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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 32173/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12056/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del Liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1597/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Su ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale di Latina con decreto n. 1245/05 ingiungeva al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito rispettivamente la Società ed il Comune) il pagamento della somma di € 469.962,53 (oltre interessi e spese legali) a titolo di corrispettivo dovuto sulla base del contratto di appalto per il servizio di censimento delle unità immobiliari e riscossione dei correlati tributi stipulato tra le parti il 16/6/1999.

Si costituiva il Comune, opponendosi al decreto, del quale chiedeva la revoca.

Il Tribunale di Latina all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava la propria incompetenza territoriale.

2. Il Comune riassumeva dinanzi al Tribunale di Paola il procedimento, ribadendo che: a) secondo gli artt. 16 e 18 del Capitolato speciale d'appalto l'affidatario avrebbe potuto pretendere il pagamento delle proprie spettanze (quantificate ai sensi dell'art. 3 della convenzione in misura pari al 25% delle somme riscosse) soltanto a fronte dell'incasso dei relativi importi da parte dell'amministrazione (e non già in conseguenza della mera attività di accertamento); b) la Società, oltre a non dare la prova dell'effettiva riscossione dei tributi per cui è causa, non aveva neppure dimostrato l'esatto ammontare del credito rivendicato, dovendosi considerare la fattura azionata in via monitoria inidonea a fondare la domanda nella successiva fase di opposizione e sussistendo, in ogni caso, una visibile differenza tra l'importo indicato nel documento e quello presente nel verbale di conto e stato finale dell'appalto; c) in ogni caso, le somme riscosse a seguito dell’attività di accertamento imputabile alla Società ammontavano ad € 577.563,65, ragion per cui gli importi corrisposti alla società (per complessivi € 155.536,66) erano addirittura superiori rispetto a quelli dovuti (pari ad € 144.390,91). [OSCURATO:PERSONA] contestava l'opposizione proposta dal Comune .

In primo luogo, assumeva l'avvenuto riconoscimento del credito controverso nell'ambito del menzionato verbale di conto (atto che, in tesi difensiva, sarebbe stato idoneo a esonerarla dalla dimostrazione del rapporto sottostante anche sotto il profilo del quantum debeatur).

Inoltre, osservava che nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva chiesto i corrispettivi contrattuali riferibili ad avvisi di accertamento ormai definitivi, sicché, in assenza di prova contraria ad opera della parte opponente, era indubbia l'acquisizione al patrimonio comunale della relativa entrata.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a (di seguito, per brevità, l’Istituto) conveniva davanti al Tribunale di Paola il Comune, sostenendo: - in via preliminare, in punto di legittimazione, di essersi costituito in veste di mandatario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., succeduta nella posizione ereditaria vantata dalla Società verso l'amministrazione per effetto di un contratto di factoring intercorso in origine tra la società e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi oggetto di ulteriori atti di cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 interventi tra istituti bancari appartenenti al [OSCURATO:PERSONA]; - nel merito, che la cessione era opponibile al Comune senza necessità di accettazione alla luce degli artt. 1260, 1262 e 1264 c.c. e delle previsioni stabilite dalla legislazione speciale in materia di appalti e concessioni di lavori pubblici.

Sulla base delle suddette circostanze, l’Istituto chiedeva la condanna del Comune al pagamento dell'importo di € 456.706,19, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di spettanze maturate dalla cedente.

Si costituiva il Comune, eccependo che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva titolo a pretendere alcunché in relazione all'appalto stipulato dalla Società, essendo quest'ultima receduta dal contratto di factoring intercorso con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sin dal 2002; e riportandosi, quanto al resto, alle contestazioni già sollevate nel procedimento principale a proposito dell'inesistenza del credito oggetto della presunta cessione. 4 .Il Tribunale di Paola, riuniti i due procedimenti, procedeva all’istruzione della causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dai procuratori delle parti (in particolare, il contratto ed il capitolato d’appalto, il verbale di conto e stato finale, la nota n. 2321/2002 dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e la lettera [OSCURATO:SOCIETA].del 21 gennaio 2003), nonché mediante c.t.u.

