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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36488/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19597/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli -Venezia-Giulia, n. 10/01/13, depositata in data 22 gennaio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Alla precedente udienza il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA].

RIMBORS O

1. [OSCURATO:PERSONA], in data 18 gennaio 2011, proponeva istanza di rimborso relativamente all’imposta pagata, alla data di cessazione del rapporto di lavoro nell’anno 2000, sulle somme corrispostegli dal datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo, con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La richiesta veniva effettuata sulla base dell’intervenuta sentenza 21 luglio 2005, in causa C-207/04, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE, che aveva dichiarato il contrasto della disposizione in oggetto con la Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne circa l’accesso al lavoro.

La norma dipoi veniva abrogata con d.l. 4 luglio 2006, n. 223.

2. In data 21 gennaio 2011 l’Agenzia, qualificando l’istanza come nuova rispetto ad altra proposta nell’anno 2003, contenendo essa nuove motivazioni e nuovi importi, la respingeva, in quanto presentata oltre il termine di quarantotto mesi dal versamento, in applicazione quindi dell’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il contribuente impugnava il diniego davanti alla CTP, che accoglieva l’istanza ritenendo che il termine di cui all’indicato art. 38 dovesse decorrere dal momento in cui il contrasto tra legge nazionale e comunitaria era divenuto conoscibile,il che nella specie sarebbe avvenuto appunto attraverso l’ordinanza della CGE.

La CTR, adìta dall’Agenzia, respingeva l’appello, osservando che solo con la pubblicazione dell’ordinanza della CGE in oggetto era venuto meno l’obbligo di applicare la tassazione ordinaria sulle somme corrisposte dai datori di lavoro in dipendenza dell’esodo incentivato, con conseguente decorrenza del termine di quarantotto mesi solo a partire dal 12 aprile 2008 (data appunto della pubblicazione dell’ordinanza sulla G.U.).

3. Avverso tale decisione l’Agenzia promuove ricorso in cassazione, affidandolo ad un unico motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

Con ordinanza interlocutoria 16 giugno 2016 questa Corte, rilevata l’irregolarità della notifica del ricorso per cassazione, per mancanza della raccomandata prevista dall’art. 7, l. 20 novembre 1982, n. 890, ne disponeva il rinnovo.

Risulta in atti l’atto di rinnovo della notifica, con plico ritirato personalmente dall’intimato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.

P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

In effetti l’Agenzia denuncia il contrasto delle decisioni, ed in particolare di quella di secondo grado, con l’interpretazione delle norme ricavabile da costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù della quale nel caso di imposte pagate sulla base di disposizioni che la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario, il contribuente può domandarne il rimborso solo entro il termine di decadenza stabilito dalla disciplina nazionale, senza che sul decorso di tale termine possa incidere la pronuncia comunitaria, non potendo questa configurarsi come espressione di "overruling", atteso che la decisione comunitaria non riguarda la materia processuale, né il termine per la domanda di rimborso d'imposta, la quale, peraltro, resta proponibile anche prima che alla direttiva stessa venga data attuazione nello Stato italiano (Cass. 25/07/2012, n. 13087).

2. Il motivo è fondato.

In effetti, per costante giurisprudenza di questa Corte, “Nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario” (da ultimo Cass. 27/07/2021, n. 21419; in tal senso già Cass. Sez.

U.16/06/2014, n. 13674).

Tale giurisprudenza, del resto risulta applicativa e sintonica col principio espresso dalla stessa CGE, secondo cui il diritto comunitario non vieta ad uno stato membro, che non ha attuato la direttiva, di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione della stessa un termine prescrizionale che decorra dalla data di esigibilità, purché questo non sia meno favorevole per i ricorsi basati sul diritto comunitario di quello per i ricorsi basati sul diritto interno, e non renda eccessivamente difficoltoso o impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento unionale (CGE n. 188 del 02/12/1997, n. 231 del 15/09/1998).

Ciò comporta quindi che il diritto al rimborso resta fermo solo per i rapporti non ancora esauriti, cioè non conseguenti ad atti amministrativi ormai inoppugnabili, o rispetto ai quali sia decorso un termine prescrizionale o decadenziale.

3. Poiché nella specie è pacifico che il contribuente richiese il rimborso nell’anno 2011, pertanto ben oltre lo spirare del termine di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 – si ripete pari a quarantotto mesi a decorrere dal relativo versamento, avvenuto nel 2001 – risulta evidente l’errore in cui è incorsa la pronuncia impugnata, che pertanto dev’essere cassata.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. deve decidersi nel merito, mediante il rigetto dell’istanza proposta dal contribuente.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della contribuente, con compensazione di quelle inerenti i gradi di merito.

P. Q. M. Accoglie il ricorso cassando la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’istanza proposta dal contribuente.

Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità che liquida in € 1500,00 per co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19597/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli -Venezia-Giulia, n. 10/01/13, depositata in data 22 gennaio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Alla precedente udienza il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. RIMBORS O 1. [OSCURATO:PERSONA], in data 18 gennaio 2011, proponeva istanza di rimborso relativamente all’imposta pagata, alla data di cessazione del rapporto di lavoro nell’anno 2000, sulle somme corrispostegli dal datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo, con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La richiesta veniva effettuata sulla base dell’intervenuta sentenza 21 luglio 2005, in causa C-207/04, pronunciata dalla Corte di Giustizia UE, che aveva dichiarato il contrasto della disposizione in oggetto con la Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne circa l’accesso al lavoro. La norma dipoi veniva abrogata con d.l. 4 luglio 2006, n. 223. 2. In data 21 gennaio 2011 l’Agenzia, qualificando l’istanza come nuova rispetto ad altra proposta nell’anno 2003, contenendo essa nuove motivazioni e nuovi importi, la respingeva, in quanto presentata oltre il termine di quarantotto mesi dal versamento, in applicazione quindi dell’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il contribuente impugnava il diniego davanti alla CTP, che accoglieva l’istanza ritenendo che il termine di cui all’indicato art. 38 dovesse decorrere dal momento in cui il contrasto tra legge nazionale e comunitaria era divenuto conoscibile,il che nella specie sarebbe avvenuto appunto attraverso l’ordinanza della CGE. La CTR, adìta dall’Agenzia, respingeva l’appello, osservando che solo con la pubblicazione dell’ordinanza della CGE in oggetto era venuto meno l’obbligo di applicare la tassazione ordinaria sulle somme corrisposte dai datori di lavoro in dipendenza dell’esodo incentivato, con conseguente decorrenza del termine di quarantotto mesi solo a partire dal 12 aprile 2008 (data appunto della pubblicazione dell’ordinanza sulla G.U.). 3. Avverso tale decisione l’Agenzia promuove ricorso in cassazione, affidandolo ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Con ordinanza interlocutoria 16 giugno 2016 questa Corte, rilevata l’irregolarità della notifica del ricorso per cassazione, per mancanza della raccomandata prevista dall’art. 7, l. 20 novembre 1982, n. 890, ne disponeva il rinnovo. Risulta in atti l’atto di rinnovo della notifica, con plico ritirato personalmente dall’intimato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d. P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. In effetti l’Agenzia denuncia il contrasto delle decisioni, ed in particolare di quella di secondo grado, con l’interpretazione delle norme ricavabile da costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù della quale nel caso di imposte pagate sulla base di disposizioni che la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario, il contribuente può domandarne il rimborso solo entro il termine di decadenza stabilito dalla disciplina nazionale, senza che sul decorso di tale termine possa incidere la pronuncia comunitaria, non potendo questa configurarsi come espressione di "overruling", atteso che la decisione comunitaria non riguarda la materia processuale, né il termine per la domanda di rimborso d'imposta, la quale, peraltro, resta proponibile anche prima che alla direttiva stessa venga data attuazione nello Stato italiano (Cass. 25/07/2012, n. 13087). 2. Il motivo è fondato. In effetti, per costante giurisprudenza di questa Corte, “Nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario” (da ultimo Cass. 27/07/2021, n. 21419; in tal senso già Cass. Sez. U.16/06/2014, n. 13674). Tale giurisprudenza, del resto risulta applicativa e sintonica col principio espresso dalla stessa CGE, secondo cui il diritto comunitario non vieta ad uno stato membro, che non ha attuato la direttiva, di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione della stessa un termine prescrizionale che decorra dalla data di esigibilità, purché questo non sia meno favorevole per i ricorsi basati sul diritto comunitario di quello per i ricorsi basati sul diritto interno, e non renda eccessivamente difficoltoso o impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento unionale (CGE n. 188 del 02/12/1997, n. 231 del 15/09/1998). Ciò comporta quindi che il diritto al rimborso resta fermo solo per i rapporti non ancora esauriti, cioè non conseguenti ad atti amministrativi ormai inoppugnabili, o rispetto ai quali sia decorso un termine prescrizionale o decadenziale. 3. Poiché nella specie è pacifico che il contribuente richiese il rimborso nell’anno 2011, pertanto ben oltre lo spirare del termine di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 – si ripete pari a quarantotto mesi a decorrere dal relativo versamento, avvenuto nel 2001 – risulta evidente l’errore in cui è incorsa la pronuncia impugnata, che pertanto dev’essere cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. deve decidersi nel merito, mediante il rigetto dell’istanza proposta dal contribuente. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della contribuente, con compensazione di quelle inerenti i gradi di merito. P. Q. M. Accoglie il ricorso cassando la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’istanza proposta dal contribuente. Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità che liquida in € 1500,00 per co
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