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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23646/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000- perché nella qualità di legale rappresentante della società 23.H. [OSCURATO:PERSONA].

Coop, al fine di evasione fiscale, essendovi obbligato, ometteva di presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto relativa all'anno di imposta 2011, in Bergamo il 30.12.2012 - e condannato alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza dell'art. 1, comma 143 I 244/2007, vigente alla data del fatto, successivamente sostituito dal 'art. 12-bis d.lgs 74/2000, lamentando la mancata disposizione da parte del Tribunale della confisca obbligatoria; il ricorrente chiede, quindi, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale di Bergamo ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione contestatagli, condannandolo, pertanto, alla pena di mesi otto di reclusione, disponendo, altresì, a carico dello stesso la applicazione delle sanzioni accessorie previste dal d.lgs n. 74 del 2000 per i trasgressori alle disposizioni penali ivi previste, ma ha omesso di disporre, come, invece, previsto espressamente dall'art. 12-bis del citato d.lgs in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato, cioè l'ammontare dell imposta evasa a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Iva in relazione all'anno di imposta 201.

3. Costituisce orientamento consolidato che: la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purchè sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez.3,n.17066 del 04/02/2013, Rv.255113); il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez.6, n.3606 del 20/10/2016, dep.24/01/2017,Rv.26934; Sez.3,n.20776 del 06/03/2014, Rv.259661; Sez.5,n.9738 del 02/12/2014,dep.05/03/2015, Rv.262893); il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Rv. 254918).

A tali principi di diritto non si è uniformata la sentenza impugnata e, risulta, pertanto, integrato il vizio denunciato.

4. Consegue, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio limitatamente all'omessa applicazione della confisca.

5. L'annullamento della sentenza impugnata va disposto con rinvio, atteso che, l'adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca deve essere da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente (Sez.3 n. 3165 del 22/11/2019, dep.27/01/2020, Rv.278637 - 02).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000- perché nella qualità di legale rappresentante della società 23.H. [OSCURATO:PERSONA]. Coop, al fine di evasione fiscale, essendovi obbligato, ometteva di presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto relativa all'anno di imposta 2011, in Bergamo il 30.12.2012 - e condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza dell'art. 1, comma 143 I 244/2007, vigente alla data del fatto, successivamente sostituito dal 'art. 12-bis d.lgs 74/2000, lamentando la mancata disposizione da parte del Tribunale della confisca obbligatoria; il ricorrente chiede, quindi, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Bergamo ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione contestatagli, condannandolo, pertanto, alla pena di mesi otto di reclusione, disponendo, altresì, a carico dello stesso la applicazione delle sanzioni accessorie previste dal d.lgs n. 74 del 2000 per i trasgressori alle disposizioni penali ivi previste, ma ha omesso di disporre, come, invece, previsto espressamente dall'art. 12-bis del citato d.lgs in caso di condanna od anche di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti dal medesimo decreto legislativo previsti, la confisca dei beni che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato contestato, cioè l'ammontare dell imposta evasa a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Iva in relazione all'anno di imposta 201. 3. Costituisce orientamento consolidato che: la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purchè sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez.3,n.17066 del 04/02/2013, Rv.255113); il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez.6, n.3606 del 20/10/2016, dep.24/01/2017,Rv.26934; Sez.3,n.20776 del 06/03/2014, Rv.259661; Sez.5,n.9738 del 02/12/2014,dep.05/03/2015, Rv.262893); il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Rv. 254918). A tali principi di diritto non si è uniformata la sentenza impugnata e, risulta, pertanto, integrato il vizio denunciato. 4. Consegue, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio limitatamente all'omessa applicazione della confisca. 5. L'annullamento della sentenza impugnata va disposto con rinvio, atteso che, l'adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca deve essere da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente (Sez.3 n. 3165 del 22/11/2019, dep.27/01/2020, Rv.278637 - 02). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. Così deciso il
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