Quindi, con sentenza del 29 gennaio 2014: - da un lato, revocava il decreto ingiuntivo, ma condannava il Comune al pagamento, in favore della Società, della minor somma di euro 6.378,77, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo; -dall’altro, rigettava la domanda dell’Istituto.

In punto di regolamentazione delle spese, il giudice di primo grado compensava le spese tra la Società ed il Comune, mentre condannava l’Istituto alla rifusione delle spese sostenute da entrambe le controparti e poneva a carico dello stesso le spese della espletata c.t.u.

5. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello, la [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, lamentando che il giudice di primo grado:a) aveva erroneamente ritenuto che le pretese di essa appellante fossero parzialmente fondate, non avendo applicato correttamente le regole relative al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento e non avendo riconosciuto il carattere di ricognizione di debito al verbale di conto sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, non aveva tenuto conto che il Comune con la mancata produzione della documentazione concernente l'effettiva riscossione non aveva consentito l'accertamento del consulente tecnico di ufficio; di nessun pregio, oltre che non motivata, era, inoltre, l'affermazione del giudice in merito alla mancanza di prova della regolarità, sotto il profilo contabile, del verbale di conto; b) non aveva considerato che la richiesta ex art. 210 c.p.c. era implicita nella disposta consulenza tecnica di ufficio; con la conseguenza che avrebbe potuto (anzi, dovuto) emettere l'ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c.; c) aveva conseguentemente errato nella quantificazione del credito.

Si costituiva in giudizio il Comune, che resisteva al proposto gravame, del quale chiedeva il rigetto.

La corte territoriale con sentenza n. 1597/2019, dichiarata la contumacia dell’Istituto, rigettava l’appello, confermando la sentenza del giudice di primo grado e compensando interamente tra le parti le spese processuali relative al grado.

6. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Società.

Ha resistito con controricorso il Comune Per l’odierna udienza non risultano presentate memorie ed il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, articola in ricorso tre motivi.

1.1. Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 comma 1° n. 4 ed all’art. 384 comma 2° cod. proc. civ. per violazione degli artt. 101 comma 2°, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui (cfr. pag. 9 e 10) la corte territoriale ha affermato che: Dalla lettura congiunta del punto "1.11" Verbale di conto e Stato Finale e dell'art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] d'Appalto, si desume che la somma determinata nel predetto verbale non è relativa al credito che può effettivamente vantare la [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune, ma all'importo determinato in base ai dati raccolti elaborati ed informatizzati.

Del resto lo stesso verbale prevede che la somma è “da liquidare come definito nelle norme contrattuali, dagli artt. 16 e 18”, e quindi secondo quanto stabilito in tali norme.

Ora, anche a prescindere dal rilevato (dal primo giudice) difetto di prova in ordine alla “regolarità dell'atto sotto il profilo contabile” (si evidenzia che, diversamente dall'assunto dell'appellato Comune, l'atto deve ritenersi regolarmente sottoscritto dal responsabile dell'ufficio tributi del Comune …), tale rilievo vale di per sé ad escludere che nel caso in esame un tale atto, possa qualificarsi come ricognizione di debito.

Comunque anche a volerlo interpretare come tale, la eventuale ricognizione non potrebbe avere alcun effetto vincolante per il Comune .

Sostiene che, tanto affermando, la corte territoriale ha escluso il valore di prova legale al verbale di conto (ricognizione di debito confessione stragiudiziale), omettendo di provvedere sulle rilevate carenze motivazionali in ordine alla erronea ricostruzione dei fatti e alla omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

1.2. Con il secondo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione (in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.), degli artt. 1988, 1358 e 1359 c.c., nella stessa parte, già oggetto di censura nel motivo che precede, e, in particolare, nel punto in cui (p. 10) la corte territoriale ha affermato che: tale rilievo vale di per sé ad escludere che nel caso in esame un tale atto possa qualificarsi come ricognizione di debito .

Si duole che la corte territoriale non ha riconosciuto al verbale di conto e stato finale né valore di ricognizione di debito e neppure valore di confessione stragiudiziale (per quanto soggetta a condizione potestativa).

Sostiene in sostanza che il responsabile dell’ufficio tributi del comune, nel redigere l’atto, non si sarebbe limitato a prendere atto di quanto relazionato dalla Società, ma avrebbe riconosciuto e comunque avvalorato la pretesa creditoria di detta società.

