CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA_ Uto avviso alle parti; c udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa 'immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione che certamente non ricorre nel caso in esame, come risulta ictu ()cui/ dalla mera lettura del capo di imputazione, in cui si contesta la detenzione a fine di spaccio di 89 gr. lordi di cocaina; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 apri