileva ai fini di inficiare la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice d'appello sulle statuizioni della sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Perugia costituente effettivamente titolo per l'esecuzione nei confronti della Orioni della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; -il ricorso è rigettato; -nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata; - sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2019 n. 16344 sez.

M2 - ud. 19-05-2021 -6- versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16344-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Terni via [OSCURATO:PERSONA] n.26; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 274/2019 del Tribunale di Terni, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Terni n.274/2019 che quale giudice di appello ha accolto il gravame dell'[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Terni avverso la decisione del giudice di pace adottata a seguito di ricorso da lei presentato avverso il decreto del 6 ottobre 2017 con il quale il Prefetto di Terni le aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a seguito di definitività della sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato estinto il reato di cui agli art. 189, comma 6 e comma 7 C.d.S. confermando nel resto la sentenza penale di primo grado; -espone il giudice d'appello che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei era stata comminata alla Orioni dal Tribunale con la sentenza che nell'ambito del procedimento penale svolto nei suoi confronti ne aveva riconosciuto la responsabilità per i reati ascrittile e l'aveva condannata al risarcimento dei danni subiti dalle parti costituite; - a seguito di gravame avverso la suddetta pronuncia penale, la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando nel resto l'appellata sentenza; -ha ritenuto il tribunale quale giudice d'appello che erroneamente il giudice di pace aveva accolto l'opposizione della Orioni fondata sull'assunto che a seguito di intervenuta estinzione del reato non poteva essere comminata la sanzione amministrativa accessoria della patentee di guida; - il giudice di pace non poteva a seguito di ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 incidere sul titolo esecutivo dal quale derivava la sanzione amministrativa accessoria irrogata, in violazione Ric. 2019 n. 16344 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- del giudicato penale formatosi per non essere stata la sentenza della corte d'appello perugina impugnata in cassazione; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi; -non ha svolto attività difensiva l'intimato [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Terni; considerato che: -con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. e dell'art. 244 C.d.S.; -assume la ricorrente che il Tribunale di Terni quale giudice d'appello e prima ancora il Prefetto di Terni avevano erroneamente interpretato la statuizione della Corte d'appello di Perugia che non poteva decidere sulle sanzioni amministrative accessorie sicchè non poteva formarsi su di esse un giudicato e la clausola "conferma nel resto dell'appellata sentenza" costituiva una formula di stile da interpretare in base alla normativa vigente; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. e dell'art. 244 C.d.S. nonchè l'omesso valutazione di fatto decisivo; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art.112 per avere il tribunale quale giudice d'appello erroneamente ritenuto che il giudice di pace sarebbe incorso in ultra petizione; Ric. 2019 n. 16344 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3- -enunciati i motivi sui quali il ricorso si articola, osserva preliminarmente la Corte che non procede alla rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura generale dello Stato in ragione dell'intervenuta irregolare notifica dello stesso all'Avvocatura distrettuale in applicazione del principio interpretativo ripetutamente affermato secondo il quale il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne deriva in particolare che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass.15106/2013; 125151/2018; id.16141/2019; id. 8980/2020); -i tre motivi, che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infatti infondati; Ric. 2019 n. 16344 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -4- -la Corte ritiene corretta la motivazione del Tribunale di Terni là dove ha interpretato la statuizione della Corte d'appello di Perugia di cui alla sentenza penale n. 1414/2016 emessa nel procedimento penale a carico della Orioni nel senso di ravvisare, accanto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la conferma nel resto della sentenza appellata che prevedeva, oltre alla condanna penale, la condanna al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite e della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, comminata ai sensi dell'art. 222 C.d.S. e da applicata da parte del Prefetto secondo la procedura descritta nell'art. 224 C.d.S., ; -non si è trattato quindi di una clausola di stile come sostenuto dalla ricorrente ma di una statuizione la cui legittimità avrebbe potuto essere denunciata con ricorso in cassazione e non con ricorso ex art. 6 e ss. d.lgs. 150/2011 avanti al giudice di pace; -conseguentemente in difetto dell'impugnazione la pronuncia è divenuta irrevocabile anche con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria; -rispetto a tale previsione il prefetto ha effettivamente agito quale organo esecutivo, privo di potere discrezionale in relazione alla durata della sanzione già stabilita dall'autorità giudiziaria; -così ryostruito il ruolo del prefetto, appare pure corretta la considerazione del giudice d'appello secondo cui il giudice di pace, adito ai sensi degli art. 6 e ss. d.lgs. 150/2011, accogliendo l'opposizione della Orioni, ha finito per incidere sul titolo esecutivo in violazione del giudicato penale; Ric. 2019 n. 16344 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -5- -nè appare pertinente il richiamo all'art. 578 cod. proc. pen.. secondo il quale "Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"; -si tratta infatti di disposizione che regolando il rapporto fra la declaratoria di estinzione del reato e gli effetti sulle statuizioni civili pronunciate dal giudice penale, non rileva ai fini di inficiare la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice d'appello sulle statuizioni della sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Perugia costituente effettivamente titolo per l'esecuzione nei confronti della Orioni della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; -il ricorso è rigettato; -nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata; - sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2019 n. 16344 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -6- versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta
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