1.3. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione (in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.) -degli artt. 1218, 2697, 1358 e 1359 c.c., nonché degli artt. 210 e 213 c.p.c., -nella parte in cui (p. 10) la corte territoriale ha affermato: tale rilievo vale di per sé ad escludere che nel caso in esame un tale atto, possa qualificarsi come ricognizione di debito.

Comunque, anche a volerlo interpretare come tale, la eventuale ricognizione non potrebbe avere alcun effetto vincolante per il Comune.

E' stato, invero, statuito che "la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, men ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento " ...

E nella specie, risulta in atti dimostrata la sussistenza della condizione (effettiva riscossione della somma), solo al verificarsi della quale le parti hanno subordinato il pagamento del corrispettivo ...

Quindi correttamente il Tribunale ha sostenuto, in sostanza richiamando gli artt. 16 e 18 del [OSCURATO:PERSONA] d'Appalto, che l'eventuale riconoscimento di debito sarebbe privo di effetti vincolanti per il Comune e che la TE.Fl.S.E.L: s.r.l ... non può pretendere di commisurare il corrispettivo contrattuale all'entità degli accertamenti portati a termine ; - nonché nella parte in cui (p. 13) la corte territoriale ha affermato: Quanto sopra, porta, inoltre a ritenere, essendo la pretesa contrattualmente condizionata alla ”effettiva riscossione delle somme”, che è la [OSCURATO:SOCIETA]. che avrebbe dovuto dimostrare il verificarsi di tale condizione (. .. .) e tale prova non è stata fornita.

In particolare, sarebbe stato onere di essa appellante, nella impossibilità a produrre la relativa documentazione, formulare tempestivamente specifica richiesta di emissione dell'ordine di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., tale istanza non potendo identificarsi certamente, con la “indicazione del CTU oggi presente”, a seguito della quale il primo giudice, all'udienza del 6 marzo 2012 (v. relativo verbale), ha emesso ordine, a carico del Comune di produzione di documentazione.

Peraltro, anche a voler inquadrare tale ordine nella previsione normativa di cui all'art. 213 cod. proc. civ., a parte il rilievo che la richiesta di informazione di cui alla detta norma deve avere ad oggetto unicamente atti e documenti propri della pubblica amministrazione e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima ... , come ben rilevato da primo giudice non può essere esercitata per sostituirsi all'onere probatorio incombente sulle parti.

Inoltre, non è superfluo rilevare il principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall’onere di fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati .

Si duole che la corte territoriale, tanto affermando, da un lato, violando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13533/2001, avrebbe fatto ricadere sul creditore un onere probatorio che in realtà incombeva sul Comune di [OSCURATO:SOCIETA] (e, quindi, avrebbe identificato erroneamente il soggetto su cui incombeva l’onere della prova) e, dall’altro, violando il principio di diritto affermato da Cass. n. 13469/2010, avrebbe erroneamente affermato che era onere del creditore appellante provare l’avveramento della condizione.

In definitiva, secondo la ricorrente, essendo stato accertato che il compenso da essa richiesto per l’attività espletata era percentualmente subordinato alla effettiva riscossione delle somme, l’onere di provare quanto introitato dall’ente comunale avrebbe dovuto essere a carico di quest’ultimo.2.

Il ricorso è inammissibile Inammissibile è il primo motivo, in quanto la corte territoriale, con valutazioni in fatto, insindacabili in sede di legittimità, ha escluso che il verbale di conto e stato finale potesse essere considerato come avente carattere ricognitivo di un debito; ha aggiunto che, quand’anche così fosse stato, da detto verbale non risultava alcun obbligo di pagamento in capo al Comune; ed ha ritenuto che nella specie risulta in atti dimostrata la sussistenza della condizione (effettiva riscossione della somma), solo al verificarsi della quale le parti hanno subordinato il pagamento del corrispettivo .

D’altra parte, la società ricorrente si lamenta che la corte territoriale non ha attribuito valore di prova legale al verbale di conto e stato finale, ma non spiega le ragioni per le quali la corte territoriale tanto avrebbe dovuto affermare.

