CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di resistenza e danneggiamento aggravato, non sono consentiti in sede di legittimità perché diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza un serio confronto con la motivazione resa; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 in relazione alla sussistenza del dolo, non esclusa dallo stato di ubriachezza desunta dalle manovre di guida poste in essere per sottrarsi al controllo, ritenute logicamente indicative di esatta percezione della realtà, nonché dalla reazione violenta subito opposta agli operanti, anche danneggiando autovetture e la porta della questura); rilevato che anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità a fronte della coerente motivazione resa, che esclude la minima offensività del fatto in ragione delle modalità della condotta e del grado di colpevolezza nonché dalla non occasionalità della condotta, desunta dai precedenti per delitti della stessa indole; analoga valutazione va espressa per il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato con motivazione congrua, che attribuisce rilievo ai precedenti penali e alla personalità negativa dell'imputato, nonostante l'esclusione della recidiva da parte del primo giudice (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigli estensore