Inammissibile è il secondo motivo, in quanto la società ricorrente denuncia violazione di legge ma sostanzialmente si duole della congruità della motivazione con la quale la corte di merito, anche alla luce dell’ulteriore acquisita documentazione, non ha riconosciuto al verbale di conto e stato finale né valore di ricognizione di debito e neppure valore di confessione stragiudiziale (e, conseguentemente ha ricostruito il fatto in termini diversi da quelli prospettati dall’originaria parte opposta, dichiarando l’insussistenza del credito dalla stessa azionato).

Inammissibile è infine il terzo motivo, in quanto la corte territoriale, con valutazione in fatto, insindacabile in sede di legittimità, alla luce del capitolato (e della mancata corrispondenza tra l’importo della fattura e le norme regolatrici dell’appalto), ha ritenuto non provata la pretesa creditoria (fondata, oltre che sulla fattura, sul verbale di stato finale) ed in particolare ha ritenuto che la somma determinata nel predetto verbale non è relativa al credito che la Società può vantare nei confronti del Comune.

Al riguardo, occorre aggiungere che rilevanti nella specie non sono i principi di diritto richiamati dalla società ricorrente, ma il principio di diritto (puntualmente richiamato in sentenza ed anche di recente affermato da questa Corte: cfr. Cass. n. 2091/2022) per cui La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi , comportante una semplice relevatio ab onere probandiper la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento .

Nel caso di specie, la Corte ha correttamente applicato il suddetto criterio probatorio relativo all’art. 1988 c.c. ( che , per l’appunto,prevede la relevatio ab onere probandi circa l’esistenza del rapporto fondamentale, ma non consente di prescindere dalla sua esistenza, dalla sua validità e dal suo contenuto); con la conseguenza che, nel caso in cui il rapporto preveda una condizione sospensiva per il sorgere della pretesa creditoria, è onere della parte interessata provare l’avveramento della condizione.

Senonché detta prova, come correttamente ritenuto nella impugnata sentenza, la Società avrebbe potuto offrire - ma non ha offerto- mediante una tempestiva istanza ex art. 210 c.p.c.;

3. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12056/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del Liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1597/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Su ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale di Latina con decreto n. 1245/05 ingiungeva al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito rispettivamente la Società ed il Comune) il pagamento della somma di € 469.962,53 (oltre interessi e spese legali) a titolo di corrispettivo dovuto sulla base del contratto di appalto per il servizio di censimento delle unità immobiliari e riscossione dei correlati tributi stipulato tra le parti il 16/6/1999. Si costituiva il Comune, opponendosi al decreto, del quale chiedeva la revoca. Il Tribunale di Latina all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava la propria incompetenza territoriale. 2. Il Comune riassumeva dinanzi al Tribunale di Paola il procedimento, ribadendo che: a) secondo gli artt. 16 e 18 del Capitolato speciale d'appalto l'affidatario avrebbe potuto pretendere il pagamento delle proprie spettanze (quantificate ai sensi dell'art. 3 della convenzione in misura pari al 25% delle somme riscosse) soltanto a fronte dell'incasso dei relativi importi da parte dell'amministrazione (e non già in conseguenza della mera attività di accertamento); b) la Società, oltre a non dare la prova dell'effettiva riscossione dei tributi per cui è causa, non aveva neppure dimostrato l'esatto ammontare del credito rivendicato, dovendosi considerare la fattura azionata in via monitoria inidonea a fondare la domanda nella successiva fase di opposizione e sussistendo, in ogni caso, una visibile differenza tra l'importo indicato nel documento e quello presente nel verbale di conto e stato finale dell'appalto; c) in ogni caso, le somme riscosse a seguito dell’attività di accertamento imputabile alla Società ammontavano ad € 577.563,65, ragion per cui gli importi corrisposti alla società (per complessivi € 155.536,66) erano addirittura superiori rispetto a quelli dovuti (pari ad € 144.390,91). [OSCURATO:PERSONA] contestava l'opposizione proposta dal Comune . In primo luogo, assumeva l'avvenuto riconoscimento del credito controverso nell'ambito del menzionato verbale di conto (atto che, in tesi difensiva, sarebbe stato idoneo a esonerarla dalla dimostrazione del rapporto sottostante anche sotto il profilo del quantum debeatur). Inoltre, osservava che nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva chiesto i corrispettivi contrattuali riferibili ad avvisi di accertamento ormai definitivi, sicché, in assenza di prova contraria ad opera della parte opponente, era indubbia l'acquisizione al patrimonio comunale della relativa entrata. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a (di seguito, per brevità, l’Istituto) conveniva davanti al Tribunale di Paola il Comune, sostenendo: - in via preliminare, in punto di legittimazione, di essersi costituito in veste di mandatario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., succeduta nella posizione ereditaria vantata dalla Società verso l'amministrazione per effetto di un contratto di factoring intercorso in origine tra la società e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi oggetto di ulteriori atti di cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 interventi tra istituti bancari appartenenti al [OSCURATO:PERSONA]; - nel merito, che la cessione era opponibile al Comune senza necessità di accettazione alla luce degli artt. 1260, 1262 e 1264 c.c. e delle previsioni stabilite dalla legislazione speciale in materia di appalti e concessioni di lavori pubblici. Sulla base delle suddette circostanze, l’Istituto chiedeva la condanna del Comune al pagamento dell'importo di € 456.706,19, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di spettanze maturate dalla cedente. Si costituiva il Comune, eccependo che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva titolo a pretendere alcunché in relazione all'appalto stipulato dalla Società, essendo quest'ultima receduta dal contratto di factoring intercorso con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sin dal 2002; e riportandosi, quanto al resto, alle contestazioni già sollevate nel procedimento principale a proposito dell'inesistenza del credito oggetto della presunta cessione. 4 .Il Tribunale di Paola, riuniti i due procedimenti, procedeva all’istruzione della causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dai procuratori delle parti (in particolare, il contratto ed il capitolato d’appalto, il verbale di conto e stato finale, la nota n. 2321/2002 dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e la lettera [OSCURATO:SOCIETA].del 21 gennaio 2003), nonché mediante c.t.u. Quindi, con sentenza del 29 gennaio 2014: - da un lato, revocava il decreto ingiuntivo, ma condannava il Comune al pagamento, in favore della Società, della minor somma di euro 6.378,77, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo; -dall’altro, rigettava la domanda dell’Istituto. In punto di regolamentazione delle spese, il giudice di primo grado compensava le spese tra la Società ed il Comune, mentre condannava l’Istituto alla rifusione delle spese sostenute da entrambe le controparti e poneva a carico dello stesso le spese della espletata c.t.u. 5. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello, la [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, lamentando che il giudice di primo grado:a) aveva erroneamente ritenuto che le pretese di essa appellante fossero parzialmente fondate, non avendo applicato correttamente le regole relative al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento e non avendo riconosciuto il carattere di ricognizione di debito al verbale di conto sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, non aveva tenuto conto che il Comune con la mancata produzione della documentazione concernente l'effettiva riscossione non aveva consentito l'accertamento del consulente tecnico di ufficio; di nessun pregio, oltre che non motivata, era, inoltre, l'affermazione del giudice in merito alla mancanza di prova della regolarità, sotto il profilo contabile, del verbale di conto; b) non aveva considerato che la richiesta ex art. 210 c.p.c. era implicita nella disposta consulenza tecnica di ufficio; con la conseguenza che avrebbe potuto (anzi, dovuto) emettere l'ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c.; c) aveva conseguentemente errato nella quantificazione del credito. Si costituiva in giudizio il Comune, che resisteva al proposto gravame, del quale chiedeva il rigetto. La corte territoriale con sentenza n. 1597/2019, dichiarata la contumacia dell’Istituto, rigettava l’appello, confermando la sentenza del giudice di primo grado e compensando interamente tra le parti le spese processuali relative al grado. 6. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Società. Ha resistito con controricorso il Comune Per l’odierna udienza non risultano presentate memorie ed il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, articola in ricorso tre motivi. 1.1. Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 comma 1° n. 4 ed all’art. 384 comma 2° cod. proc. civ. per violazione degli artt. 101 comma 2°, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui (cfr. pag. 9 e 10) la corte territoriale ha affermato che: Dalla lettura congiunta del punto "1.11" Verbale di conto e Stato Finale e dell'art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] d'Appalto, si desume che la somma determinata nel predetto verbale non è relativa al credito che può effettivamente vantare la [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune, ma all'importo determinato in base ai dati raccolti elaborati ed informatizzati. Del resto lo stesso verbale prevede che la somma è “da liquidare come definito nelle norme contrattuali, dagli artt. 16 e 18”, e quindi secondo quanto stabilito in tali norme. Ora, anche a prescindere dal rilevato (dal primo giudice) difetto di prova in ordine alla “regolarità dell'atto sotto il profilo contabile” (si evidenzia che, diversamente dall'assunto dell'appellato Comune, l'atto deve ritenersi regolarmente sottoscritto dal responsabile dell'ufficio tributi del Comune …), tale rilievo vale di per sé ad escludere che nel caso in esame un tale atto, possa qualificarsi come ricognizione di debito. Comunque anche a volerlo interpretare come tale, la eventuale ricognizione non potrebbe avere alcun effetto vincolante per il Comune . Sostiene che, tanto affermando, la corte territoriale ha escluso il valore di prova legale al verbale di conto (ricognizione di debito confessione stragiudiziale), omettendo di provvedere sulle rilevate carenze motivazionali in ordine alla erronea ricostruzione dei fatti e alla omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. 1.2. Con il secondo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione (in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.), degli artt. 1988, 1358 e 1359 c.c., nella stessa parte, già oggetto di censura nel motivo che precede, e, in particolare, nel punto in cui (p. 10) la corte territoriale ha affermato che: tale rilievo vale di per sé ad escludere che nel caso in esame un tale atto possa qualificarsi come ricognizione di debito . Si duole che la corte territoriale non ha riconosciuto al verbale di conto e stato finale né valore di ricognizione di debito e neppure valore di confessione stragiudiziale (per quanto soggetta a condizione potestativa). Sostiene in sostanza che il responsabile dell’ufficio tributi del comune, nel redigere l’atto, non si sarebbe limitato a prendere atto di quanto relazionato dalla Società, ma avrebbe riconosciuto e comunque avvalorato la pretesa creditoria di detta società. 1.3. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione (in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.) -degli artt. 1218, 2697, 1358 e 1359 c.c., nonché degli artt. 210 e 213 c.p.c., -nella parte in cui (p. 10) la corte territoriale ha affermato: tale rilievo vale di per sé ad escludere che nel caso in esame un tale atto, possa qualificarsi come ricognizione di debito. Comunque, anche a volerlo interpretare come tale, la eventuale ricognizione non potrebbe avere alcun effetto vincolante per il Comune. E' stato, invero, statuito che "la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, men ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento " ... E nella specie, risulta in atti dimostrata la sussistenza della condizione (effettiva riscossione della somma), solo al verificarsi della quale le parti hanno subordinato il pagamento del corrispettivo ... Quindi correttamente il Tribunale ha sostenuto, in sostanza richiamando gli artt. 16 e 18 del [OSCURATO:PERSONA] d'Appalto, che l'eventuale riconoscimento di debito sarebbe privo di effetti vincolanti per il Comune e che la TE.Fl.S.E.L: s.r.l ... non può pretendere di commisurare il corrispettivo contrattuale all'entità degli accertamenti portati a termine ; - nonché nella parte in cui (p. 13) la corte territoriale ha affermato: Quanto sopra, porta, inoltre a ritenere, essendo la pretesa contrattualmente condizionata alla ”effettiva riscossione delle somme”, che è la [OSCURATO:SOCIETA]. che avrebbe dovuto dimostrare il verificarsi di tale condizione (. .. .) e tale prova non è stata fornita. In particolare, sarebbe stato onere di essa appellante, nella impossibilità a produrre la relativa documentazione, formulare tempestivamente specifica richiesta di emissione dell'ordine di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., tale istanza non potendo identificarsi certamente, con la “indicazione del CTU oggi presente”, a seguito della quale il primo giudice, all'udienza del 6 marzo 2012 (v. relativo verbale), ha emesso ordine, a carico del Comune di produzione di documentazione. Peraltro, anche a voler inquadrare tale ordine nella previsione normativa di cui all'art. 213 cod. proc. civ., a parte il rilievo che la richiesta di informazione di cui alla detta norma deve avere ad oggetto unicamente atti e documenti propri della pubblica amministrazione e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima ... , come ben rilevato da primo giudice non può essere esercitata per sostituirsi all'onere probatorio incombente sulle parti. Inoltre, non è superfluo rilevare il principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall’onere di fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati . Si duole che la corte territoriale, tanto affermando, da un lato, violando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13533/2001, avrebbe fatto ricadere sul creditore un onere probatorio che in realtà incombeva sul Comune di [OSCURATO:SOCIETA] (e, quindi, avrebbe identificato erroneamente il soggetto su cui incombeva l’onere della prova) e, dall’altro, violando il principio di diritto affermato da Cass. n. 13469/2010, avrebbe erroneamente affermato che era onere del creditore appellante provare l’avveramento della condizione. In definitiva, secondo la ricorrente, essendo stato accertato che il compenso da essa richiesto per l’attività espletata era percentualmente subordinato alla effettiva riscossione delle somme, l’onere di provare quanto introitato dall’ente comunale avrebbe dovuto essere a carico di quest’ultimo.2. Il ricorso è inammissibile Inammissibile è il primo motivo, in quanto la corte territoriale, con valutazioni in fatto, insindacabili in sede di legittimità, ha escluso che il verbale di conto e stato finale potesse essere considerato come avente carattere ricognitivo di un debito; ha aggiunto che, quand’anche così fosse stato, da detto verbale non risultava alcun obbligo di pagamento in capo al Comune; ed ha ritenuto che nella specie risulta in atti dimostrata la sussistenza della condizione (effettiva riscossione della somma), solo al verificarsi della quale le parti hanno subordinato il pagamento del corrispettivo . D’altra parte, la società ricorrente si lamenta che la corte territoriale non ha attribuito valore di prova legale al verbale di conto e stato finale, ma non spiega le ragioni per le quali la corte territoriale tanto avrebbe dovuto affermare. Inammissibile è il secondo motivo, in quanto la società ricorrente denuncia violazione di legge ma sostanzialmente si duole della congruità della motivazione con la quale la corte di merito, anche alla luce dell’ulteriore acquisita documentazione, non ha riconosciuto al verbale di conto e stato finale né valore di ricognizione di debito e neppure valore di confessione stragiudiziale (e, conseguentemente ha ricostruito il fatto in termini diversi da quelli prospettati dall’originaria parte opposta, dichiarando l’insussistenza del credito dalla stessa azionato). Inammissibile è infine il terzo motivo, in quanto la corte territoriale, con valutazione in fatto, insindacabile in sede di legittimità, alla luce del capitolato (e della mancata corrispondenza tra l’importo della fattura e le norme regolatrici dell’appalto), ha ritenuto non provata la pretesa creditoria (fondata, oltre che sulla fattura, sul verbale di stato finale) ed in particolare ha ritenuto che la somma determinata nel predetto verbale non è relativa al credito che la Società può vantare nei confronti del Comune. Al riguardo, occorre aggiungere che rilevanti nella specie non sono i principi di diritto richiamati dalla società ricorrente, ma il principio di diritto (puntualmente richiamato in sentenza ed anche di recente affermato da questa Corte: cfr. Cass. n. 2091/2022) per cui La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi , comportante una semplice relevatio ab onere probandiper la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento . Nel caso di specie, la Corte ha correttamente applicato il suddetto criterio probatorio relativo all’art. 1988 c.c. ( che , per l’appunto,prevede la relevatio ab onere probandi circa l’esistenza del rapporto fondamentale, ma non consente di prescindere dalla sua esistenza, dalla sua validità e dal suo contenuto); con la conseguenza che, nel caso in cui il rapporto preveda una condizione sospensiva per il sorgere della pretesa creditoria, è onere della parte interessata provare l’avveramento della condizione. Senonché detta prova, come correttamente ritenuto nella impugnata sentenza, la Società avrebbe potuto offrire - ma non ha offerto- mediante una tempestiva istanza ex art. 210 c.p.c.; 3. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, s
Decreto Cassazione n. 32173/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris